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	<title>Commenti per www.lagabbianella.org</title>
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	<description>sito dell&#039;associazione &#34;La gabbianella e altri animali&#34; - onlus</description>
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		<title>Commenti su La petizione: a che punto siamo&#8230; di Staff</title>
		<link>http://www.lagabbianella.org/2011/05/07/la-petizione-a-che-punto-siamo/comment-page-1/#comment-21</link>
		<dc:creator>Staff</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 May 2011 07:40:08 +0000</pubDate>
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		<description>Anche Antonio Morra ci ha inviato un suo interessante commento in merito ai disegni di legge sull&#039;adozione e l’affido che sono in discussione in commissione Giustizia. Lo riportiamo qui sotto:

E’ difficile non dirsi stupiti dalla entrata in gioco della proposta dell’on. Lupi. L’analisi di Carla Forcolin e’ precisa,  e sottolinea bene numerosi punti critici.
Ci sono alcune osservazioni aggiuntive che mi sento di dover fare, che vertono più sull’impianto complessivo che sulle singole norme enunciate.
L’orientamento del disegno di legge sembra  piuttosto rivolto ad irrigidire la normativa, più che ad aumentare le “opzioni affettive” offerte ai bambini coinvolti nella situazione dell’affido e della adozione. In alcuni commi, infatti, viene ribadita la possibilità da parte degli affidatari di attivarsi, in prima persona o attraverso le associazioni, contro la famiglia di origine. Sinceramente non sentivo la necessità di dare tale evidenza a questo tipo di azione.
Dirò di più, viene il sospetto che questa “sottolineatura” dei poteri della famiglia affidataria sia necessaria al rimanente impianto della legge, espressamente allo scopo di costruire un ruolo piu’ “forte” alle associazioni di volontariato.
Queste ultime passano, infatti, ad essere descritte come vere e proprie “organizzazioni”  capaci  - “ove accreditate” … ma anche no -  di intervenire sul destino dei minori  anche rappresentando o sostituendo le famiglie, e forse anche agendo in vece dei servizi sociali, in determinati compiti.
Mi soffermerei anche volentieri nel dettaglio a valutare bene il comma che investe potenzialmente queste organizzazioni anche di “compiti educativi”. 
Ovviamente non tutte le organizzazioni potranno essere attrezzate a questo funzione, ma ve ne saranno sicuramente alcune che avranno meno problemi di altre a dimostrare la propria idoneità, e temo proprio che sarebbero le … meno laiche a prevalere, in questo particolare aspetto.  Non a caso la definizione dei criteri di accreditamento delle associazioni e’ lasciata agli enti locali, questo permette di non estrinsecare nella legge nazionale quali siano questi criteri, evitando così di doverli formulare in maniera oggettiva e di correre il rischio di renderli … troppo equi.
C’e’, infine, una certa eccessiva minuzia nell’elencare diritti e doveri delle parti in causa, senza, tuttavia, ricordarsi di riconoscere un ruolo ai primi protagonisti, cioè i minori stessi. Questo non può non insospettire chi, come me, e’ fermamente convinto che  la legge, qualunque legge, debba essere costruita e servire per facilitare e spiegare ai cittadini quali sono i propri diritti e non, invece, a piegarli in schemi precostituiti.
La formulazione della nostra petizione era in forma di una maggiore apertura dei diritti del minore, e vi si parlava di diritto all’affetto. Non mi sembra che la proposta Lupi vada in questo senso.

2011-05-12 Antonio Morra</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Anche Antonio Morra ci ha inviato un suo interessante commento in merito ai disegni di legge sull&#8217;adozione e l’affido che sono in discussione in commissione Giustizia. Lo riportiamo qui sotto:</p>
<p>E’ difficile non dirsi stupiti dalla entrata in gioco della proposta dell’on. Lupi. L’analisi di Carla Forcolin e’ precisa,  e sottolinea bene numerosi punti critici.<br />
Ci sono alcune osservazioni aggiuntive che mi sento di dover fare, che vertono più sull’impianto complessivo che sulle singole norme enunciate.<br />
L’orientamento del disegno di legge sembra  piuttosto rivolto ad irrigidire la normativa, più che ad aumentare le “opzioni affettive” offerte ai bambini coinvolti nella situazione dell’affido e della adozione. In alcuni commi, infatti, viene ribadita la possibilità da parte degli affidatari di attivarsi, in prima persona o attraverso le associazioni, contro la famiglia di origine. Sinceramente non sentivo la necessità di dare tale evidenza a questo tipo di azione.<br />
Dirò di più, viene il sospetto che questa “sottolineatura” dei poteri della famiglia affidataria sia necessaria al rimanente impianto della legge, espressamente allo scopo di costruire un ruolo piu’ “forte” alle associazioni di volontariato.<br />
Queste ultime passano, infatti, ad essere descritte come vere e proprie “organizzazioni”  capaci  &#8211; “ove accreditate” … ma anche no &#8211;  di intervenire sul destino dei minori  anche rappresentando o sostituendo le famiglie, e forse anche agendo in vece dei servizi sociali, in determinati compiti.<br />
Mi soffermerei anche volentieri nel dettaglio a valutare bene il comma che investe potenzialmente queste organizzazioni anche di “compiti educativi”.<br />
Ovviamente non tutte le organizzazioni potranno essere attrezzate a questo funzione, ma ve ne saranno sicuramente alcune che avranno meno problemi di altre a dimostrare la propria idoneità, e temo proprio che sarebbero le … meno laiche a prevalere, in questo particolare aspetto.  Non a caso la definizione dei criteri di accreditamento delle associazioni e’ lasciata agli enti locali, questo permette di non estrinsecare nella legge nazionale quali siano questi criteri, evitando così di doverli formulare in maniera oggettiva e di correre il rischio di renderli … troppo equi.<br />
C’e’, infine, una certa eccessiva minuzia nell’elencare diritti e doveri delle parti in causa, senza, tuttavia, ricordarsi di riconoscere un ruolo ai primi protagonisti, cioè i minori stessi. Questo non può non insospettire chi, come me, e’ fermamente convinto che  la legge, qualunque legge, debba essere costruita e servire per facilitare e spiegare ai cittadini quali sono i propri diritti e non, invece, a piegarli in schemi precostituiti.<br />
La formulazione della nostra petizione era in forma di una maggiore apertura dei diritti del minore, e vi si parlava di diritto all’affetto. Non mi sembra che la proposta Lupi vada in questo senso.</p>
<p>2011-05-12 Antonio Morra</p>
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		<title>Commenti su La petizione: a che punto siamo&#8230; di Staff</title>
		<link>http://www.lagabbianella.org/2011/05/07/la-petizione-a-che-punto-siamo/comment-page-1/#comment-20</link>
		<dc:creator>Staff</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 May 2011 07:33:17 +0000</pubDate>
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		<description>Inseriamo qui di seguito le considerazioni sulla proposta di legge presentata dall&#039;on. Lupi inviateci dal giudice Luigi Fadiga:

Considerazioni sulla proposta 4279/C Lupi e Scalera, di modifiche all&#039;art. 5 della l. 184/1983

(di Luigi Fadiga - Versione provvisoria)

1.	La Corte Europea dei Diritti dell&#039;Uomo, con decisione del 27 aprile 2010, ha condannato l&#039;Italia per violazione dell&#039;art. 8 (diritto al rispetto della vita familiare) per un caso in cui una bambina, dichiarata adottabile mentre era in affidamento familiare, è stata allontanata dagli affidatari per essere collocata in affidamento preadottivo presso un&#039;altra famiglia. Secondo la Corte, la nozione di vita familiare può comprendere anche legami familiari di fatto, e deriva da elementi come il tempo vissuto insieme, la qualità delle relazioni, il ruolo assunto dagli adulti verso il bambino. Nel caso esaminato, la bambina era stata accolta quando aveva un mese e poi tenuta e accudita ininterrottamente per diciannove mesi. Durante quel tempo aveva vissuto con una sorella e un fratello figli della famiglia affidataria, era ben inserita e profondamente attaccata agli affidatari e ai loro figli. “Questi elementi - conclude la decisione - bastano alla Corte per dire che esisteva tra i ricorrenti e la piccola, uno stretto legame interpersonale, sicché essi si comportavano a tutti gli effetti come suoi genitori, il che fa ritenere che esistessero tra loro, di fatto, dei legami familiari”, violati con indebita ingerenza dalla decisione del giudice italiano.
	La decisione della Cedu è del tutto condivisibile. L&#039;allontanamento della bambina non era imposto dalla legge. Tra la bambina e la famiglia affidataria si era creato un forte legame affettivo; era subentrato uno stato di abbandono che aveva portato alla sua dichiarazione di adottabilità; la famiglia affidataria era disponibile ad adottarla e possedeva i requisiti per l&#039;adozione legittimante. Era quindi giuridicamente possibile lasciarla definitivamente come figlia legittima presso coloro ai quali i servizi competenti l&#039;avevano in origine e temporaneamente affidata. 

2.	Malgrado ciò, il giudice italiano ha ritenuto di decidere per l&#039;allontanamento, in conformità di una giurisprudenza seguita anche da altri tribunali minorili che mira a una rigida separazione tra affidamento familiare e adozione, e considera prioritario recidere i legami del minore adottato con la situazione personale precedente. Questa interpretazione, sulla quale la Suprema Corte non ha ancora avuto modo di esprimersi, è resa possibile da una formulazione non sufficientemente chiara dell&#039;art. 5 della l. 184/1983. Essa però non sembra corretta, perché non considera prioritario l&#039;interesse del minore a salvaguardare una continuità affettiva, quando esista e quando sia per lui significativa e profonda. 
	Proprio per garantire il rispetto di tale continuità, l&#039;associazione La Gabbianella si è resa promotrice di una petizione al Parlamento diretta ad inserire nell&#039;art. 5 della legge 184/1983 un comma diretto a tutelare espressamente i rapporti instauratisi nel tempo tra affidato e affidatari e a favorire la sua permanenza nel nucleo affidatario o quanto meno a non interrompere del tutto il rapporto. La petizione ha dato luogo a tre proposte di legge (due dell&#039;opposizione e una della maggioranza) non troppo difformi tra loro e pertanto facilmente unificabili: la pdl 3459/C, Vassallo e Pes; la pdl 3854/C, Savino ed altri; la pdl 4077/C, Motta ed altri), tutte abbinate davanti alla Commissione giustizia della Camera.

3.	A queste si è aggiunta molto recentemente, il 12 aprile di quest&#039;anno, la pdl 4279/C Lupi e  Scalera, che pur menzionando nella Relazione introduttiva la petizione della Gabbianella, non scioglie affatto il nodo che ha dato luogo alla petizione e alla sentenza della Corte di Strasburgo, ma punta invece al diverso obiettivo di costruire di un sistema di associazioni di famiglie affidatarie dotate di poteri di gestione diretta dell&#039;istituto dell&#039;affidamento familiare.
	Non si comprende perché tale proposta sia stata abbinata d&#039;ufficio in Commissione giustizia alle tre sopra citate, cui è manifestamente estranea per oggetto e scopi: tanto più che essa avrà l&#039;effetto di ritardare un&#039;approvazione che pareva prossima e che sembrava condivisa o condivisibile da maggioranza e opposizione. Ma, a parte ciò, la proposta Lupi presenta effetti negativi ben  maggiori. Essa infatti incide profondamente nel campo della protezione giudiziaria e socio-assistenziale dei minori, creando problemi interpretativi e strutturali più gravi di quelli a cui la petizione chiedeva ragionevolmente che si desse rimedio.
	Cuore della proposta 4279/C è il suo art. 2, che nell&#039;art. 5 comma 2° della l. 184/1983 introduce due lunghi commi, numerati come 2 bis e 2 ter. Il primo riconosce alle associazioni familiari affidatarie un generale ruolo promozionale e formativo in materia di affidamento familiare, nonché un potere di assistenza e di rappresentanza legale degli associati nei rapporti con i servizi pubblici. Il secondo introduce la nuova categoria delle associazioni familiari accreditate, “interlocutori diretti dell&#039;autorità giudiziaria” che ha disposto l&#039;affidamento a una famiglia membro dell&#039;associazione. In particolare e tra l&#039;altro, le associazioni accreditate propongono l&#039;abbinamento con una famiglia da loro scelta e valutata; svolgono interventi anche educativi sui minori affidati; facilitano il rapporto con la famiglia d&#039;origine; devono essere sentite dal giudice tutelare o dal tribunale per i minorenni se l&#039;affidamento si prolunga oltre il termine; possono chiedere al giudice di fissare limiti alla potestà parentale quando i genitori al termine dell&#039;affidamento riprendono l&#039;esercizio della potestà. 

4.	I poteri di gestione dell&#039;affido e di rappresentanza delle famiglie associate attribuiti alle associazioni accreditate vanno poi coordinati con quanto dispone l&#039;art. 1, ultimo periodo, della stessa pdl, che introduce dopo il comma 1° dell&#039;art. 5 della l. 184/1983 la seguente norma: “Gli affidatari possono rivolgersi al tribunale per i minori per ottenere provvedimenti limitativi della potestà parentale dei genitori, di cui agli artt. 330 e seguenti codice civile”. La norma attribuisce così legittimazione attiva agli affidatari, proprio quando la l. 149/2001 ha concentrato nel pubblico ministero minorile il potere di iniziativa in materia di azione civile di protezione del minore, e ha tolto al tribunale e negato ai servizi sociali un potere analogo.
	Si tratta com&#039;è evidente del tentativo di creare un sistema privatistico di affidi parallelo e alternativo ai servizi pubblici, al quale verrebbero affidati delicatissimi poteri di gestione diretta e di intervento in un settore della protezione dei minori caratterizzato da un&#039;alta complessità tecnico-giuridica e amministrativa. Ma l&#039;affidamento familiare non può esser visto come un intervento sé stante, un istituto giuridico isolato dall&#039;intero sistema di protezione sociale e giudiziaria dell&#039;infanzia e dell&#039;adolescenza. Di tale sistema esso fa parte integrante, e non ne è nemmeno la parte principale (cfr. A.C. Moro, Non mitizziamo l&#039;affido, in Una nuova cultura dell&#039;infanzia e dell&#039;adolescenza – Scritti di Alfredo Carlo Moro scelti e annotati, FrancoAngeli, Milano, 2006, p.99). Resta infatti primario il compito di aiutare la famiglia d&#039;origine a svolgere il suo ruolo affettivo ed educativo nel rispetto dei diritti del minore, che non va allontanato se non quando ciò è necessario nel suo preminente interesse (art. 9 della Convenzione delle N.U. sui diritti del fanciullo), e che in caso di allontanamento ha diritto a che la sua famiglia sia posta in grado di accoglierlo nuovamente. 

5.	Un simile compito appartiene alla sfera pubblica, e va gestito unitariamente nel quadro di politiche sociali di sostegno e di aiuto alla genitorialità, alla famiglia, all&#039;infanzia e all&#039;adolescenza, politiche che sono ormai di competenza esclusiva delle Regioni. Per di più, la pdl Lupi assegna alle associazioni anche compiti di sostegno educativo e psicologico del nucleo affidatario. Si tratta di compiti che richiedono l&#039;opera di specialisti, e che comportano spese. E&#039; perciò doveroso chiedersi chi finanzierebbe tali compiti e con quali criteri, posto che la proposta di legge non fa parola di questi aspetti.
	La presenza di un servizio pubblico che si pone come terzo rispetto alla famiglia affidataria e alla famiglia d&#039;origine, e che agisce per obbligo istituzionale nell&#039;interesse preminente del minore, costituisce una garanzia irrinunciabile per la buona riuscita dell&#039;affidamento familiare, che è diretto per sua natura ad aiutare la famiglia d&#039;origine a superare un periodo di difficoltà temporanea. Attribuire ad associazioni di famiglie affidatarie il ruolo che spetta ai servizi pubblici dell&#039;affido significa non cogliere il potenziale conflitto di interessi fra le tre situazioni soggettive che nell&#039;affido sono coinvolte e che vanno attentamente bilanciate, e cioè quelle del minore, dei suoi genitori, e degli affidatari. Ciascuno di questi poli ha necessariamente, al di là delle più sincere volontà di collaborazione, esigenze personalissime e non delegabili, che possono entrare in conflitto tra loro: e sono esigenze che, per il minore, sono ormai riconosciute come diritti soggettivi dalla Convenzione delle N.U. del 1989. 

6.	Con il dovuto rispetto per l&#039;opera preziosa che le famiglie affidatarie svolgono, non si può assumere come presunzione assoluta la coincidenza dei loro desideri e interessi con l&#039;interesse del minore affidato. Nel nostro ordinamento giuridico ciò non avviene nemmeno per i genitori nei confronti dei figli. 
	Non si nega l&#039;opportunità di dare maggiore riconoscimento alle famiglie affidatarie, evitando che il loro parere sia ingiustamente pretermesso e facendo sì che venga sempre osservato il disposto dell&#039;art. 5 comma 1, che prevede l&#039;obbligo della loro audizione da parte del giudice nei procedimenti di potestà, di affidamento e di adottabilità relativi al minore affidato. Ma questo importante obiettivo si può raggiungere attraverso altre vie, senza accendere una conflittualità latente e senza attribuire funzioni pubbliche a organismi privati. Si può ad esempio prevedere l&#039;obbligo del giudice di dare comunicazione di tutti i provvedimenti anche provvisori presi in quei procedimenti, e il conseguente potere di intervenire nel giudizio da parte degli affidatari in relazione a quei provvedimenti. 
	Un potere di azione autonomo degli affidatari non è invece giustificabile. Esso aumenterebbe la diffidenza delle famiglie d&#039;origine, e renderebbe più difficile ottenere il consenso all&#039;affidamento da parte dei genitori del minore. E nemmeno è giustificabile la creazione di un sistema privato alternativo ai servizi sociali territoriali. Il de settore degli affidamenti familiari ne verrebbe gravemente ostacolato e snaturato proprio quando – come mostra la Relazione alla Camera sullo stato di attuazione della legge 28.3.2001 n. 149, presentata dal Governo il 1° settembre dello scorso anno – comincia a dare i suoi frutti.


Luigi Fadiga</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Inseriamo qui di seguito le considerazioni sulla proposta di legge presentata dall&#8217;on. Lupi inviateci dal giudice Luigi Fadiga:</p>
<p>Considerazioni sulla proposta 4279/C Lupi e Scalera, di modifiche all&#8217;art. 5 della l. 184/1983</p>
<p>(di Luigi Fadiga &#8211; Versione provvisoria)</p>
<p>1.	La Corte Europea dei Diritti dell&#8217;Uomo, con decisione del 27 aprile 2010, ha condannato l&#8217;Italia per violazione dell&#8217;art. 8 (diritto al rispetto della vita familiare) per un caso in cui una bambina, dichiarata adottabile mentre era in affidamento familiare, è stata allontanata dagli affidatari per essere collocata in affidamento preadottivo presso un&#8217;altra famiglia. Secondo la Corte, la nozione di vita familiare può comprendere anche legami familiari di fatto, e deriva da elementi come il tempo vissuto insieme, la qualità delle relazioni, il ruolo assunto dagli adulti verso il bambino. Nel caso esaminato, la bambina era stata accolta quando aveva un mese e poi tenuta e accudita ininterrottamente per diciannove mesi. Durante quel tempo aveva vissuto con una sorella e un fratello figli della famiglia affidataria, era ben inserita e profondamente attaccata agli affidatari e ai loro figli. “Questi elementi &#8211; conclude la decisione &#8211; bastano alla Corte per dire che esisteva tra i ricorrenti e la piccola, uno stretto legame interpersonale, sicché essi si comportavano a tutti gli effetti come suoi genitori, il che fa ritenere che esistessero tra loro, di fatto, dei legami familiari”, violati con indebita ingerenza dalla decisione del giudice italiano.<br />
	La decisione della Cedu è del tutto condivisibile. L&#8217;allontanamento della bambina non era imposto dalla legge. Tra la bambina e la famiglia affidataria si era creato un forte legame affettivo; era subentrato uno stato di abbandono che aveva portato alla sua dichiarazione di adottabilità; la famiglia affidataria era disponibile ad adottarla e possedeva i requisiti per l&#8217;adozione legittimante. Era quindi giuridicamente possibile lasciarla definitivamente come figlia legittima presso coloro ai quali i servizi competenti l&#8217;avevano in origine e temporaneamente affidata. </p>
<p>2.	Malgrado ciò, il giudice italiano ha ritenuto di decidere per l&#8217;allontanamento, in conformità di una giurisprudenza seguita anche da altri tribunali minorili che mira a una rigida separazione tra affidamento familiare e adozione, e considera prioritario recidere i legami del minore adottato con la situazione personale precedente. Questa interpretazione, sulla quale la Suprema Corte non ha ancora avuto modo di esprimersi, è resa possibile da una formulazione non sufficientemente chiara dell&#8217;art. 5 della l. 184/1983. Essa però non sembra corretta, perché non considera prioritario l&#8217;interesse del minore a salvaguardare una continuità affettiva, quando esista e quando sia per lui significativa e profonda.<br />
	Proprio per garantire il rispetto di tale continuità, l&#8217;associazione La Gabbianella si è resa promotrice di una petizione al Parlamento diretta ad inserire nell&#8217;art. 5 della legge 184/1983 un comma diretto a tutelare espressamente i rapporti instauratisi nel tempo tra affidato e affidatari e a favorire la sua permanenza nel nucleo affidatario o quanto meno a non interrompere del tutto il rapporto. La petizione ha dato luogo a tre proposte di legge (due dell&#8217;opposizione e una della maggioranza) non troppo difformi tra loro e pertanto facilmente unificabili: la pdl 3459/C, Vassallo e Pes; la pdl 3854/C, Savino ed altri; la pdl 4077/C, Motta ed altri), tutte abbinate davanti alla Commissione giustizia della Camera.</p>
<p>3.	A queste si è aggiunta molto recentemente, il 12 aprile di quest&#8217;anno, la pdl 4279/C Lupi e  Scalera, che pur menzionando nella Relazione introduttiva la petizione della Gabbianella, non scioglie affatto il nodo che ha dato luogo alla petizione e alla sentenza della Corte di Strasburgo, ma punta invece al diverso obiettivo di costruire di un sistema di associazioni di famiglie affidatarie dotate di poteri di gestione diretta dell&#8217;istituto dell&#8217;affidamento familiare.<br />
	Non si comprende perché tale proposta sia stata abbinata d&#8217;ufficio in Commissione giustizia alle tre sopra citate, cui è manifestamente estranea per oggetto e scopi: tanto più che essa avrà l&#8217;effetto di ritardare un&#8217;approvazione che pareva prossima e che sembrava condivisa o condivisibile da maggioranza e opposizione. Ma, a parte ciò, la proposta Lupi presenta effetti negativi ben  maggiori. Essa infatti incide profondamente nel campo della protezione giudiziaria e socio-assistenziale dei minori, creando problemi interpretativi e strutturali più gravi di quelli a cui la petizione chiedeva ragionevolmente che si desse rimedio.<br />
	Cuore della proposta 4279/C è il suo art. 2, che nell&#8217;art. 5 comma 2° della l. 184/1983 introduce due lunghi commi, numerati come 2 bis e 2 ter. Il primo riconosce alle associazioni familiari affidatarie un generale ruolo promozionale e formativo in materia di affidamento familiare, nonché un potere di assistenza e di rappresentanza legale degli associati nei rapporti con i servizi pubblici. Il secondo introduce la nuova categoria delle associazioni familiari accreditate, “interlocutori diretti dell&#8217;autorità giudiziaria” che ha disposto l&#8217;affidamento a una famiglia membro dell&#8217;associazione. In particolare e tra l&#8217;altro, le associazioni accreditate propongono l&#8217;abbinamento con una famiglia da loro scelta e valutata; svolgono interventi anche educativi sui minori affidati; facilitano il rapporto con la famiglia d&#8217;origine; devono essere sentite dal giudice tutelare o dal tribunale per i minorenni se l&#8217;affidamento si prolunga oltre il termine; possono chiedere al giudice di fissare limiti alla potestà parentale quando i genitori al termine dell&#8217;affidamento riprendono l&#8217;esercizio della potestà. </p>
<p>4.	I poteri di gestione dell&#8217;affido e di rappresentanza delle famiglie associate attribuiti alle associazioni accreditate vanno poi coordinati con quanto dispone l&#8217;art. 1, ultimo periodo, della stessa pdl, che introduce dopo il comma 1° dell&#8217;art. 5 della l. 184/1983 la seguente norma: “Gli affidatari possono rivolgersi al tribunale per i minori per ottenere provvedimenti limitativi della potestà parentale dei genitori, di cui agli artt. 330 e seguenti codice civile”. La norma attribuisce così legittimazione attiva agli affidatari, proprio quando la l. 149/2001 ha concentrato nel pubblico ministero minorile il potere di iniziativa in materia di azione civile di protezione del minore, e ha tolto al tribunale e negato ai servizi sociali un potere analogo.<br />
	Si tratta com&#8217;è evidente del tentativo di creare un sistema privatistico di affidi parallelo e alternativo ai servizi pubblici, al quale verrebbero affidati delicatissimi poteri di gestione diretta e di intervento in un settore della protezione dei minori caratterizzato da un&#8217;alta complessità tecnico-giuridica e amministrativa. Ma l&#8217;affidamento familiare non può esser visto come un intervento sé stante, un istituto giuridico isolato dall&#8217;intero sistema di protezione sociale e giudiziaria dell&#8217;infanzia e dell&#8217;adolescenza. Di tale sistema esso fa parte integrante, e non ne è nemmeno la parte principale (cfr. A.C. Moro, Non mitizziamo l&#8217;affido, in Una nuova cultura dell&#8217;infanzia e dell&#8217;adolescenza – Scritti di Alfredo Carlo Moro scelti e annotati, FrancoAngeli, Milano, 2006, p.99). Resta infatti primario il compito di aiutare la famiglia d&#8217;origine a svolgere il suo ruolo affettivo ed educativo nel rispetto dei diritti del minore, che non va allontanato se non quando ciò è necessario nel suo preminente interesse (art. 9 della Convenzione delle N.U. sui diritti del fanciullo), e che in caso di allontanamento ha diritto a che la sua famiglia sia posta in grado di accoglierlo nuovamente. </p>
<p>5.	Un simile compito appartiene alla sfera pubblica, e va gestito unitariamente nel quadro di politiche sociali di sostegno e di aiuto alla genitorialità, alla famiglia, all&#8217;infanzia e all&#8217;adolescenza, politiche che sono ormai di competenza esclusiva delle Regioni. Per di più, la pdl Lupi assegna alle associazioni anche compiti di sostegno educativo e psicologico del nucleo affidatario. Si tratta di compiti che richiedono l&#8217;opera di specialisti, e che comportano spese. E&#8217; perciò doveroso chiedersi chi finanzierebbe tali compiti e con quali criteri, posto che la proposta di legge non fa parola di questi aspetti.<br />
	La presenza di un servizio pubblico che si pone come terzo rispetto alla famiglia affidataria e alla famiglia d&#8217;origine, e che agisce per obbligo istituzionale nell&#8217;interesse preminente del minore, costituisce una garanzia irrinunciabile per la buona riuscita dell&#8217;affidamento familiare, che è diretto per sua natura ad aiutare la famiglia d&#8217;origine a superare un periodo di difficoltà temporanea. Attribuire ad associazioni di famiglie affidatarie il ruolo che spetta ai servizi pubblici dell&#8217;affido significa non cogliere il potenziale conflitto di interessi fra le tre situazioni soggettive che nell&#8217;affido sono coinvolte e che vanno attentamente bilanciate, e cioè quelle del minore, dei suoi genitori, e degli affidatari. Ciascuno di questi poli ha necessariamente, al di là delle più sincere volontà di collaborazione, esigenze personalissime e non delegabili, che possono entrare in conflitto tra loro: e sono esigenze che, per il minore, sono ormai riconosciute come diritti soggettivi dalla Convenzione delle N.U. del 1989. </p>
<p>6.	Con il dovuto rispetto per l&#8217;opera preziosa che le famiglie affidatarie svolgono, non si può assumere come presunzione assoluta la coincidenza dei loro desideri e interessi con l&#8217;interesse del minore affidato. Nel nostro ordinamento giuridico ciò non avviene nemmeno per i genitori nei confronti dei figli.<br />
	Non si nega l&#8217;opportunità di dare maggiore riconoscimento alle famiglie affidatarie, evitando che il loro parere sia ingiustamente pretermesso e facendo sì che venga sempre osservato il disposto dell&#8217;art. 5 comma 1, che prevede l&#8217;obbligo della loro audizione da parte del giudice nei procedimenti di potestà, di affidamento e di adottabilità relativi al minore affidato. Ma questo importante obiettivo si può raggiungere attraverso altre vie, senza accendere una conflittualità latente e senza attribuire funzioni pubbliche a organismi privati. Si può ad esempio prevedere l&#8217;obbligo del giudice di dare comunicazione di tutti i provvedimenti anche provvisori presi in quei procedimenti, e il conseguente potere di intervenire nel giudizio da parte degli affidatari in relazione a quei provvedimenti.<br />
	Un potere di azione autonomo degli affidatari non è invece giustificabile. Esso aumenterebbe la diffidenza delle famiglie d&#8217;origine, e renderebbe più difficile ottenere il consenso all&#8217;affidamento da parte dei genitori del minore. E nemmeno è giustificabile la creazione di un sistema privato alternativo ai servizi sociali territoriali. Il de settore degli affidamenti familiari ne verrebbe gravemente ostacolato e snaturato proprio quando – come mostra la Relazione alla Camera sullo stato di attuazione della legge 28.3.2001 n. 149, presentata dal Governo il 1° settembre dello scorso anno – comincia a dare i suoi frutti.</p>
<p>Luigi Fadiga</p>
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		<title>Commenti su La petizione: a che punto siamo&#8230; di Claudio e Cinzia Carboni</title>
		<link>http://www.lagabbianella.org/2011/05/07/la-petizione-a-che-punto-siamo/comment-page-1/#comment-22</link>
		<dc:creator>Claudio e Cinzia Carboni</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 May 2011 07:58:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lagabbianella.org/?p=5059#comment-22</guid>
		<description>carissima carla e cari amici della gabbianella
crediamo che domani sarà una giornata importante per tutte le persone a cui sta a cuore l&#039;esito della nostra petizione al parlamento italiano. Sarebbe nostro desiderio poter presenziare all&#039;incontro ma non sempre nella vita si puo&#039; fare quello che si desidera. Ci teniamo comunque ad inviare per quanto in tempo il nostro pensiero in mezzo a questo immenso volume di parole, opinioni e sfacettature che allargano erroneamente, secondo noi, il problema che sta alla base.
punto 1 - la nostra esperienza di genitori affidatari ci ha permesso di concretizzare come fondamentale il diritto dei minori di tornare nella famiglia d&#039;origine, come principio di vita fondamentale, laddove è possibile e su questo punto si dovrebbero concentrare i servizi sociali di tutta Italia, perchè l&#039;affidamento, che sorge in funzione dell&#039;impossibilità del bambino di restare momentaneamente nella sua naturale famiglia, ha scopo solamente se esercita un servizio a sostegno del nucleo famigliare. I servizi sociali cioè non devono essere un ufficio di collocamento dei minori.
punto 2- la petizione era stata battezzata &#039;&#039;Diritto ai sentimenti dei bambini in affido.....&#039;&#039;Quanto citato in particolare nella proposta di legge d&#039;iniziativa del deputato GianManco, alla pagina 2, RISPETTO DELLA CONTINUITA&#039; DEGLI AFFETTI E DEL MANTENIMENTO DEI LEGAMI SORTI NEL PERIODO DI CONVIVENZA NELL&#039;AFFIDO, COSTITUISCE a nostro parere, IL NOCCIOLO DELLA QUESTIONE, attorno a cui gira tutto quanto. e di seguito: SE INFATTI NEL TEMPO SI E&#039; CREATA UNA NUOVA FAMIGLIA, IN CUI IL MINORE HA RITROVATO SERENITA&#039; E AMORE NON SI VEDE PERCHE&#039; RECIDERE QUESTO LEGAME. Occorre pertanto che la legge sia fatta in modo da obbligare I SERVIZI SOCIALI e I TRIBUNALI PER I MINORI a dimenticare qualsiasi altro obiettivo che non sia quello di ASCOLTARE I MINORI E STARE DALLA LORO PARTE E NON DA QUELLA DEGLI ADULTI. 
punto 3- Laddove, per motivi eccezzionali e motivati, non sia possibile per il minore restare nella sua nuova famiglia, quella AFFIDATARIA, dove doveva essere di passaggio, ma è giusto sia che ritorni nella famiglia d&#039;origine o che venga affidato ad una nuova famiglia dove si ipotizza venga realizzata l&#039;adozione definitiva, è giusto che si tuteli la continuità delle relazioni affettive maturate nella famiglia affidataria, sempre nell&#039;interesse del minore e della sua positiva crescita.
La legge deve CANCELLARE gli atteggiamenti a FORMA DI SPUGNA che gli operatori del settore applicano sulla pelle dei minori, tendenti a cancellare in modo secco e spesso violento il vissuto affettivo della fase di affidamento.
Cordialmente, e auguri di buon lavoro. Ricordatevi tutti che NON DEVONO ESSERCI ADULTI CHE HANNO BISOGNO DI BAMBINI, MA CHE CI SONO BAMBINI CHE HANNO BISOGNO DI ADULTI CHE SI SPENDANO CON AMORE PER LORO.E QUANDO I MINORI LI TROVANO, NESSUNO HA IL DIRITTO DI CAMBIARGLIELI COME SE FOSSERO UN PAIO DI CALZINI.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>carissima carla e cari amici della gabbianella<br />
crediamo che domani sarà una giornata importante per tutte le persone a cui sta a cuore l&#8217;esito della nostra petizione al parlamento italiano. Sarebbe nostro desiderio poter presenziare all&#8217;incontro ma non sempre nella vita si puo&#8217; fare quello che si desidera. Ci teniamo comunque ad inviare per quanto in tempo il nostro pensiero in mezzo a questo immenso volume di parole, opinioni e sfacettature che allargano erroneamente, secondo noi, il problema che sta alla base.<br />
punto 1 &#8211; la nostra esperienza di genitori affidatari ci ha permesso di concretizzare come fondamentale il diritto dei minori di tornare nella famiglia d&#8217;origine, come principio di vita fondamentale, laddove è possibile e su questo punto si dovrebbero concentrare i servizi sociali di tutta Italia, perchè l&#8217;affidamento, che sorge in funzione dell&#8217;impossibilità del bambino di restare momentaneamente nella sua naturale famiglia, ha scopo solamente se esercita un servizio a sostegno del nucleo famigliare. I servizi sociali cioè non devono essere un ufficio di collocamento dei minori.<br />
punto 2- la petizione era stata battezzata &#8221;Diritto ai sentimenti dei bambini in affido&#8230;..&#8221;Quanto citato in particolare nella proposta di legge d&#8217;iniziativa del deputato GianManco, alla pagina 2, RISPETTO DELLA CONTINUITA&#8217; DEGLI AFFETTI E DEL MANTENIMENTO DEI LEGAMI SORTI NEL PERIODO DI CONVIVENZA NELL&#8217;AFFIDO, COSTITUISCE a nostro parere, IL NOCCIOLO DELLA QUESTIONE, attorno a cui gira tutto quanto. e di seguito: SE INFATTI NEL TEMPO SI E&#8217; CREATA UNA NUOVA FAMIGLIA, IN CUI IL MINORE HA RITROVATO SERENITA&#8217; E AMORE NON SI VEDE PERCHE&#8217; RECIDERE QUESTO LEGAME. Occorre pertanto che la legge sia fatta in modo da obbligare I SERVIZI SOCIALI e I TRIBUNALI PER I MINORI a dimenticare qualsiasi altro obiettivo che non sia quello di ASCOLTARE I MINORI E STARE DALLA LORO PARTE E NON DA QUELLA DEGLI ADULTI.<br />
punto 3- Laddove, per motivi eccezzionali e motivati, non sia possibile per il minore restare nella sua nuova famiglia, quella AFFIDATARIA, dove doveva essere di passaggio, ma è giusto sia che ritorni nella famiglia d&#8217;origine o che venga affidato ad una nuova famiglia dove si ipotizza venga realizzata l&#8217;adozione definitiva, è giusto che si tuteli la continuità delle relazioni affettive maturate nella famiglia affidataria, sempre nell&#8217;interesse del minore e della sua positiva crescita.<br />
La legge deve CANCELLARE gli atteggiamenti a FORMA DI SPUGNA che gli operatori del settore applicano sulla pelle dei minori, tendenti a cancellare in modo secco e spesso violento il vissuto affettivo della fase di affidamento.<br />
Cordialmente, e auguri di buon lavoro. Ricordatevi tutti che NON DEVONO ESSERCI ADULTI CHE HANNO BISOGNO DI BAMBINI, MA CHE CI SONO BAMBINI CHE HANNO BISOGNO DI ADULTI CHE SI SPENDANO CON AMORE PER LORO.E QUANDO I MINORI LI TROVANO, NESSUNO HA IL DIRITTO DI CAMBIARGLIELI COME SE FOSSERO UN PAIO DI CALZINI.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commenti su La petizione: a che punto siamo&#8230; di Lucrezia Mollica</title>
		<link>http://www.lagabbianella.org/2011/05/07/la-petizione-a-che-punto-siamo/comment-page-1/#comment-19</link>
		<dc:creator>Lucrezia Mollica</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 07:17:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lagabbianella.org/?p=5059#comment-19</guid>
		<description>Concordo su molte delle osservazioni scritte da Carla: ho un dubbio sull&#039;interporetazione di quel &quot;sostituendoli&quot; nell&#039;art 2. Non è chiaro infatti se intende che le Associazioni possano sostituirsi ai Servizi, come legge  Carla, o ai propri associati, se delegate e per atti non formali. E&#039;un punto importante e la legge non è chiara. A me sembra che intenda la possibilità di sostituire gli associati; il che non sarebbe un problema.
Per il resto sono d&#039;accordo che questa legge non sia strettamente  connessa alla nostra petizione e che meriti qualche riflessione.
Essere  stati calendarizzati non è tuttavia cosa da poco.
Abbiamo molto da discutere e tutti i bimbi protagonisti dei libri di Carla, e tanti altri che hanno avuto la stessa sorte da cattivi Tribunali e cattivi servizi, ci chiedono di non mollare
Ci vediamo venerdi, sperando in un incontro non polemico, sereno e costruttivo.
Sono sicura che sarà così
A presto
Lucrezia</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Concordo su molte delle osservazioni scritte da Carla: ho un dubbio sull&#8217;interporetazione di quel &#8220;sostituendoli&#8221; nell&#8217;art 2. Non è chiaro infatti se intende che le Associazioni possano sostituirsi ai Servizi, come legge  Carla, o ai propri associati, se delegate e per atti non formali. E&#8217;un punto importante e la legge non è chiara. A me sembra che intenda la possibilità di sostituire gli associati; il che non sarebbe un problema.<br />
Per il resto sono d&#8217;accordo che questa legge non sia strettamente  connessa alla nostra petizione e che meriti qualche riflessione.<br />
Essere  stati calendarizzati non è tuttavia cosa da poco.<br />
Abbiamo molto da discutere e tutti i bimbi protagonisti dei libri di Carla, e tanti altri che hanno avuto la stessa sorte da cattivi Tribunali e cattivi servizi, ci chiedono di non mollare<br />
Ci vediamo venerdi, sperando in un incontro non polemico, sereno e costruttivo.<br />
Sono sicura che sarà così<br />
A presto<br />
Lucrezia</p>
]]></content:encoded>
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	<item>
		<title>Commenti su La petizione: a che punto siamo&#8230; di Carla Forcolin</title>
		<link>http://www.lagabbianella.org/2011/05/07/la-petizione-a-che-punto-siamo/comment-page-1/#comment-18</link>
		<dc:creator>Carla Forcolin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 May 2011 07:15:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.lagabbianella.org/?p=5059#comment-18</guid>
		<description>Ho copiato la proposta che porta il nome dell’on Lupi la n. 4279, l’ultima delle due proposte esistenti, e mi sono cimentata nel commentarla pezzo per pezzo. L’idea di dare alla famiglia affidataria maggior importanza è giusta, ma altre proposte mi sembrano non realizzabili senza copertura economica e talora irrispettose verso la famiglia d’origine del bambino, che si dovrebbe aiutare nell’affidamento. Vediamo perché.     
Art.1.-
Dopo il primo comma dell’art. 5 della legge 184 è introdotto il seguente comma 1 bis:
“La famiglia affidataria può essere sentito in ogni momento dal giudice che ha disposto l’affido;  deve essere direttamente sentita dal giudice in tutti i procedimenti aperti a favore del minore affidato ed espressamente dal giudice tutelare quando l’affido consensuale  deve essere prorogato oltre il termine e vengono richiesti provvedimenti al Tribunale per i Minorenni, dal Tribunale per i Minorenni quando si proroga l’affidamento oltre il termine iniziale, dal Tribunale per i Minorenni quando viene aperta una procedura di adottabilità nell’interesse del minore affidato;

(Forcolin: E’ giusto che si riaffermi il principio per cui la famiglia affidataria deve essere ascoltata. Ma che si fa se non lo è? Questo è il problema, perché  già oggi dovrebbe essere ascoltata.)
 
 Gli affidatari possono rivolgersi al Tribunale per i Minorenni ex art. 336 c.c. per ottenere provvedimenti limitativi della potestà parentale dei genitori, a tutela del minore affidato.”

(Forcolin:  sono contraria alla frase &quot;gli affidatari possono rivolgersi al T.M per ottenere provvedimenti limitativi della potestà parentale dei genitori, a tutela del minore affidato&quot;: chi darebbe i propri figli in affido consensuale davanti a simile prospettiva? La logica dell’affido è quella di essere consensuale! Non vogliamo genitori affidatari contro genitori biologici. Gli affidatari siano piuttosto ammessi a fare regolare (e rapido) ricorso contro provvedimenti che a loro appaiano negativi per il bambino, visto che sono loro a viverci insieme e a capire che cosa il bambino sente con dolore e cosa sente con gioia)
 
Art. 2.- 
Dopo il secondo comma dell’art. 5 della legge 184 è introdotto il seguente comma 2 bis:
“Ai fini della presente legge, le  associazioni familiari sono enti non lucrativi che raggruppano famiglie affidatarie e che svolgono attività tesa  a favorire il buon andamento degli affidi.
Le associazioni familiari possono collaborare con il servizio sociale svolgendo attività di sensibilizzazione e formazione dell’opinione pubblica anche mediante corsi di preparazione delle famiglie e di formazione degli operatori,  segnalando famiglie disponibili all’affido,   favorendo il dialogo e il confronto tra le famiglie coinvolte in  esperienze di affido,  offrendo alle famiglie affidatarie sostegno educativo e psicologico, assistendo ed affiancando i propri soci nei rapporti con i servizi pubblici, e SOSTITUENDOLI, ove espressamente delegate, per singoli atti non formali.”
 
(Forcolin:  Come potrebbero delle ONLUS e comunque  il privato sociale sostituire i Servizi Sociali? Solo facendosi finanziare per assumere a loro volta degli assistenti sociali, degli psicologi e degli psico-terapeuti, nonché segretari, tecnici di informatica al bisogno, contabili, consulenti finanziari, ecc. Procurandosi sedi, telefoni , computer. Tutto ciò costa.
La legge non prevede finanziamenti. Questo è un punto di importanza cruciale.)

Art. 3
Dopo il comma 2 bis dell’art. 5 della legge 184 è introdotto il seguente comma 2 ter:
“Ove accreditate secondo i requisiti indicati dagli enti locali competenti
(F. La legge non indica quali sono i requisiti necessari per essere accreditati e il timore che sia la sintonia in materia di opinioni politiche e di visione di vita a pesare sull’accreditamento ha qualche fondamento: tutti ci fidiamo dei nostri simili più che di chi non conosciamo e che per questo ci appare più lontano. Ma il criterio base per l’accreditamento dev’essere la serietà e la professionalità, oltre naturalmente alla indiscussa moralità. Alcuni criteri vanno precisati, come nella proposta di legge Lupi ed altri n. 3657)

 le associazioni familiari che raggruppano famiglie affidatarie collaborano con il servizio sociale locale nella  &quot;formulazione del progetto di affidamento e nella gestione dello stesso&quot;;...
 
(F:  la formulazione del progetto è legata al recupero della famiglia d&#039;origine: come possiamo noi associazioni di genitori affidatari fare anche quello ? 
 
... propongono l’abbinamento tra il minore affidando e una famiglia associata da loro valutata;....
 
(F: E se ci sono altre famiglie al di fuori dell&#039;associazione che sono più valide e che l&#039;associazione non conosce? Ci si può offrire per l&#039;affido anche come liberi cittadini: non è obbligatorio, per fortuna, essere associati per poter divenire affidatari. 
 Per fare gli abbinamenti ci vogliono psicologi bravi oltre a famiglie disponibili. Gli psicologi si possono pagare, ma allora che facciamo? Licenziamo chi lavora già e assumiamo, come privato sociale finanziato dalle istituzioni, gente nuova, senza controllo? Sarebbero assunti professionisti di fiducia dei dirigenti delle associazioni, senza un concorso pubblico, senza criteri oggettivi.  Si dovrebbero stabilire anche criteri oggettivi di assunzione.) 
 
 
... svolgono interventi anche educativi  sui minori affidati; facilitano il mantenimento dei rapporti con la famiglia d’origine da parte del minore affidato ad una famiglia associata, disponendo gli interventi necessari al reinserimento del minore in famiglia al termine dell’affido 
 
(F:  il solo fatto di dover spesso accompagnare in visita ai genitori i bambini recalcitranti è un aggravio enorme del lavoro delle famiglie affidatarie ed è giusto che simili accompagnamenti SIANO FATTI DAI SERVIZI, a meno che la famiglia affidataria non si offra per farli spontaneamente. Già ospitare un bimbo/a in affido è grave impegno: la famiglia va aiutata non caricata ulteriormente con le visite, su cui finisce per girare la vita dell’intera famiglia. Talora, da un punto di vista psicologico, è meglio per il bambino che la visita sia effettuata con altri educatori che non siano i membri della famiglia affidataria.  Inoltre, per la fam. aff. la visita stessa è di certo più gravosa che per un soggetto terzo, perché gli atteggiamento della madre/padre/parente del bambino cambiano a seconda dei ruoli di chi incontra. Tre visite alla settimana, se osteggiate dal bambino (oggi capita anche questo), sono un dramma per la famiglia affidataria oltre che per il bimbo.

 Gli interventi necessari al reinserimento implicano una conoscenza della famiglia d’origine che la famiglia affidataria e l’associazione della stessa non dovrebbero avere, per rispetto del privato della famiglia d’origine. Inoltre sono davvero impegnativi e implicano una serie di provvedimenti che solo persone specializzate in questo campo possono offrire (assistente sociale, psicoterapeuta, medico, ecc)
 
....riferiscono periodicamente al servizio sociale sull’andamento dell’affido in essere presso una famiglia associata. 
 
(F: già ora il Servizio Sociale deve riferire al giudice. Che facciamo: ci mettiamo un altro passaggio tra la famiglia e il giudice e diamo altro lavoro non pagato alle associazioni? Questo allungherebbe i tempi di ogni provvedimento. Meno passaggi ci sono meglio è. Dev’essere il servizio a riferire, con cognizione di causa, periodicamente, le novità e l’andamento dell’affido al giudice;  le famiglie affidatarie vanno però ascoltate, potrebbero firmare assieme al servizio le relazioni o dire perché non firmano in caso di contrarietà) 
 
....Ove accreditate, le suddette associazioni familiari sono interlocutori diretti dell’autorità giudiziaria che ha disposto l’affido in relazione a un affido in essere presso una famiglia associata;....
 
(F:  Le associazioni di famiglie spesso sono interlocutori troppo coinvolti per essere obiettivi e  sono quindi poco credibili . Una cosa è ascoltare sempre bambino e famiglia, un’altra è rendere la famiglia interlocutore diretto dell’autorità giudiziaria. La famiglia dovrebbe poter fare ricorsi, dovrebbe poter essere ascoltata, dovrebbe poter portare testimoni a sostegno di quanto afferma, ma tutto ciò è diverso dall’essere interlocutori come associazioni di famiglie. Un buon avvocato d’ufficio dovrebbe farsi carico delle istanze delle famiglie e ottenere dall’autorità giudiziaria risposta in tempi rapidi . Come i tempi rapidi siano ottenibili non so)
 
 ...possono essere in ogni momento interpellate sull’andamento dell’affido; devono riferire senza indugio ogni evento significativo; devono essere sentite dal giudice tutelare ovvero dal tribunale per i minorenni ove l’affido prosegua oltre il termine inizialmente previsto; possono chiedere al giudice di fissare limiti alla potestà parentale ove i genitori riprendano l’esercizio della potestà.” 
 
(F: tutto ciò è meglio sia  fatto dai Servizi, che sono un po’ meno coinvolti delle famiglie associate. L’importante è che i Servizi lo facciano presto e bene e che si mettano in moto meccanismi perché le cose funzionino con tempi certi. 
Pensare che le famiglie possano “Chiedere al giudice di fissare limiti alla potestà parentale” è cosa davvero grave. Con che autorità dovrebbero farlo?
I genitori affidatari hanno giustamente il diritto/dovere di segnalare eventualmente al giudice provvedimenti che non vanno bene per il bambino. E’ troppo evidente il conflitto di interessi tra le due famiglie (naturale e affidataria) perché si possa pensare di dare all’associazione della famiglia affidataria simile delicato compito. E’ necessaria una forma di terzietà per poter vedere le cose in modo obiettivo. Il fatto che spesso oggi gli affidatari non sono ascoltati e considerati (gravissimo!) non significa che domani essi possano quasi decidere sulla perdita della patria potestà per i genitori d’origine. E’ un potere che non deve essere dato loro. Non tutti gli affidatari sanno essere obiettivi e disinteressati: siamo tutti  umani e abbiamo umani limiti

 Le famiglie affidatarie devono sempre essere ascoltate pena la nullità del processo, esse devono essere ammesse a fare ricorsi, ma questo è diverso dal considerarle parte avversa alla famiglia d’origine. Non dimentichiamo che l’affidamento idealmente è una forma di aiuto temporaneo e una forma di solidarietà verso le famiglie in difficoltà!)
               

Art. 4 -
L’art. 433 del codice civile (persone obbligate agli alimenti) viene modificato come segue:
“All’obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti, nell’ordine.
1)     Il coniuge;
2)     I figli legittimi o legittimati, naturali o adottivi, purché non vi sia stata dichiarazione di decadenza dalla potestà parentale del genitore; in loro mancanza, i discendenti prossimi anche naturali;
3)      I genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali;
4)     I generi e le nuore;
5)     I fratelli e le sorelle germani o unilaterali, anche adottivi, con precedenza dei germani sugli unilaterali.
L’avvenuta adozione determina la cessazione dell’obbligo nei confronti della famiglia d’origine.”

(F:  L&#039;adozione determina la cessazione dell&#039;obbligo nei confronti della famiglia d&#039;origine. Se adozione non c’è e l’affido finisce in un “sine die” o anche in un articolo 44 -ma è sempre adozione-, a me sembra opportuno precisare ciò che viene sopra precisato. )

In generale: in questa proposta si attribuiscono compiti, finora appartenuti ai Servizi Sociali, alle associazioni di volontariato. Le stesse possono ottemperare a tali obblighi solo se finanziate per assumere personale specializzato. Non c’è un articolo della legge in cui si parli di finanziamenti, anche se il problema era ben presente nella legge dell’on. Lupi n. 3657. Il mio timore è che o nessuno svolga in realtà quei compiti o che finiscano per svolgerli persone non specializzate, in quanto volontari (ammesso e non concesso che abbiano la voglia, il tempo e la capacità di svolgerli). Se comunque le associazioni accreditate fossero finanziate a tali scopi, si dovrebbero esprimere criteri certi per l’accreditamento. Nessuno garantisce che questa forma di ipotetica privatizzazione  renderà funzionanti in modo migliore i Servizi Sociali. Gli stessi sono formati da personale regolarmente assunto e con titoli di studio specifici: invece di essere ridotti, i Servizi Sociali avrebbero bisogno di essere riorganizzati, potenziati e meglio controllati. Oggi Il loro potere  è  enorme nei confronti della famiglia affidataria e va bilanciato. Nei casi in cui il rapporto tra i Servizi Sociali e la famiglia affidataria è difficile, la stessa non ha modo di difendersi e il ruolo di chi si occupa del bambino nel quotidiano oggi non è giustamente riconosciuto.
Vanno certamente studiate forme di maggior riconoscimento del ruolo delle famiglie affidatarie e delle loro associazioni e va riconosciuta la possibilità di dialogare anche con l’autorità giudiziaria se il rapporto con l’assistente sociale è di totale incomprensione. Oggi le famiglie affidatarie hanno di fatto solo doveri e pochissimi diritti. Talora aspettano per mesi perfino per avere il decreto d’affidamento, comprendente i tempi previsti per l’affido e il progetto educativo sul bambino e la famiglia e non ricevono l’assegno di mantenimento del bambino loro affidato.  
Una revisione della legge, che è buona ma non funziona abbastanza bene, per ribadirne le parti giuste e innovative non ancora attuate (banca dati ad esempio),  per modificarne alcuni aspetti che si possono vedere solo oggi alla luce di un primo rodaggio (il ruolo del tutore, del curatore, ecc), per chiarirne parti ambigue (è il caso del tema del passaggio dall’affidamento all’adozione, argomento della ns petizione) e soprattutto per impedire che ci siano bambini che passano anni nelle strutture in attesa di provvedimenti sulla loro vita, va fatta.

Ma una seria revisione della legge va fatta dopo lunga discussione in cui si raccolgono le proposte emerse in questi anni dagli esperti  del settore (vedi ad esempio i suggerimenti del gruppo CRC per il monitoraggio dell’applicazione dei diritti dei bambini come sanciti dalla Convenzione di New York), non agganciando tematiche che riguardano il ruolo dei  Servizi Sociali e delle Associazioni di Volontariato ad una legge breve, frutto di petizione,  che ha lo scopo di chiarire un unico punto nevralgico e ora ambiguo della legge attuale.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ho copiato la proposta che porta il nome dell’on Lupi la n. 4279, l’ultima delle due proposte esistenti, e mi sono cimentata nel commentarla pezzo per pezzo. L’idea di dare alla famiglia affidataria maggior importanza è giusta, ma altre proposte mi sembrano non realizzabili senza copertura economica e talora irrispettose verso la famiglia d’origine del bambino, che si dovrebbe aiutare nell’affidamento. Vediamo perché.<br />
Art.1.-<br />
Dopo il primo comma dell’art. 5 della legge 184 è introdotto il seguente comma 1 bis:<br />
“La famiglia affidataria può essere sentito in ogni momento dal giudice che ha disposto l’affido;  deve essere direttamente sentita dal giudice in tutti i procedimenti aperti a favore del minore affidato ed espressamente dal giudice tutelare quando l’affido consensuale  deve essere prorogato oltre il termine e vengono richiesti provvedimenti al Tribunale per i Minorenni, dal Tribunale per i Minorenni quando si proroga l’affidamento oltre il termine iniziale, dal Tribunale per i Minorenni quando viene aperta una procedura di adottabilità nell’interesse del minore affidato;</p>
<p>(Forcolin: E’ giusto che si riaffermi il principio per cui la famiglia affidataria deve essere ascoltata. Ma che si fa se non lo è? Questo è il problema, perché  già oggi dovrebbe essere ascoltata.)</p>
<p> Gli affidatari possono rivolgersi al Tribunale per i Minorenni ex art. 336 c.c. per ottenere provvedimenti limitativi della potestà parentale dei genitori, a tutela del minore affidato.”</p>
<p>(Forcolin:  sono contraria alla frase &#8220;gli affidatari possono rivolgersi al T.M per ottenere provvedimenti limitativi della potestà parentale dei genitori, a tutela del minore affidato&#8221;: chi darebbe i propri figli in affido consensuale davanti a simile prospettiva? La logica dell’affido è quella di essere consensuale! Non vogliamo genitori affidatari contro genitori biologici. Gli affidatari siano piuttosto ammessi a fare regolare (e rapido) ricorso contro provvedimenti che a loro appaiano negativi per il bambino, visto che sono loro a viverci insieme e a capire che cosa il bambino sente con dolore e cosa sente con gioia)<br />
 <br />
Art. 2.-<br />
Dopo il secondo comma dell’art. 5 della legge 184 è introdotto il seguente comma 2 bis:<br />
“Ai fini della presente legge, le  associazioni familiari sono enti non lucrativi che raggruppano famiglie affidatarie e che svolgono attività tesa  a favorire il buon andamento degli affidi.<br />
Le associazioni familiari possono collaborare con il servizio sociale svolgendo attività di sensibilizzazione e formazione dell’opinione pubblica anche mediante corsi di preparazione delle famiglie e di formazione degli operatori,  segnalando famiglie disponibili all’affido,   favorendo il dialogo e il confronto tra le famiglie coinvolte in  esperienze di affido,  offrendo alle famiglie affidatarie sostegno educativo e psicologico, assistendo ed affiancando i propri soci nei rapporti con i servizi pubblici, e SOSTITUENDOLI, ove espressamente delegate, per singoli atti non formali.”<br />
 <br />
(Forcolin:  Come potrebbero delle ONLUS e comunque  il privato sociale sostituire i Servizi Sociali? Solo facendosi finanziare per assumere a loro volta degli assistenti sociali, degli psicologi e degli psico-terapeuti, nonché segretari, tecnici di informatica al bisogno, contabili, consulenti finanziari, ecc. Procurandosi sedi, telefoni , computer. Tutto ciò costa.<br />
La legge non prevede finanziamenti. Questo è un punto di importanza cruciale.)</p>
<p>Art. 3<br />
Dopo il comma 2 bis dell’art. 5 della legge 184 è introdotto il seguente comma 2 ter:<br />
“Ove accreditate secondo i requisiti indicati dagli enti locali competenti<br />
(F. La legge non indica quali sono i requisiti necessari per essere accreditati e il timore che sia la sintonia in materia di opinioni politiche e di visione di vita a pesare sull’accreditamento ha qualche fondamento: tutti ci fidiamo dei nostri simili più che di chi non conosciamo e che per questo ci appare più lontano. Ma il criterio base per l’accreditamento dev’essere la serietà e la professionalità, oltre naturalmente alla indiscussa moralità. Alcuni criteri vanno precisati, come nella proposta di legge Lupi ed altri n. 3657)</p>
<p> le associazioni familiari che raggruppano famiglie affidatarie collaborano con il servizio sociale locale nella  &#8220;formulazione del progetto di affidamento e nella gestione dello stesso&#8221;;&#8230;<br />
 <br />
(F:  la formulazione del progetto è legata al recupero della famiglia d&#8217;origine: come possiamo noi associazioni di genitori affidatari fare anche quello ?<br />
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&#8230; propongono l’abbinamento tra il minore affidando e una famiglia associata da loro valutata;&#8230;.<br />
 <br />
(F: E se ci sono altre famiglie al di fuori dell&#8217;associazione che sono più valide e che l&#8217;associazione non conosce? Ci si può offrire per l&#8217;affido anche come liberi cittadini: non è obbligatorio, per fortuna, essere associati per poter divenire affidatari.<br />
 Per fare gli abbinamenti ci vogliono psicologi bravi oltre a famiglie disponibili. Gli psicologi si possono pagare, ma allora che facciamo? Licenziamo chi lavora già e assumiamo, come privato sociale finanziato dalle istituzioni, gente nuova, senza controllo? Sarebbero assunti professionisti di fiducia dei dirigenti delle associazioni, senza un concorso pubblico, senza criteri oggettivi.  Si dovrebbero stabilire anche criteri oggettivi di assunzione.)<br />
 <br />
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&#8230; svolgono interventi anche educativi  sui minori affidati; facilitano il mantenimento dei rapporti con la famiglia d’origine da parte del minore affidato ad una famiglia associata, disponendo gli interventi necessari al reinserimento del minore in famiglia al termine dell’affido<br />
 <br />
(F:  il solo fatto di dover spesso accompagnare in visita ai genitori i bambini recalcitranti è un aggravio enorme del lavoro delle famiglie affidatarie ed è giusto che simili accompagnamenti SIANO FATTI DAI SERVIZI, a meno che la famiglia affidataria non si offra per farli spontaneamente. Già ospitare un bimbo/a in affido è grave impegno: la famiglia va aiutata non caricata ulteriormente con le visite, su cui finisce per girare la vita dell’intera famiglia. Talora, da un punto di vista psicologico, è meglio per il bambino che la visita sia effettuata con altri educatori che non siano i membri della famiglia affidataria.  Inoltre, per la fam. aff. la visita stessa è di certo più gravosa che per un soggetto terzo, perché gli atteggiamento della madre/padre/parente del bambino cambiano a seconda dei ruoli di chi incontra. Tre visite alla settimana, se osteggiate dal bambino (oggi capita anche questo), sono un dramma per la famiglia affidataria oltre che per il bimbo.</p>
<p> Gli interventi necessari al reinserimento implicano una conoscenza della famiglia d’origine che la famiglia affidataria e l’associazione della stessa non dovrebbero avere, per rispetto del privato della famiglia d’origine. Inoltre sono davvero impegnativi e implicano una serie di provvedimenti che solo persone specializzate in questo campo possono offrire (assistente sociale, psicoterapeuta, medico, ecc)<br />
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&#8230;.riferiscono periodicamente al servizio sociale sull’andamento dell’affido in essere presso una famiglia associata.<br />
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(F: già ora il Servizio Sociale deve riferire al giudice. Che facciamo: ci mettiamo un altro passaggio tra la famiglia e il giudice e diamo altro lavoro non pagato alle associazioni? Questo allungherebbe i tempi di ogni provvedimento. Meno passaggi ci sono meglio è. Dev’essere il servizio a riferire, con cognizione di causa, periodicamente, le novità e l’andamento dell’affido al giudice;  le famiglie affidatarie vanno però ascoltate, potrebbero firmare assieme al servizio le relazioni o dire perché non firmano in caso di contrarietà)<br />
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&#8230;.Ove accreditate, le suddette associazioni familiari sono interlocutori diretti dell’autorità giudiziaria che ha disposto l’affido in relazione a un affido in essere presso una famiglia associata;&#8230;.<br />
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(F:  Le associazioni di famiglie spesso sono interlocutori troppo coinvolti per essere obiettivi e  sono quindi poco credibili . Una cosa è ascoltare sempre bambino e famiglia, un’altra è rendere la famiglia interlocutore diretto dell’autorità giudiziaria. La famiglia dovrebbe poter fare ricorsi, dovrebbe poter essere ascoltata, dovrebbe poter portare testimoni a sostegno di quanto afferma, ma tutto ciò è diverso dall’essere interlocutori come associazioni di famiglie. Un buon avvocato d’ufficio dovrebbe farsi carico delle istanze delle famiglie e ottenere dall’autorità giudiziaria risposta in tempi rapidi . Come i tempi rapidi siano ottenibili non so)<br />
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 &#8230;possono essere in ogni momento interpellate sull’andamento dell’affido; devono riferire senza indugio ogni evento significativo; devono essere sentite dal giudice tutelare ovvero dal tribunale per i minorenni ove l’affido prosegua oltre il termine inizialmente previsto; possono chiedere al giudice di fissare limiti alla potestà parentale ove i genitori riprendano l’esercizio della potestà.”<br />
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(F: tutto ciò è meglio sia  fatto dai Servizi, che sono un po’ meno coinvolti delle famiglie associate. L’importante è che i Servizi lo facciano presto e bene e che si mettano in moto meccanismi perché le cose funzionino con tempi certi.<br />
Pensare che le famiglie possano “Chiedere al giudice di fissare limiti alla potestà parentale” è cosa davvero grave. Con che autorità dovrebbero farlo?<br />
I genitori affidatari hanno giustamente il diritto/dovere di segnalare eventualmente al giudice provvedimenti che non vanno bene per il bambino. E’ troppo evidente il conflitto di interessi tra le due famiglie (naturale e affidataria) perché si possa pensare di dare all’associazione della famiglia affidataria simile delicato compito. E’ necessaria una forma di terzietà per poter vedere le cose in modo obiettivo. Il fatto che spesso oggi gli affidatari non sono ascoltati e considerati (gravissimo!) non significa che domani essi possano quasi decidere sulla perdita della patria potestà per i genitori d’origine. E’ un potere che non deve essere dato loro. Non tutti gli affidatari sanno essere obiettivi e disinteressati: siamo tutti  umani e abbiamo umani limiti</p>
<p> Le famiglie affidatarie devono sempre essere ascoltate pena la nullità del processo, esse devono essere ammesse a fare ricorsi, ma questo è diverso dal considerarle parte avversa alla famiglia d’origine. Non dimentichiamo che l’affidamento idealmente è una forma di aiuto temporaneo e una forma di solidarietà verso le famiglie in difficoltà!)</p>
<p>Art. 4 -<br />
L’art. 433 del codice civile (persone obbligate agli alimenti) viene modificato come segue:<br />
“All’obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti, nell’ordine.<br />
1)     Il coniuge;<br />
2)     I figli legittimi o legittimati, naturali o adottivi, purché non vi sia stata dichiarazione di decadenza dalla potestà parentale del genitore; in loro mancanza, i discendenti prossimi anche naturali;<br />
3)      I genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, anche naturali;<br />
4)     I generi e le nuore;<br />
5)     I fratelli e le sorelle germani o unilaterali, anche adottivi, con precedenza dei germani sugli unilaterali.<br />
L’avvenuta adozione determina la cessazione dell’obbligo nei confronti della famiglia d’origine.”</p>
<p>(F:  L&#8217;adozione determina la cessazione dell&#8217;obbligo nei confronti della famiglia d&#8217;origine. Se adozione non c’è e l’affido finisce in un “sine die” o anche in un articolo 44 -ma è sempre adozione-, a me sembra opportuno precisare ciò che viene sopra precisato. )</p>
<p>In generale: in questa proposta si attribuiscono compiti, finora appartenuti ai Servizi Sociali, alle associazioni di volontariato. Le stesse possono ottemperare a tali obblighi solo se finanziate per assumere personale specializzato. Non c’è un articolo della legge in cui si parli di finanziamenti, anche se il problema era ben presente nella legge dell’on. Lupi n. 3657. Il mio timore è che o nessuno svolga in realtà quei compiti o che finiscano per svolgerli persone non specializzate, in quanto volontari (ammesso e non concesso che abbiano la voglia, il tempo e la capacità di svolgerli). Se comunque le associazioni accreditate fossero finanziate a tali scopi, si dovrebbero esprimere criteri certi per l’accreditamento. Nessuno garantisce che questa forma di ipotetica privatizzazione  renderà funzionanti in modo migliore i Servizi Sociali. Gli stessi sono formati da personale regolarmente assunto e con titoli di studio specifici: invece di essere ridotti, i Servizi Sociali avrebbero bisogno di essere riorganizzati, potenziati e meglio controllati. Oggi Il loro potere  è  enorme nei confronti della famiglia affidataria e va bilanciato. Nei casi in cui il rapporto tra i Servizi Sociali e la famiglia affidataria è difficile, la stessa non ha modo di difendersi e il ruolo di chi si occupa del bambino nel quotidiano oggi non è giustamente riconosciuto.<br />
Vanno certamente studiate forme di maggior riconoscimento del ruolo delle famiglie affidatarie e delle loro associazioni e va riconosciuta la possibilità di dialogare anche con l’autorità giudiziaria se il rapporto con l’assistente sociale è di totale incomprensione. Oggi le famiglie affidatarie hanno di fatto solo doveri e pochissimi diritti. Talora aspettano per mesi perfino per avere il decreto d’affidamento, comprendente i tempi previsti per l’affido e il progetto educativo sul bambino e la famiglia e non ricevono l’assegno di mantenimento del bambino loro affidato.<br />
Una revisione della legge, che è buona ma non funziona abbastanza bene, per ribadirne le parti giuste e innovative non ancora attuate (banca dati ad esempio),  per modificarne alcuni aspetti che si possono vedere solo oggi alla luce di un primo rodaggio (il ruolo del tutore, del curatore, ecc), per chiarirne parti ambigue (è il caso del tema del passaggio dall’affidamento all’adozione, argomento della ns petizione) e soprattutto per impedire che ci siano bambini che passano anni nelle strutture in attesa di provvedimenti sulla loro vita, va fatta.</p>
<p>Ma una seria revisione della legge va fatta dopo lunga discussione in cui si raccolgono le proposte emerse in questi anni dagli esperti  del settore (vedi ad esempio i suggerimenti del gruppo CRC per il monitoraggio dell’applicazione dei diritti dei bambini come sanciti dalla Convenzione di New York), non agganciando tematiche che riguardano il ruolo dei  Servizi Sociali e delle Associazioni di Volontariato ad una legge breve, frutto di petizione,  che ha lo scopo di chiarire un unico punto nevralgico e ora ambiguo della legge attuale.</p>
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