Statuto
Titolo 1
Disposizioni generali
Art.1 (denominazione e sede)
E’ costituita l’organizzazione di volontariato denominata: “La gabbianella e altri animali”, che assume la forma giuridica di ONLUS di diritto
L’organizzazione ha sede in Venezia, Castello 5170, presso la sede del Centro Culturale Palazzo Cavagnis.
Art.2 (statuto)
L’organizzazione di volontariato “La gabbianella e altri animali” è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti della legge 11-8-91 N. 266, delle leggi regionali nei limiti delle leggi regionali di attuazione e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.
Art.3 (efficacia dello statuto)
Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti alla organizzazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività dell’organizzazione stessa.
Art.4 (modificazione dello statuto)
Il presente statuto è modificato con deliberazione dell’assemblea in qualsiasi modo costituita, con deliberazione della maggioranza delle persone presenti.
Art.5 (interpretazione dello statuto)
Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell’art. 12 delle pre-leggi al codice civile.
Titolo 2
Finalità dell’organizzazione
Art.6 (finalità nell’obiettivo)
La specifica finalità dell’organizzazione di volontariato è quella di perseguire esclusivamente finalità di solidarietà sociale e culturale con l’obiettivo :
a) di valorizzazione e assistenza della persona, riguardante le attività dirette immediatamente e in via prevalente alla:
- valorizzazione della famiglia come nucleo fondamentale della società, coniugando bisogni infantili e risorse adulte nell’ambito dell’adozione;
- assistenza ai soggetti nei momenti di necessità e disagio mediante strumenti formativi e informativi.
b) diffusione di scritti (libri, articoli, opuscoli) volti a sensibilizzare gli operatori sociali (dagli assistenti sociali ai giudici dei Tribunali Minorili) sulla realtà delle famiglie con bambini adottati e che desiderano adottarne, nonché sulla situazione dei minori istituzionalizzati, in Italia e all’estero.
Art.7 (ambito di attuazione delle finalità)
L’organizzazione di volontariato opera prevalentemente nella Regione Veneto.
Titolo 3
Gli aderenti
Art.8 (ammissione)
Sono aderenti dell’organizzazione tutte le persone che condividono le finalità dell’organizzazione e sono mosse da spirito di solidarietà.
L’ammissione è subordinata alla domanda scritta del richiedente ed al pagamento della quota annuale.
L’organo direttivo decide sulla domanda: in caso di non accettazione è ammesso il ricorso all’assemblea dei soci.
Art.9 (i diritti dei soci)
I soci e le socie hanno diritto di eleggere gli organi dell’associazione, di essere informati sulle sue attività e di controllarle, di essere rimborsati dalle spese sostenute per l’attività prestata ai sensi di legge.
Art.10 (i doveri dei soci)
I soci e le socie hanno il dovere di svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro.
Il comportamento verso gli/le altre aderenti e all’esterno dell’organizzazione è animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, buona fede (onestà, probità e rigore morale, ecc.)
Art.11 (l’esclusione)
L’aderente che contravviene ai doveri previsti dallo statuto, può essere escluso dall’organizzazione, previa discussione ed ascolto del socio nell’organo direttivo. Se il socio si appella all’assemblea, la decisione finale viene presa da quest’ultima.
Titolo 4
Gli organi
Art.12 (indicazione degli organi)
Sono organi dell’organizzazione l’assemblea, il comitato direttivo e il presidente.
Capo1: l’assemblea
Art.13 (composizione)
L’assemblea è composta da tutti gli aderenti all’organizzazione.
L’assemblea è presieduta da un/una presidente nominata dagli aderenti.
Art.14 (convocazione)
L’assemblea si riunisce ogni anno oppure su convocazione del/della presidente dell’organizzazione.
Il/la presidente convoca l’assemblea con avviso scritto contenente l’O.d.G. almeno 15 gg prima.
Art.15 (validità dell’assemblea)
In prima convocazione, l’assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro aderente.
In seconda convocazione, l’assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.
Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto al voto (art. 21 Codice Civile).
Art.16 (votazione)
L’assemblea delibera a maggioranza dei voti delle persone presenti, ferme le limitazioni previste per l’approvazione e modificazione dello statuto e per lo scioglimento dell’associazione.
I voti sono palesi, con esclusione dei casi in cui si esamina l’operato dei soci.
Art.17 (verbalizzazione)
Le discussioni e le deliberazioni dell’assemblea sono riassunte in verbale (redatto dal/dalla segretario/a oppure da un/una componente dell’assemblea) e sottoscritto dal/dalla presidente.
Il verbale è tenuto a cura del/della presidente nella sede dell’organizzazione
Ogni membro ha diritto di consultare il verbale e tenerne copia.
Capo 2: Comitato direttivo
Art.18 (composizione)
Il Comitato direttivo è composto da cinque membri, eletti dall’assemblea tra i propri componenti.E’ validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.
Art.19 (presidente del comitato direttivo)
Il/la Presidente dell’organizzazione è il/la presidente del comitato direttivo ed è nominato/a dall’assemblea.
Art.20 (durata e funzioni)
Il comitato direttivo dura in carica per il periodo di un anno e può essere revocato dall’assemblea con la maggioranza degli aderenti
Il direttivo è l’organo di governo e di amministrazione dell’associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’assemblea alla quale risponde direttamente.
Le deliberazioni del Comitato Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.
Capo 3: Il presidente
Art.21 (elezione del/della presidente)
E’ eletto/a dall’assemblea a maggioranza dei suoi componenti presenti.
Art.22 (durata dell’elezione)
Il/la presidente dura in carica quanto il comitato direttivo.
L’assemblea, con la maggioranza dei presenti, può revocare il/la presidente.
Almeno un mese prima della scadenza del proprio mandato, il presidente convoca l’assemblea per l’elezione del nuovo presidente.
Art.23 (funzioni)
Il/la presidente rappresenta l’organizzazione di volontariato e compie tutti gli atti che impegnano l’organizzazione.
Il/la presidente presiede il comitato direttivo e cura l’ordinato svolgimento dei lavori.
Sottoscrive il verbale dell’assemblea e cura che sia custodito presso la sede dell’organizzazione, dove può essere consultato dagli aderenti.
Art.24 (collegio dei revisori dei conti)
a) Il collegio è costituito da tre membri eletti dall’assemblea anche tra i non soci; essi durano in carica un triennio e sono rieleggibili.
b) Il collegio ha funzioni di controllo sulla gestione amministrativa e ne riferisce all’assemblea; può partecipare senza voto alle riunioni del consiglio.
c) In occasione della sua prima riunione, il collegio provvede a nominare un presidente. Il collegio prediscpone una relazione annuale da presentare all’assemblea, in sede di approvazione del bilancio consuntivo. La carica dei revisori dei conti è incompatibile con ogni altra carica all’interno dell’organizzazione.
Titolo 5
Le risorse economiche
Art.25 (indicazione delle risorse economiche)
Le risorse economiche sono costituite da contributi e quote associative, donazioni e lasciti, proventi da attività marginali di carattere commerciale e produttivo, nonché ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della legge 266/91.
Art.26 (utilizzo delle risorse economiche)
Le risorse economiche saranno utilizzate esclusivamente per raggiungere le finalità statutarie dell’organizzazione. I beni dell’organizzazione possono essere: beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili.
I beni immobili e i beni registrati mobili possono essere acquistati dall’organizzazione e sono ad essa intestati.
I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell’organizzazione sono elencati nell’inventario che è depositato presso la sede dell’organizzazione e può essere consultato dagli aderenti.
L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre associazioni che per legge, statuto o regolamento perseguono scopi analoghi.
L’associazione ha l’obbligo di impiegare eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione di attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.
Art. 27 (contributi)
I contributi ordinari sono costituiti dalla quota associativa degli aderenti, stabilita dall’assemblea.
I contributi straordinari sono elargiti dagli aderenti o dalle persone fisiche o giuridiche estranee all’associazione.
Art.28 (erogazioni, donazioni e lasciti)
Le erogazioni, le donazioni e i lasciti sono ben accettati dall’assemblea che delibera sulla utilizzazione degli stessi, in armonia con le finalità statutarie.
I lasciti testamentari sono accettati, con beneficio d’inventario, dall’assemblea, che delibera sull’utilizzazione di essi, in armonia con le finalità statutarie dell’organizzazione.
Art. 29 (proventi derivanti da attività marginali)
I proventi derivanti da attività commerciali o produttive marginali sono inseriti in apposita voce del bilancio dell’organizzazione.
L’assemblea delibera sull’utilizzazione dei proventi che dev’essere comunque in armonia con le finalità statutarie dell’organizzazione e con i principi della L. 266/91.
Art.30 (devoluzione dei beni)
In caso di scioglimento o cessazione dell’organizzazione, i beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti ad altre organizzazioni o enti non lucrativi, aventi scopi analoghi a quelli indicati nel presente statuto.
Titolo 6
Il bilancio
Art.31 (bilancio e conto consuntivo)
I documenti di bilancio della organizzazione sono annuali e decorrono dal 1° settembre di ogni anno.
Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all’anno trascorso.
Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l’esercizio successivo.
Art.32 (formazione e contenuto del bilancio)
Il bilancio preventivo è elaborato dal comitato direttivo. Esso contiene, suddivise in singole voci, le divisioni delle spese e delle entrate relative all’esercizio annuale successivo.
Il conto consuntivo è elaborato dal comitato direttivo. Esso contiene le singole voci di spesa e di entrata relative all’anno trascorso.
Art.33 (controllo sul bilancio)
I documenti di bilancio, consuntivo e preventivo, sono sottoposti a controllo del collegio dei revisori dei conti che esprimono il proprio parere, in una relazione allegata ai medesimi documenti.
Il controllo è limitato alla regolarità contabile delle spese e delle entrate.
Eventuali osservazioni sono sottoposte all’assemblea.
Art.34 (approvazione del bilancio)
Il bilancio preventivo è approvato dall’assemblea entro il 31 dicembre (con voto palese).
Il bilancio preventivo è depositato presso la sede dell’organizzazione 15 giorni prima dell’assemblea e può essere consultato da ogni aderente.
Il conto consuntivo è approvato dall’assemblea con la maggioranza dei presenti entro il 31 dicembre dell’anno successivo.
Il conto consuntivo è depositato presso la sede dell’associazione 15gg. prima della seduta e può essere consultato da ogni aderente.
Titolo 7
Le convenzioni
Art.35 (deliberazione delle convenzioni)
Le convenzioni tra l’organizzazione di volontariato ed altri enti sono deliberate dal comitato direttivo.
Copia di ogni convenzione è custodita nella sede dell’organizzazione.
Art.36 (stipulazione delle convenzioni)
La convenzione è stipulata dal/dalla presidente.
Art.37 (attuazione della convenzione)
Il comitato direttivo delibera sulle modalità di attuazione della convenzione.
Titolo 8
Dipendenti e collaboratori
Art.38 (dipendenti e collaboratori)
L’organizzazione può assumere dei/delle dipendenti nei limiti previsti dalla legge 266/91.
I rapporti tra l’organizzazione ed i/le dipendenti sono disciplinati dalla legge.
I/le dipendenti sono, ai sensi di legge, assicurati contro le malattie, gli infortuni e la responsabilità civile verso terzi.
Art.39 (collaboratori di lavoro autonomo)
L’organizzazione può giovarsi dell’opera di collaboratori/trici di lavoro autonomo, con rapporti disciplinati dalla legge.
Titolo 9
La responsabilità
Art.40 (responsabilità ed assicurazione dei soci)
I soci e le socie sono assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art.4 della legge 266/91.
Art.41 (responsabilità della organizzazione)
L’organizzazione risponde con le proprie risorse economiche dei danni causati per inosservanza delle convenzioni stipulate.
Art. 42 (assicurazione dell’organizzazione)
L’organizzazione di volontariato può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra-contrattuale dell’organizzazione stessa.
L’organizzazione disciplina con apposito regolamento i rapporti con gli altri soggetti pubblici o privati.
Titolo 10 (disposizioni finali)
Art.4 (disposizioni finali)
Per quanto non è previsto dal presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.



