Statuto
Statuto dell’associazione “La gabbianella e altri animali”
Iscritta al Registro Regionale delle Associazioni di Promozione Sociale con il codice PSVE0232.
Titolo I – Disposizioni generali
Art.1 Denominazione e sede
E’ costituita l’associazione di promozione sociale, iscritta al registro regionale delle associazioni di promozione sociale con il codice PS/VE0232, denominata: “La gabbianella e altri animali”, che persegue il fine esclusivo della solidarietà sociale ed umana, rivolta particolarmente all’infanzia. L’associazione ha sede in Venezia, Calle del Teatro N°1 Sacca Fisola, presso la ex scuola XXV Aprile. La modifica della sede associativa non comporta la modifica al presente statuto.
Art.2 Statuto
L’associazione di promozione sociale “La gabbianella e altri animali” è disciplinata dal presente statuto ed agisce nei limiti della legge n. 383/00, delle leggi regionali di attuazione e dei principi generali dell’ordinamento giuridico. L’associazione ha durata illimitata, è apartitica e si attiene ai seguenti principi: assenza del fine di lucro, democraticità della struttura, elettività e gratuità delle cariche associative.
Art.3 Efficacia dello statuto
Lo statuto vincola alla sua osservanza gli aderenti alla organizzazione: esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività dell’associazione stessa.
Art.4 Modificazione dello statuto
Il presente statuto è modificato con deliberazione dell’assemblea straordinaria. L’assemblea straordinaria è valida quando sono presenti la maggioranza più uno dei soci e delibera a maggioranza assoluta dei presenti.
Titolo II – Finalità dell’associazione
Art.5 Finalità e obiettivi
Le specifiche finalità dell’associazione di promozione sociale sono le seguenti:
a) – sostenere le persone e le famiglie fragili attraverso ogni forma di aiuto, volto a permettere loro di dare ai propri figli le cure materiali e morali di cui i bambini hanno bisogno;
- un’attenzione particolare è offerta alle mamme ristrette ed ai bambini che le seguono nella detenzione in carcere;
- ai bambini che sono rimasti privi della loro famiglia, in maniera definitiva o provvisoria e quindi bisognosi rispettivamente di adozione o di affidamento;
- alle famiglie affidatarie che vengono sostenute ed aiutate.
b) tutelare i diritti dell’infanzia, come sanciti dalla convenzione di New York e dalle leggi del nostro paese e, in modo particolare, il diritto alla continuità degli affetti;
c) richiedere modifiche legislative e normative, laddove questo appaia necessario;
d) denunciare davanti alle autorità competenti tutte le forme di violazione dei diritti fondamentali dei fanciulli;
e) di collaborare con le altre associazioni, le istituzioni e le organizzazioni anche internazionali per la difesa dei diritti dei minori.
Art.6 Ambito di attuazione delle finalità
L’associazione di promozione sociale opera prevalentemente nella Regione Veneto ma si estende a livello di tutto il territorio nazionale.
Titolo III – Gli aderenti
Art.7 Ammissione
Sono aderenti dell’associazione tutte le persone fisiche che condividono le finalità dell’associazione stessa e sono mosse da spirito di solidarietà.
L’ammissione è subordinata alla domanda scritta del richiedente ed al successivo pagamento della quota annuale. Le quote associative non sono trasmissibili né rivalutabili.
L’organo direttivo decide sulla domanda: in caso di non accettazione è ammesso il ricorso all’assemblea dei soci.
Art.8 I diritti dei soci
I soci hanno diritto di eleggere gli organi dell’associazione e di essere eletti negli stessi, di essere informati sulle sue attività e di controllarle, di essere rimborsati dalle spese sostenute per l’attività prestata ai sensi di legge, sempre che tali attività siano state concordate con il Direttivo e rientrino nei limiti di bilancio.
Art.9 I doveri dei soci
I soci hanno il dovere di svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro. L’associazione, solo in casi di particolare necessità, può avvalersi di personale retribuito, che può reperire anche al proprio interno.
Il comportamento verso gli/le altre aderenti e all’esterno dell’associazione è animato da spirito di solidarietà ed attuato con correttezza, onestà, sincerità e apertura al prossimo.
Art.10 L’esclusione
L’aderente che contravviene ai doveri previsti dallo statuto, può essere escluso dall’organizzazione, previa discussione ed ascolto del socio nell’organo direttivo. La delibera di esclusione dovrà essere ratificata dall’assemblea alla prima riunione utile. Se il socio si appella all’assemblea, la decisione finale viene presa da quest’ultima.
Titolo IV – Gli organi
Art.11 Indicazione degli organi
Sono organi dell’organizzazione: l’assemblea, il comitato direttivo e il presidente, i revisori dei conti.
Tutte le cariche sociali sono gratuite.
Capo1: L’assemblea
Art.12 Composizione e compiti
L’assemblea è composta da tutti gli aderenti all’organizzazione.
L’assemblea è presieduta dal presidente dell’associazione o, in sua assenza, da un presidente eletto fra i presenti.
All’assemblea spettano i seguenti compiti:
1) in sede ordinaria:
a – delineare gli indirizzi generali dell’attività dell’associazione;
b – approvare il bilancio;
c – eleggere i componenti del Consiglio direttivo, il/la Presidente, il/la Vicepresidente, il/la Tesoriere, il/la Segretario/a , il/la Consigliere ed i Revisori dei conti;
d – deliberare su ogni altro argomento di carattere ordinario sottoposto alla sua approvazione dal Consiglio direttivo;
2) in sede straordinaria:
a – deliberare sullo scioglimento e liquidazione dell’associazione;
b – deliberare sulle proposte di modifica dello statuto.
Art.13 Convocazione
L’assemblea si riunisce almeno una volta all’anno e su convocazione del/della Presidente dell’associazione o del Consiglio direttivo o di un terzo dei soci.
Il/la presidente convoca l’assemblea con avviso scritto contenente l’O.d.G. almeno 15 gg prima.
Art.14 Validità dell’assemblea ordinaria
In prima convocazione, l’assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti, presenti in proprio o per delega da conferirsi ad altro aderente. In seconda convocazione, l’assemblea è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli aderenti presenti, in proprio o in delega.
Hanno diritto di voto tutti i soci in regola con il pagamento della quota sociale ed ogni socio ha diritto ad un voto. Non è ammessa più di una delega per ciascun aderente.
Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto al voto.
Art. 14 bis Validità dell’assemblea straordinaria
L’assemblea straordinaria modifica lo statuto con le maggioranze di cui all’art. 4 e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno ¾ degli aderenti.
Art. 15 Votazione
L’assemblea delibera a maggioranza dei voti delle persone presenti, ferme restando le limitazioni previste per l’approvazione e la modificazione dello statuto e per lo scioglimento dell’associazione.
I voti sono palesi, con esclusione dei casi in cui si esamina l’operato dei soci.
Art.16 Verbalizzazione
Le discussioni e le deliberazioni dell’assemblea sono riassunte in verbale (redatto dal/dalla segretario/a oppure da un/una componente dell’assemblea) e sottoscritto dal/dalla presidente.
Il verbale è tenuto a cura del/della segretaria nella sede dell’organizzazione
Ogni membro ha diritto di consultare il verbale e tenerne copia.
Capo 2: Consiglio direttivo
Art.17 Composizione e compiti
Il Consiglio direttivo è composto da cinque membri, eletti dall’assemblea tra i propri componenti.
I membri del Consiglio direttivo sono: Presidente, Vice Presidente, Tesoriere, Segretario ed un Consigliere.
Esso è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Le deliberazioni del Comitato Direttivo sono assunte a maggioranza dei presenti.
E’ di pertinenza del Consiglio direttivo tutto quanto non sia per legge o per statuto di pertinenza esclusiva dell’assemblea dei soci o di altri organi e comunque sia di ordinaria amministrazione. In particolare sono compiti del Consiglio direttivo:
a) eseguire le delibere dell’assemblea;
b) formulare i programmi di attività sociale sulla base delle linee approvate dall’assemblea;
c) predisporre il rendiconto annuale;
d) predisporre tutti gli elementi utili all’assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’anno sociale;
e) deliberare circa l’ammissione dei soci;
f) deliberare circa le azioni disciplinari nei confronti dei soci;
g) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività sociali;
h) curare la gestione di tutti i beni mobili ed immobili di proprietà dell’associazione o ad essa affidati.
Art.18 Durata e funzioni
Il comitato direttivo dura in carica per il periodo di un anno e può essere revocato dall’assemblea con la maggioranza degli aderenti. I membri possono rieletti per un massimo di 6 mandati.
Capo 3: Il Presidente
Art.19 Presidente del comitato direttivo
Il/la Presidente dell’associazione è il/la presidente del comitato direttivo ed è nominato/a dall’assemblea.
E’ eletto/a dall’assemblea a maggioranza dei suoi componenti presenti.
Art.20 Durata dell’elezione
Il/la presidente dura in carica quanto il comitato direttivo.
L’assemblea, con la maggioranza dei presenti, può revocare il/la presidente.
Art.21 Funzioni
Il Presidente dirige l’associazione e la rappresenta, a tutti gli effetti di fronte a terzi ed in giudizio.
Il Presidente ha la responsabilità generale della conduzione e del buon andamento dell’associazione.
Al presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnano l’associazione sia nei riguardi dei soci che di terzi e sovrintende all’attuazione delle deliberazioni dell’assemblea e del consiglio direttivo.
In caso di assenza o impedimento, è sostituito dal Vice Presidente. In mancanza anche del Vice Presidente, è sostituito dal consigliere più anziano, nominato da più vecchia data.
Il Presidente risponde del suo operato di fronte all’assemblea, che, convocata, può revocarne il mandato ed eleggere un sostituto.
Art. 22 Segretario
Il Segretario coadiuva il Presidente ed è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali.
Art. 23 Tesoriere
Il Tesoriere ha i seguenti compiti:
- predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo e del bilancio consuntivo, che sottopone al Consiglio direttivo, entro il mese di marzo e comunque 15 giorni prima dell’assemblea annuale;
- provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell’associazione, nonché alla conservazione della documentazione relativa;
- provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Consiglio direttivo.
Art.24 Collegio dei revisori dei conti
Il collegio è costituito da due membri eletti dall’assemblea; essi durano in carica un triennio e sono rieleggibili.
Il collegio ha funzioni di controllo sulla gestione amministrativa e ne riferisce all’assemblea; può partecipare senza voto alle riunioni del consiglio.
Titolo V – Le risorse economiche
Art.25 Indicazione delle risorse economiche
L’associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da contribuiti e quote associative, donazioni e lasciti, ogni altro tipo di entrate ammesse ai sensi della 383/2000.
Art.26 Utilizzo delle risorse economiche
Le risorse economiche saranno utilizzate esclusivamente per raggiungere le finalità statutarie dell’organizzazione. I beni dell’associazione possono essere beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili e i beni registrati mobili possono essere acquistati dall’associazione e sono ad essa intestati.
I proventi delle attività non possono in alcun modo essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette.
L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.
L’associazione ha l’obbligo di impiegare eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione di attività istituzionali.
Art.27 Erogazioni, donazioni e lasciti
Le erogazioni, le donazioni e i lasciti sono ben accettati dall’assemblea, che delibera sulla utilizzazione degli stessi, in armonia con le finalità statutarie.
I lasciti testamentari sono accettati, con beneficio d’inventario, dall’assemblea, che delibera sull’utilizzazione di essi, in armonia con le finalità statutarie dell’organizzazione.
Art.28 Devoluzione dei beni
In caso di scioglimento o cessazione dell’organizzazione, i beni, dopo la liquidazione, saranno devoluti a fini di utilità sociale.
Titolo VI – Il bilancio
Art.29 Bilancio e conto consuntivo
I documenti di bilancio della associazione sono annuali e l’esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
Il conto consuntivo contiene tutte le entrate e le spese sostenute relative all’anno trascorso.
Il bilancio preventivo contiene le previsioni di spesa e di entrata per l’esercizio successivo.
Art.30 Formazione e contenuto del bilancio
Il bilancio preventivo predisposto dal Tesoriere è elaborato dal comitato direttivo. Esso contiene, suddivise in singole voci, le divisioni delle spese e delle entrate relative all’esercizio annuale successivo.
Il conto consuntivo, predisposto dal Tesoriere, è elaborato dal comitato direttivo. Esso contiene le singole voci di spesa e di entrata relative all’anno trascorso.
Art.31 Controllo sul bilancio
I documenti di bilancio, consuntivo e preventivo, sono sottoposti a controllo del collegio dei revisori dei conti che esprimono il proprio parere. Il controllo è limitato alla regolarità contabile delle spese e delle entrate. Eventuali osservazioni sono sottoposte all’assemblea.
Art.32 Approvazione del bilancio
I bilanci preventivo e consuntivo sono approvati dall’assemblea annuale
Sono depositati presso la sede dell’associazione 15 giorni prima dell’assemblea e possono essere consultati da ogni aderente.
Titolo VII – Le convenzioni
Art.33 Deliberazione delle convenzioni
Le convenzioni tra l’associazione ed altri enti sono deliberate dal comitato direttivo. Copia di ogni convenzione è custodita nella sede dell’organizzazione.
La convenzione è stipulata dal/dalla presidente.
Il comitato direttivo delibera sulle modalità di attuazione della convenzione.
Titolo VIII – Dipendenti e collaboratori
Art.34 Dipendenti e collaboratori
L’associazione può assumere dei/delle dipendenti o di collaboratori/trici di lavoro autonomo nei limiti previsti dalla legge 383/200.
I rapporti tra l’associazione ed i/le dipendenti / collaboratori sono disciplinati dalla legge.
I/le dipendenti sono, ai sensi di legge, assicurati contro le malattie, gli infortuni e la responsabilità civile verso terzi.
Titolo IX – La responsabilità
Art.35 Responsabilità dell’associazione
L’associazione risponde con le proprie risorse economiche dei danni causati per inosservanza delle convenzioni stipulate
Titolo X – Disposizioni finali
Art.36 Disposizioni finali
Per quanto non è previsto dal presente statuto si fa riferimento alle normative vigenti ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.




