Post con parola chiave ‘autorità giudiziaria’

Otto anni d’affido: non è troppo? Testimonianze

mercoledì 28 dicembre 2011

DAL MIO PUNTO DI VISTA di padre affidatario

I papà sono sempre un po’ defilati, lasciano alle mamme i pochi onori e i molti oneri della gestione familiare. Lo sono ancor di più se la loro famiglia vive situazioni un po’ fuori dal normale, così come succede ed è successo a noi, famiglia affidataria. Chi, se non la mamma/moglie, si fa carico della concretezza della quotidianità, ci dà forza quando le cose non girano, chi si sbatte a destra e a manca per trovare soluzioni a questioni complicate che  lasciano basiti i mariti?

Eppure noi ci siamo, io ci sono. Penso a B la mia bambina, che mia non era. Alla prima volta che l’ho vista, quando aveva solo 18 giorni e all’ultima volta, quando eravamo tutti preoccupatissimi per il suo futuro; penso al suo primo giorno di scuola e al cuore disegnato per mia moglie e per me, con dentro la scritta “sarete sempre nel mio cuore”… Leggi tutto…

Commento alla testimonianza di Eleonora e Ferdinando

sabato 26 novembre 2011

Non si può leggere la testimonianza pubblicata qui sotto e rimanere indifferenti, anche se di casi così, purtroppo, se ne sono già visti molti.

Non si può nemmeno entrare nei dettagli, perché i processi si fanno nelle sedi giuste. Eppure rimane un fatto in tutto ciò che la coppia scrive: una bambina è stata per i primi otto anni della sua vita in affidamento. L’affidamento per legge dura due anni, rinnovabili (ma non per tutta la vita) nel superiore interesse del minore. Dove sia l’interesse di una minore, cioè di una persona, nel cambiare famiglia non è per niente chiaro. Nessuno direbbe ad un adulto che si sono trovati moglie/marito migliori per lui/lei a prescindere dalla sua volontà, ma con i bambini ci si permette di far loro cambiare famiglia a prescindere dal fatto si trovino già benissimo nella famiglia in cui sono.

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Otto anni di affido: non è troppo? di Eleonora e Ferdinando

mercoledì 16 novembre 2011

Tra qualche giorno sarà il compleanno di B. : ma lei non lo potrà festeggiare come avrebbe voluto.

Con decreto esecutivo pressoché immediato, il Tribunale dei minori ha deciso “che per il bene della bambina l’affido doveva terminare”. Non c’erano più le ragioni perché potesse proseguire, stante il fatto che la madre si era regolarizzata, sposandosi ed accudendo regolarmente all’altro figlio. Otto anni, esattamente l’età di B. (che abbiamo accolto dopo soli 18 giorni di vita), stracciati in quattro fredde e agghiaccianti righe che il giudice ha steso dopo un’udienza di un’ora con tutte le parti in causa. A nulla sono valse le relazioni dei servizi che avevano in carico il caso e che sottolineavano l’impossibilità di interrompere un affido così anomalo. Inutile l’intervento del curatore che, pur non condividendo il fatto che noi amassimo B. e che quindi la legassimo troppo a noi (!?), sosteneva la necessità di proseguire l’affido per non provocare lacerazioni dagli effetti imprevedibili sulla bambina.  Leggi tutto…

Dopo l’incontro del 13 maggio. Riflessioni sulle proposte di modifica alla L. 184/1983, di Marilena Zanon

giovedì 26 maggio 2011

Mi chiamo Marilena e sono mamma adottiva e affidataria di due bambini uno dei quali avuto in adozione con l’art. 44 della L. 184/1983.

Mio marito ed io c’eravamo proposti come famiglia affidataria, desiderosi di poter dare un po’ del nostro amore in un ambito dove c’erano poche famiglie disponibili, nella speranza di poter essere d’aiuto a qualcuno; così è avvenuto e nel 2004  ci è stato proposto un affido di un bambino di 6 anni abbandonato dalla madre con  un padre che dopo due anni dall’inizio del progetto di affido (all’età di circa 8 anni del bambino) si rivelerà incapace di accudire il proprio figlio. Da qui la necessità, da un lato di dare una famiglia stabile al bambino, che ormai non era più in grado di sopportare la spada di Damocle della fine dell’affido, e dall’altro lato la necessità comunque di mantenere i rapporti con alcuni membri della famiglia di origine non in grado però di accudire il bambino (nonni ultraottantenni e sorella  sedicenne). Ecco perché fu nel nostro caso decisa l’adozione ex art. 44 della L. 184/1983.

Avrei piacere di intervenire nel dibattito instauratosi dopo l’incontro del 13 maggio u.s. per riflettere sulle proposte legislative di modifica alla legge sull’adozione e sull’affido più precisamente denominata “Diritto del minore ad una famiglia” (L. 4 maggio 1983 n. 184), denominazione che cito non a caso perché le parole hanno un peso ed hanno un significato.

Mi pare che tutte le associazioni intervenute e comunque i soggetti presenti all’incontro, siano concordi nel ritenere indispensabile la riforma dell’art. 4 della legge citata, laddove si vuole precisare che la famiglia affidataria può adottare il minore che è in affido, qualora lo stesso sia dichiarato adottabile.

Mi pare che le opinioni si dividano invece circa l’opportunità dell’introduzione della lettera a-bis all’art. 44 della L. 184/1983 (adozione in casi particolari), contenuta sia nella proposta legislativa Vassallo, sia nella proposta legislativa Savino, che consentirebbe l’adozione, sempre da parte delle famiglie affidatarie, del minore che non sia dichiarato adottabile.

Io credo che questa modifica sia sacrosanta al pari della modifica dell’art. 4 citato. Mi piacerebbe non dimenticassimo che ci sono casi nei quali non è possibile né tutelante per il minore, rompere definitivamente con la famiglia di origine, a volte perché all’interno della famiglia ci sono dei membri che hanno rapporti significativi con il minore, ancorché non siano in grado di prendersi cura del minore stesso (come ad es. nonni e fratelli),  a volte perché l’età del bambino può essere tale da richiedere un distacco graduale dalla famiglia di origine.

Soprattutto nel primo caso la necessità di mantenere il rapporto con la famiglia di origine rappresenta anche un bisogno di identità del minore, bisogno con il quale ogni bambino adottato si trova prima o poi a fare i conti.

Il timore che l’introduzione della lettera a-bis possa aprire le porte ad abusi soprattutto in alcune zone d’Italia, non mi pare una motivazione forte qualora anche un solo bambino dovesse soffrire per l’ipotesi in cui non gli sia stata data la possibilità di avere una famiglia stabile .

Ho voluto sottolineare la parola stabile perché non mi pare che questa stabilità possa essere offerta da un affidamento sine die, come qualcuno ha replicato. L’affidamento è un istituto giuridico temporaneo pensato per trovare una famiglia dove collocare il minore per il tempo necessario affinché la sua famiglia di origine possa recuperarsi. Ma se ciò non è possibile e la dichiarazione di adottabilità non è consentita nell’interesse del minore, deve essere a lui garantita la presenza di una famiglia stabile che nessuno gli possa mai togliere, né giudice, né servizi sociali (che — non dimentichiamo — cambiano nel corso del tempo e potrebbero avere opinioni diverse). Non solo ma l’affidamento sine die non è in grado alcune volte di  rispondere al bisogno di appartenenza del minore alla sua nuova famiglia: l’adozione in casi particolari infatti consente di aggiungere al cognome della famiglia di origine quella della nuova famiglia. Non è una circostanza irrilevante anzi tutt’altro, essa rappresenta anche il riconoscimento sociale di questa duplice appartenenza, un riconoscimento cioè che vale anche nei confronti delle istituzioni e della società (dalla scuola alle asl, dal mondo dello sport al mondo dell’associazionismo  religioso e non), che non può e non deve essere negato al minore.

E se ci sono delle persone che si avvicinano all’affido pensando di trovare una scorciatoia per avere un figlio tutto loro queste credo non siano degne non solo di essere genitori affidatari ma nemmeno adottivi: un figlio non è per se stessi e per soddisfare i propri bisogni, questo è egoismo.

Io spero e mi auguro che né pregiudizi, né preconcetti, né timori, né paure impediscano anche ad un solo bambino di poter veder concretizzato il suo diritto ad avere stabilmente una famiglia o anche più di una se questo rappresenta il bene del minore.

Buon lavoro a tutti.

Marilena Zanon

Notizie relative all’iter della petizione “Diritto ai sentimenti per i bambini in affidamento”

lunedì 9 maggio 2011

Rinnovando l’invito a tutti i lettori ad esprimersi in merito, riportiamo gli ultimi aggiornamenti sull’iter in Commissione Giustizia delle proposte di legge sorte in seguito alla nostra petizione.

Per proseguire l’esame dei provvedimenti sulle disposizioni in materia di adozioni da parte delle famiglie affidatarie, la Commissione Giustizia si è nuovamente riunita in data 4 maggio 2011.

Alle proposte di legge C. 3459 Vassallo, C. 3854 Savino e C. 4077 Motta vengono abbinate le proposte di legge C. 4279 Lupi e C. 4326 Giammanco.

Alleghiamo il testo della proposta di legge C. 4326 presentata dall’onorevole Giammanco alla Camera il 2 maggio 2011, e il processo verbale della riunione della Commissione Giustizia del 4 maggio 2011. Clicca qui per scaricare l’allegato.

Alleghiamo qui anche l’articolo di Anna Genni Miliotti, che ci riporta al cuore della nostra petizione, e il comunicato del CNSA (Coordinamento Nazionale Servizi Affidi) che commenta le proposte di legge Lupi e Giammanco.

 

Un problema riguardante l’affidamento di molti minori attende l’attenzione del governo

sabato 12 febbraio 2011

Un anno fa, in quest’epoca, veniva lanciata dall’associazione “La gabbianella ed altri animali” una petizione che aveva lo scopo di precisare un punto ambiguo della legge 149/01 che regola l’adozione e l’affidamento. Scrissero su tale argomento e, con molta efficacia, tanti giornalisti (apparve persino un articolo di Gian Antonio Stella in prima pagina sul Corriere) e se ne occuparono la RAI e TV 2000- Formato Famiglia, oltre a molte trasmissioni radiofoniche.

Il problema è il seguente: quando un affidamento si conclude con una dichiarazione di adottabilità per il bambino affidato, a causa del mancato recupero della famiglia d’origine, dove deve andare a vivere quel bambino? E’ nel suo “superiore interesse” venire adottato nella famiglia dove già è cresciuto per mesi e anni e dove ha instaurato rapporti affettivi profondi o deve emigrare in un’altra città e in un’altra famiglia per essere adottato da altri? Quando si pone il problema a chi non lo conosce, le persone rimangono esterrefatte: “Ma come? Non è logico che il bambino sia adottato dalle persone con cui già vive? Oggi non è così?” . Leggi tutto…

Rispetto per i sentimenti dei bambini in affidamento: articolo di Carla Forcolin su “Areté”

mercoledì 28 luglio 2010

L’articolo che segue è uscito sul numero corrente della rivista “Areté”, Quadrimestrale dell’Agenzia per le ONLUS (anno 3, n. 2, maggio-agosto 2010, pp. 98-105). Ringraziamo l’Editore per averci autorizzato a pubblicarlo su questo sito.

Rispetto per i sentimenti dei bambini in affidamento

La nostra legge e i suoi obiettivi

La legge 149/2001, che regolamenta l’affido e l’adozione, ha come riferimento costante il “superiore interesse del minore”. Fare “il superiore interesse del minore” è idea con­divisibile da chiunque, ma soggetta ad ogni forma di interpretazione personale. Nella si­tuazione di un minore affidato e successivamente (spesso dopo anni) dichiarato adottabi­le, qual è il “superiore interesse del minore”? Credo che difficilmente si possa sostenere che fa bene ad un bambino, già figlio di genitori inadeguati, essere separato dalla famiglia affidataria, dove ha vissuto per lungo tempo, se ad essa sente di appartenere. Molte ricer­che in ambito psicologico dimostrano che i sostituti genitoriali non sono meno importan­ti dei genitori naturali, quando tra adulti e bambini si sia sviluppato un rapporto empatico profondo. Se condividiamo la considerazione dell’importanza del genitore “affettivo” non possiamo negare che il cambiamento di famiglia per un bambino è un grave danno. E subi­re tale danno non è di certo nel suo superiore interesse presente e futuro. Leggi tutto…

“Il giudice dei minori”, di Luigi Fadiga

giovedì 10 giugno 2010

Il  libro  “Il giudice dei minori”, ed. il Mulino, è stato scritto da Luigi Fadiga, il primo giudice che ha firmato la nostra petizione.  Ha un’aria leggera ed accattivante, ma si deve leggere con attenzione perché è un lavoro importante che conduce il lettore, in una prospettiva storica che va dal 1900 ai giorni nostri, nei meandri della giustizia minorile. Una giustizia fatta più sui minori, che per i minori. Leggi tutto…