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	<title>www.lagabbianella.org &#187; cittadinanza</title>
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	<description>sito dell&#039;associazione &#34;La gabbianella e altri animali&#34; - onlus</description>
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		<title>Convegno “Genitorialità in carcere e diritti dei figli delle detenute”</title>
		<link>http://www.lagabbianella.org/2011/10/13/convegno-%e2%80%9cgenitorialita-in-carcere-e-diritti-dei-figli-delle-detenute%e2%80%9d/</link>
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		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 08:35:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Dal nostro osservatorio Da 7 anni l’associazione “La gabbianella e altri animali” si occupa dei bambini del nido del carcere femminile della Giudecca (Ve) e delle loro mamme. Sulla base di un calcolo, fatto proprio in funzione di questo convegno, dove forse ci sono errori per difetto e non per eccesso, i bambini accompagnati da [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Dal nostro osservatorio</strong></p>
<p>Da 7 anni l’associazione “La gabbianella e altri animali” si occupa dei bambini del nido del carcere femminile della Giudecca (Ve) e delle loro mamme.</p>
<p>Sulla base di un calcolo, fatto proprio in funzione di questo convegno, dove forse ci sono errori per difetto e non per eccesso, i bambini accompagnati da noi all’esterno per un periodo di tempo di mesi o di anni sono stati 29, 17 maschi e 12 femmine. I bambini passati per il nido del carcere sono molti di più, ma la maggior parte ci è stata per pochissimo tempo e quindi non ha potuto avvalersi dell’aiuto che l’associazione offre. Quasi tutti i 29 bimbi, che noi ricordiamo dal 2004 ad oggi, hanno frequentato regolarmente l’asilo nido comunale. Alcuni di essi non sono stati all’asilo nido perché le loro mamme non volevano che lo frequentassero, per paura di staccarsene o per timore che i figli si integrassero troppo nella nostra cultura. Alcune di esse temevano anche che qualcuno si impadronisse dei loro figli e glieli rubasse. In qualche caso, dei bimbetti sono stati nel nido solo  d’estate o per periodo troppo brevi per fare un inserimento ad anno scolastico inoltrato. <span id="more-5477"></span></p>
<p>Il gruppo etnico più rappresentato è quello dei Rom -13-, seguito da nigeriani di etnia Edo &#8211; 7- ,  sudamericani &#8211; 4 -, italiani -3- (due fratelli erano figli di giostrai), marocchini -1 -, un bambino la cui origine ci sfugge.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Rom e Nigeriani</strong></p>
<p>I Rom sono la minoranza etnica più numerosa d’Europa. Tra di essi genitorialità e famiglia affondano le loro radici nel clan familiare; sono anche il gruppo più numeroso in carcere. Furti piccoli ma reiterati, compiuti fin da giovanissime, per strada e nelle case, portano ragazze anche giovani a scontare pene molto lunghe con i loro bambini: è difficile trovare per le mamme una casa in cui mandarle agli arresti domiciliari. Esse erano nomadi, oggi vivono sempre più spesso in campi di roulottes o casette prefabbricate ma raramente in una vera casa.</p>
<p>Anche i bambini nigeriani provengono da una cultura in cui è molto forte il senso del clan familiare e in cui i bambini “appartengono” al padre  e alla sua famiglia. Ma le mamme nigeriane in Italia, quasi tutte di etnia Edo, sono spesso senza famiglia e, se arrestate, non sono in grado di pagare un affitto, quindi non possono andare agli arresti domiciliari in nessun luogo. Questa realtà è comunque diffusissima tra le donne che entrano in carcere con i loro bimbi, a qualsiasi gruppo appartengano. Sono donne sole che non possono appoggiarsi ad una famiglia per essere protette. La famiglia da qualche parte esiste e magari comanda da lontano su donne e bambini, ma non li protegge e non è in grado di dare loro un alloggio funzionale agli arresti domiciliari.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Genitorialità in carcere (mamme e bambini rinchiusi insieme)</strong></p>
<p>E’ evidente che parlando d bambini del nido del carcere si parla di piccini che vivono in un istituto che è stato creato per infliggere una pena alle loro madri, oltre che per rieducarle, quindi vivono in un luogo dove si soffre. Le loro madri sono private di un bene prezioso come la libertà e delle loro relazioni umane. Sono sottoposte a una serie infinita di “superiori”, non possono possedere oggetti di uso corrente (forbici, coltelli, cordini), devono sempre ubbidire. Sono giudicate da agenti, assistenti sociali, educatrici, ecc. Perfino dalle loro compagne di pena, se sono più fragili delle altre.</p>
<p>I bambini hanno a che fare con mamme tristi, sole, avvilite se non addirittura depresse. Con mamme che non giocano e non hanno voglia di giocare, che talora stanno talmente male da non prendersi nemmeno cura di loro nelle funzioni primarie come il nutrirli, lavarli, cambiarli. A volte sono proprio i bimbi a dare alle mamme gli unici elementi di conforto e motivazione a vivere. Ma i bambini per non essere travolti essi pure nella depressione devono trovare qualche stimolo, uscire e vedere il mondo, relazionarsi a qualcuno che sia sereno e allegro.</p>
<p>Una cosa è vivere in un carcere dormendoci e passando con la mamma le giornate di malattia o maltempo, un’altra è starci chiusi ininterrottamente per settimane, mesi, anni. La prima eventualità (quella che è sotto ai miei occhi a Venezia) permette ai bambini di crescere normalmente, la seconda crea dei pesanti handicap al loro sviluppo intellettivo e al loro inserimento sociale.  Spesso ci è capitato di segnalare al pediatra alcuni bambini arrivati da poco da altre realtà, i cui problemi si sono volatilizzati da soli uscendo dal carcere e andando in spiaggia o all’asilo. Le condizioni di vita dei bambini al di sotto dei tre anni sono fondamentali per il loro sviluppo e il legame con  la mamma, che le nostre leggi tutelano, non basta da solo a rendere questo stesso sviluppo armonioso .</p>
<p>Di qui la necessità di frequentare altri ambienti, altri bambini e altri adulti e anche di uscire liberamente senza avere contatti con nessuna istituzione, per divertirsi in un parco giochi o sul bagnasciuga di una spiaggia, con qualche “zia”, possibilmente sempre la stessa.</p>
<p>Il bambino che rientra nel nido del carcere dopo essersi divertito e avere imparato cose nuove, porta alla mamma una ventata di freschezza, che fa bene anche a lei. Se poi i bambini sono un gruppetto e continuano a giocare tra loro come facevano fuori, questo cambia l’atmosfera del nido anche per le mamme.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Diritti del bambino in carcere</strong></p>
<p>Tra i primi diritti del bambino c’è quello di frequentare l’asilo nido e di uscire dal carcere per entrare in contatto con il mondo esterno. Una figura amichevole, che si faccia carico degli accompagnamenti con regolarità, si rivelerà preziosa per il bambino e ancor più per la mamma, che  da essa potrà avere delle informazioni sulla vita del suo bambino all’esterno e soprattutto sostegno psicologico. Non è pensabile che si accompagni un bimbo all’asilo nido senza prima scambiare una breve conversazione con sua madre o che si ritorni dal nido stesso senza raccontare alla mamma che cosa il bambino ha mangiato, se ha fatto la nanna, ecc. Così la mamma vive almeno un rapporto con qualcuno che non la giudica e che non le è superiore, che anzi le può far notare i progressi del bambino o della bambina come qualcosa di cui andare fiera, di cui rallegrarsi. Generalmente chi aiuta a seguire i bambini, spesso procurando loro anche vestiti e giocattoli, viene considerato come persona di fiducia e la fiducia è un sentimento spesso nuovo e importante che dev’essere coltivato.</p>
<p>L’asilo nido permette ai bambini svantaggiati come quelli di cui stiamo parlando di ricevere stimoli, di apprendere la lingua italiana correttamente, di socializzare con altri bambini, di entrare in contatto con odori, suoni, sapori, esperienze piacevoli. I “nostri “ bambini si inseriscono nel nido fin dai primi giorni e se noi entriamo in conflitto con le brave maestre che lo gestiscono è perché esse prolungano l’inserimento per settimane, “mandano a casa” i piccoli al primo starnuto o alla prima scarica di diarrea. Rimandare un bambino in carcere non è come mandarlo a casa… c’è chi piange al momento di lasciare l’asilo.</p>
<p>Asilo, uscite, spiaggia (cioè  incontro con gli ampi spazi, il mare e la natura), nonché rapporti di sostegno alle mamme sembrano curare i bambini dalle loro sofferenze per un po’ e alleviano il senso di colpa delle mamme che li hanno portati con sé. La libertà personale e rapporti umani positivi sono diritti per i bambini e corrispondono ad un semplice alleviamento delle sofferenze che la loro situazione già porta con sé. Ricordiamoci che il pur encomiabilissimo sforzo di  rendere confortevoli gli ambienti in cui vivono i bambini serve a poco, se in essi non regna un po’ di serenità e se da essi non si esce.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Bambini stranieri</strong></p>
<p>La stragrande maggioranza dei bambini del carcere unisce in sé tutti i problemi legati sia alla condizione delle madri, sia alla condizione di minori stranieri in Italia e il loro futuro fuori del carcere spesso è peggiore del loro presente tra le mura delle case circondariali.</p>
<p>Figli di madri a cui è scaduto il permesso di soggiorno o che non lo hanno mai avuto, sono essi pure clandestini, sono privi di diritti, sono soggetti ad estrema povertà ed emarginazione. I padri spesso sono lontani o assenti o in pessimi rapporti con le madri o “padroni” e persecutori, senza essersi quasi mai presi cura dei figli. Talora sono in carcere essi stessi.</p>
<p>Al compimento dei tre anni, oggi e fino al 1/1/2014, i bambini devono uscire dal nido. Con la nuova legge, vi usciranno a sei anni. Molti bambini alla cui sorte ho assistito, sono andati in una casa-famiglia con la mamma, da cui non sono stati costretti a separarsi; alcuni hanno raggiunto il padre o i nonni, con  la mamma, agli arresti domiciliari;  alcuni sono andati nella  famiglia d’origine mentre la mamma rimaneva in carcere; due sono stati adottati; sei sono stati accolti in affidamento. Di questi, cinque sono arrivati in affidamento presso nostre famiglie, che le madri e i bambini conoscevano, per gli accompagnamenti all’asilo o per altri contatti precedenti.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Arresti domiciliari</strong></p>
<p>Se le mamme sono agli arresti domiciliari, in casa di parenti o in qualche struttura, i bambini fanno fatica ad uscire dalle mura domestiche. O c’è chi li accompagna all’esterno o di fatto ritornano in condizioni di deprivazione, forse ancor peggiori che in carcere, perché di maggior isolamento. A volte non vengono mandati alla scuola materna, pur essendosi la madre convinta della sua importanza, perché è difficile iscriverli e portarceli. Ci vuole qualcuno che li continui a proteggere con forza perché possano accedervi. Inoltre la precarietà stessa della condizione abitativa del nucleo familiare rende più difficile l’iscrizione del bambino a scuola.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>L’affidamento dei bambini del carcere</strong></p>
<p>Anche i bambini accolti in affidamento non sono protetti a sufficienza e per certi aspetti rischiano perfino di soffrire di più. Mentre aspettano che la mamma esca dall’istituto di pena, vengono accompagnati dagli affidatari stessi a regolari incontri con la stessa (visite talora poco piacevoli per i bambini, da cui cercano di sottrarsi). Poi le madri escono, ma prima di riprendere i figli con sé devono avere documenti in regola, un alloggio e un lavoro. Il lavoro e l’alloggio non si danno a chi non ha documenti in regola, quindi in teoria madri e figli stranieri dovrebbero essere espulsi subito  alla fine della pena della madre. Ma le madri non solo si sottraggono all’espulsione, non avendo più nessuno nel paese d’origine (o quasi), ma anche non hanno i soldi per procurarsi il biglietto aereo e non possono partire. Di fatto vengono tollerate in Italia il più a lungo possibile, ma poi viene rinnovato per loro il decreto di espulsione. I bambini nel frattempo sono vissuti in famiglie italiane e si trovano o a divenire clandestini, con le mamme disoccupate e quasi costrette ad attività disoneste di nuovo o a divenire di fatto cittadini di paesi a cui sono estranei come qualsiasi bambino italiano.</p>
<p>Evito di narrare le tragedie vissute da tre bambini nati in Italia, dati in affidamento a famiglie italiane, cresciuti come bimbi “nostri” e poi costretti a rientrare nella lontana famiglia nigeriana o rumena. Due di essi sono stati consegnati a sei anni al padre-padrone mai visto prima e poi abbandonati dalla madre, che non voleva riunirsi al marito, in Nigeria. In un colpo hanno perso tutti gli affetti e cambiato mondo: sono  passati da un’Italia agiata e attenta ai diritti dei minori ad un paese equatoriale povero, dove prevale anche in famiglia la legge del più forte.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>Difendere i diritti dei bambini</strong></p>
<p>Come impedire che questi bimbi siano trattati cosi?</p>
<p>C’è un solo modo: facendo prevalere i loro diritti a crescere nel paese a cui culturalmente appartengono sulla cieca applicazione della legge n. 94 del 2009 recante “Disposizioni in materia di sicurezza pubblica”, cioè la legge sull’immigrazione. Basterebbe che l’autorità procedente l’espulsione chiedesse il nulla osta al tribunale dei Minorenni, quando destinatario del provvedimento espulsivo fosse il genitore di un minore. L’art. 31 del decreto legislativo n. 286/98 può essere applicato a questi bambini e può dare un permesso di soggiorno provvisorio ai loro genitori perché trovino legalmente un lavoro. Non sarebbe la certezza del permesso di soggiorno e nemmeno lontanamente la cittadinanza italiana per dei bambini spesso nati in Italia, ma almeno sarebbe una possibilità per le loro mamme. Che senso ha dare in affidamento per periodi  lunghi  dei bimbi in Italia, fino all’uscita dal carcere delle madri, per poi spedirli in Nicaragua o in Nigeria e abbandonarli ad un destino difficilissimo?</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Anche senza arrivare al passaggio in altri continenti, lede il diritto alla continuità degli affetti dei bambini il loro distacco brusco e definitivo dalla famiglia affidataria in cui hanno vissuto liberi per la prima volta, per essere mandati da una città all’altra senza poter comunicare con gli affidatari, che di loro si sono presi cura per anni. Si ritrova qui, rafforzato, il tema della petizione lanciata ormai due anni fa al Parlamento Italiano dall’Associazione “La gabbianella e altri animali”.</p>
<p>Finché non si preciserà nella legge attuale sull’affidamento che i bambini hanno diritto ai sentimenti, questo prezioso istituto si rivelerà un’arma a doppio taglio per i bambini e sarà ben poco considerato dalle famiglie italiane. La petizione da noi lanciata in merito ha prodotto leggi che giacciono in Commissione Giustizia da troppo tempo, è ora che se ne discuta.</p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>Conclusioni</strong></p>
<p>1- I bambini che finiscono in carcere hanno bisogno di essere accompagnati all’asilo nido e all’esterno da persone di fiducia; hanno bisogno che si sostenga la loro stessa mamma per non dover essere loro ad asciugarle gli occhi, in una pericolosa inversione di ruoli.</p>
<p>2- Hanno bisogno di avere qualcuno che li segua e garantisca l’attuazione dei loro diritti anche dopo la scarcerazione, soprattutto se la mamma viene mandata agli arresti domiciliari.</p>
<p>3- Se vengono posti in affidamento, dev’essere garantita loro, come a tutti gli altri bambini in tale situazione, la continuità degli affetti.</p>
<p>4- Devono poter rimanere legalmente in Italia se nel paese d’origine della madre non hanno nessuna possibilità di inserirsi in un tessuto sociale che ne garantisca la crescita onesta ed armoniosa.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>In dicembre per uno dei “nostri” bambini in affidamento, scade il rinnovo del decreto di affidamento. A sua madre, che è uscita dal carcere da quasi un anno e lavora presso l’Hilton, non viene concesso il permesso di soggiorno. Dove passerà il primo giorno dell’anno 2012?</p>
<p>Se i bambini cresciuti in carcere sono culturalmente italiani,  nati e vissuti qui; se hanno frequentato asilo infantile e scuola materna o addirittura anche la scuola elementare in Italia, devono essere considerati un patrimonio italiano. Su di essi si sono investite grandi forze sia dei nostri Servizi Sociali che del mondo del volontariato, potrebbero divenire splendidi mediatori culturali e uomini e donne riscattati ad un’infanzia difficile. Non devono essere considerati solo figli indesiderati di madri clandestine. Non sono dei delinquenti, ma soltanto dei bambini, come i nostri figli.</p>
<p><strong><br />
</strong></p>
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		<title>“Uscite in spiaggia 2010” per i bambini nel nido del carcere femminile della Giudecca – pensieri di fine agosto</title>
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		<pubDate>Sat, 28 Aug 2010 22:09:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Commenti e testimonianze]]></category>
		<category><![CDATA[Comunicazioni ai soci]]></category>
		<category><![CDATA[carcere]]></category>
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		<description><![CDATA[Al mare Con la collaborazione e l’entusiasmo – e ora la soddisfazione, l’affetto e la gioia – di grandi e piccini, tutto è andato per il meglio. L’idea era semplicemente di ripetere il progetto &#8220;Giocare liberamente&#8221;, compiuto con successo nel 2009: portare al mare i piccoli che vivono con le mamme nella casa di reclusione femminile veneziana [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Al mare</strong></p>
<p>Con la collaborazione e l’entusiasmo – e ora la soddisfazione, l’affetto e la gioia – di grandi e piccini, tutto è andato per il meglio.</p>
<p>L’idea era semplicemente di ripetere il progetto <a href="http://www.lagabbianella.org/home/giocare-liberamente/">&#8220;Giocare liberamente&#8221;</a>, compiuto con successo nel 2009: portare al mare i piccoli che vivono con le mamme nella casa di reclusione femminile veneziana della Giudecca.  Una serie di varie difficoltà, imprevisti e &#8220;colpi di scena&#8221; ci ha invece impedito di programmare le attività e le uscite, che sono state organizzate settimanalmente e a volte perfino di giorno in giorno (una fatica organizzativa che rende dubbio, purtroppo, il ripetersi dell’iniziativa così com’è stata attuata quest’anno).</p>
<p>Dai finanziamenti, ai mezzi di trasporto, al team dei coordinatori, al numero dei soci disponibili a portare i bambini in spiaggia, tutte le risorse si sono rivelate molto inferiori rispetto all’anno scorso. Il gruppo degli accompagnatori stabili è stato costituito da due sole persone, affiancate, però, da compagne/i che hanno partecipato con assiduità, compatibilmente con altri impegni, e da familiari e amici accorsi in aiuto in caso di necessità. <span style="font-size: small;"><span style="font-family: 'comic sans ms', sans-serif;">(Un grazie particolare alle due ragazze del servizio civile, Elena e Giulia, bravissime e adorate dai bambini!)</span></span></p>
<p>I piccoli del &#8220;gruppo spiaggia&#8221; del nido del carcere erano solo tre, inizialmente, ma presto sono diventati quattro, e infine cinque, con bambini che se ne sono andati e altri che inaspettatamente si sono aggiunti al gruppetto iniziale. (Oltre a loro, un sesto bimbo, nato in carcere in febbraio, si è abituato presto alle uscite, richieste con energia e tenacia dalla sua mamma. Grazie a una nuova socia, che di buon grado ha corso il rischio di portarlo &#8220;lontano&#8221; dal seno materno, anche lui ha potuto vedere il mare).</p>
<p>I bambini sono stati accompagnati in spiaggia (o comunque a giocare fuori dal carcere in caso di brutto tempo) dai volontari della Gabbianella almeno tre volte alla settimana, per lo più tutta la mattina, ma talvolta anche l’intera giornata: le mamme si sono battute molto per avere il tempo pieno e noi abbiamo “ceduto” ogni qualvolta ciò è stato possibile.<span id="more-3948"></span></p>
<p>I piccoli sono giunti al nido già toccati da traumi, separazioni, sofferenze, per motivi di cui non sono responsabili e che a loro risultano del tutto incomprensibili. Per fortuna sono in grado di divertirsi ancora, a tratti spensieratamente, e hanno vissuto istanti di semplice felicità nello sguazzare nell’acqua o nel giocare con la sabbia.</p>
<p>I bambini hanno anche incontrato diverse persone, conosciuto altri bambini, vissuto varie e belle esperienze, imparato qualcosa. Ora – verso la fine della stagione balneare – sono comunicativi e socievoli, sono a tal punto simpatici che i piccoli delle altre capanne sono attratti da loro e tutti si divertono liberamente, senza distinzioni e barriere. Era questo uno dei nostri desideri-obiettivi.</p>
<p><span style="font-size: small;"><span style="font-family: 'comic sans ms', sans-serif;">Siamo stati felici di condividere la capanna con altre associazioni e con le ragazze della comunità Pompeati. Dolcissimo vedere come ragazze adolescenti, che nella loro prima infanzia hanno sofferto per la carenza di cure materne adeguate, siano state capaci di prendersi cura dei bambini. In particolare, si è instaurata tra una di queste care ragazze e la più birichina delle bimbe un’amicizia speciale.</span></span></p>
<p><span style="font-size: small;"><span style="font-family: 'comic sans ms', sans-serif;">Vorremmo ringraziare le signore dell’associazione Arcobaleno: al di fuori delle giornate in spiaggia, Serena, Simonetta e Sonia hanno fatto uscire i piccoli dal carcere, talvolta per interi weekend, contribuendo così a &#8220;regalare&#8221; loro una &#8220;ricca&#8221; estate che forse, anche da liberi, non avrebbero potuto permettersi.</span></span></p>
<p><span style="font-size: small;"><span style="font-family: 'comic sans ms', sans-serif;">Grazie a Eleonora e Francesca, le psicologhe che operano nel nido del carcere, per l&#8217;assistenza e le consulenze.</span></span></p>
<p><span style="font-size: small;"><span style="font-family: 'comic sans ms', sans-serif;">Infine, un ringraziamento caloroso al personale della casa di reclusione, che è stato in grado di rendere lievi i nostri transiti, accogliendoci con simpatia e &#8220;festeggiando&#8221; i bambini nelle uscite e nei rientri.</span></span></p>
<p><span style="font-size: small;"> </span></p>
<p><strong>Bambini apolidi</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p>Nessuno dei bambini del &#8220;gruppo spiaggia&#8221; del nido del carcere ha genitori italiani. La loro pelle è di vario colore. Tutti sono belli, sani e intelligenti. I cinque più grandicelli sono bilingui. Alcuni non parlano ancora, ma tutti comprendono bene le lingue delle mamme e l’italiano.</p>
<p>Ognuno di loro ha un carattere ben definito. L, 18 mesi, è la più giovane. Abilissima nel cogliere l’istante in cui può sfuggire al controllo per lanciare succhielli e scarpine in canale, è irresistibile: la simpatia e l’arte di arrangiarsi in persona. I suoi quattro compagni stanno per compiere tre anni, l’età in cui si deve uscire dal carcere. S., la &#8220;principessina&#8221;, si offende e fa il broncio se trascuriamo di assisterla per qualche secondo, è &#8220;chiacchierina&#8221; e ama conversare e giocare con gli adulti. M., la più difficile secondo le mamme del nido, sembra un angelo quando è fuori. F., può impuntarsi con ostinazione e disarmarti subito dopo con un &#8220;glazie&#8221; e un sorriso dolcissimo. Poi c’è il nostro “veterano”, J., che sta crescendo bene, mantenendo e rinforzando il suo carattere equilibrato e riflessivo. E gli altri bambini, passati magari per un giorno solo al nido, accompagnati comunque fuori, miracolosamente… perché non si può lasciare solo in prigione un bimbo mentre gli altri vanno al mare!</p>
<p>A fine giugno abbiamo salutato, con affetto e apprensione, C., una bimba meravigliosa che è tornata in famiglia poco prima di compiere tre anni. In questi giorni ha partecipato al grande raduno rom in Francia: speriamo che questo viaggio, di cui la mamma ci ha parlato con fierezza pochi giorni fa, non si sia concluso con un &#8220;rimpatrio&#8221; forzato sugli aerei di Sarkozy!</p>
<p>Fra poche settimane altri quattro bambini compiranno tre anni. Le loro sorti sono incerte, dall’espulsione, con la mamma, in un paese dove non risultano neppure iscritti all’anagrafe, all’inserimento in famiglie di congiunti che non sembrano molto interessati ad accoglierli, al possibile trascorrere di vite tragicamente prive di tutto (casa, lavoro dei genitori, assistenza sanitaria, asilo e tutto ciò che ne consegue: mangeranno tre volte al giorno?).</p>
<p>E le mamme? Finiranno per raccogliere mele e pomodori in clandestinità o per tornare a compiere qualche furto?  Riusciranno a mantenere la dignità che il carcere ha loro paradossalmente restituito?</p>
<p>Noi vorremmo avere un lavoro onesto da offrire alle mamme quando usciranno, delle stanze dove ospitarle, tante socie capaci di sostenerle, ma tocchiamo con mano la nostra impotenza. Possiamo dare loro un numero di telefono, per dare continuità alla nostra amicizia, ma è poco, troppo poco.</p>
<p>Se davvero, dopo il carcere, si è scontata la pena e si torna “puliti”, perché per queste mamme non è possibile un vero inserimento nel nostro mondo? Inoltre, i bambini nati in carcere non hanno mai avuto nessuna colpa. Noi li guardiamo uscire dalla prigione con le mamme con maggiore preoccupazione che sollievo. In molti casi, staranno peggio “fuori”, che “dentro”, purtroppo.</p>
<p>Le tante proposte di legge per i bambini del carcere si fermano al periodo della carcerazione. Toccare il periodo della post-carcerazione significa ripensare leggi recenti, che fanno della clandestinità un reato, ma che in realtà non risolvono il problema del “come si diventa cittadini italiani”, nemmeno se si è bimbi nati in Italia.</p>
<p>Chi conosce da vicino queste situazioni, ha mezzi e potere dovrà liberare la fantasia e molte risorse anche economiche per rendere il reinserimento di donne e bambini una realtà invece di un sogno.</p>
<p>Carla Forcolin e Paola Modesti</p>
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		<title>Un diritto elementare: essere iscritti all&#8217;anagrafe</title>
		<link>http://www.lagabbianella.org/2009/08/08/un-diritto-elementare-essere-iscritti-allanagrafe/</link>
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		<pubDate>Sat, 08 Aug 2009 09:31:58 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[I nostri operatori umanitari all’estero, sacerdoti missionari o laici, quando incontrano bambini non registrati all’anagrafe dei loro paesi, ve li iscrivono immediatamente. Lo fanno per dare loro la protezione della legge, per poterli curare negli ospedali, per poterli mandare a scuola. Se non si è iscritti all’anagrafe non si esiste per la società civile. Non [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>I nostri operatori umanitari all’estero, sacerdoti missionari o laici, quando incontrano bambini non registrati all’anagrafe dei loro paesi, ve li iscrivono immediatamente. Lo fanno per dare loro la protezione della legge, per poterli curare negli ospedali, per poterli mandare a scuola. Se non si è iscritti all’anagrafe non si esiste per la società civile.<span id="more-37"></span></p>
<p>Non si può proteggere un bambino, che per la società non esiste, né da mafie che lo vogliano sfruttare, né da predatori di organi, né da pedofili. Inoltre, un bambino che non è iscritto all’anagrafe non esiste per l’assistenza sanitaria né per il sistema scolastico.</p>
<p>Le bande di adolescenti che scorrazzano vivendo di espedienti, furti e rapine, in tutti i paesi poveri, sono costituite quasi esclusivamente da bambini ignorati dall’anagrafe, dalla scuola e dalla sanità pubblica. Bambini come gli altri, costretti a subire di tutto e appena grandicelli induriti dalla crudeltà della loro stessa vita. Bambini privi di qualsiasi educazione, cresciuti alla scuola della strada, che diventano pericolosi per l’intera società.</p>
<p>Tra le nuove disposizioni in materia di sicurezza (testo unico delle leggi sull&#8217;immigrazione approvato con d. lgs. n. 286/1998, come modificato dall’art. 1 della legge 15 luglio 2009, n. 94 &#8211; Disposizioni in materia di sicurezza pubblica) c’è l’articolo 6 comma 2, dov’è scritto quanto segue: “…i documenti inerenti al soggiorno … devono essere esibiti agli uffici di pubblica amministrazione ai fini del rilascio di … iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse dello straniero…”. I puntini (…) stanno per gli omissis, necessari per semplificare la comprensione di ciò che ci interessa.</p>
<p>Poiché anche l’iscrizione all’anagrafe è un’ iscrizione, se ne deduce che, <strong>per iscrivere all’anagrafe i loro figli, gli stranieri devono esibire il permesso di soggiorno</strong>. In altri termini, i bambini nati da mamme senza permesso di soggiorno non possono essere iscritti all’anagrafe. Tutti i figli di immigrati irregolari non possono essere iscritti nei pubblici registri.</p>
<p>Ma nooo! Dicono in molti, anche dal Governo: le disposizioni normative devono essere interpretate in maniera conforme alla Costituzione, e la Costituzione stabilisce che la Repubblica ha il dovere di proteggere la maternità, l’infanzia e la gioventù (art. 31), prevede il diritto-dovere dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli (art. 30), prevede il divieto di privare della capacità giuridica e del nome una persona (art. 22).</p>
<p>E’ evidente che l’obbligo di esibire il permesso di soggiorno al momento dell’iscrizione dei figli all’anagrafe implicherebbe gravissime violazioni della nostra Costituzione.</p>
<p>L’Italia inoltre ha ratificato e reso esecutiva la Convenzione ONU sui diritti dell’ infanzia e dell’adolescenza, che riconosce ad ogni bambino, di qualsiasi nazionalità e famiglia di origine, il diritto di essere registrato immediatamente al momento della sua nascita, il diritto ad un nome e ad acquisire una cittadinanza.</p>
<p>Il sottosegretario all’Interno, Alfredo Mantovano, ha pure precisato che le disposizioni dell’art. 6 comma 2, riportate all’inizio di questo articolo, hanno solo lo scopo “di evitare che gli stranieri privi di permesso di soggiorno possano ottenere licenze commerciali e atti similari”.</p>
<p>A questo punto una persona intellettualmente onesta non può che chiedersi perché non si è precisato nella stessa legge che l’iscrizione di tutti i bambini all’anagrafe è tutelata e che il termine “iscrizioni” riguarda solo licenze commerciali e simili. Inoltre l’introduzione del reato di clandestinità va nella stessa direzione dell’interpretazione “restrittiva” della legge cui si è accennato: è ovvio che chi sa di essere portatore del reato di clandestinità non può che temere di rivolgersi alle istituzioni e può giungere al punto di “nascondere” il proprio figlio/a.</p>
<p>Come le madri che vogliono abbandonare i loro neonati in ospedale, hanno il diritto di rimanere anonime perché non giungano al punto di abbandonarli per strada, così deve essere precisato che il cittadino straniero, nel momento in cui dichiara la nascita del figlio, non ha l’obbligo di esibire il permesso di soggiorno. Molti neonati muoiono comunque nei cassonetti della spazzatura perché le mamme (straniere e italiane) che li partoriscono non conoscono le nostre leggi, ma temono le nostre istituzioni.</p>
<p>Il clima di intimidazione nei confronti degli stranieri, che porta ad atti di enorme crudeltà verso di loro, non faciliterà la vita dei bambini nati da irregolari. Disposizioni precise e tempestive, emanate dalle Regioni e dai Comuni, possono evitare però che un numero imprecisato di bambini sia esposto ad atroci pericoli, tra cui quello di essere tenuto nascosto dalla sua stessa famiglia.</p>
<p>Carla Forcolin</p>
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		<title>Ai Presidenti delle Regioni Agli Assessori alla Sanità delle Regioni Agli Assessori alle Politiche Sociali delle Regioni: DICHIARAZIONE DI NASCITA E RICONOSCIMENTO DEL FIGLIO NATURALE DA PARTE DI CITTADINI STRANIERI IRREGOLARMENTE SOGGIORNANTI</title>
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		<pubDate>Wed, 05 Aug 2009 09:49:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
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		<description><![CDATA[L’art. 6, comma 2 del testo unico delle leggi sull&#8217;immigrazione approvato con d. lgs. n. 286/1998, come modificato dall’art. 1 della legge 15 luglio 2009, n. 94 &#8211; Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, stabilisce che: “Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attività sportive e ricreative a carattere temporaneo, per quelli inerenti all’accesso alle prestazioni [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L’art. 6, comma 2 del testo unico delle leggi sull&#8217;immigrazione approvato con d. lgs. n. 286/1998, come modificato dall’art. 1 della legge 15 luglio 2009, n. 94 &#8211; Disposizioni in materia di sicurezza pubblica, stabilisce che: “Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attività sportive e ricreative a carattere temporaneo, per quelli inerenti all’accesso alle prestazioni sanitarie di cui all’articolo 35 e per quelli attinenti alle prestazioni scolastiche obbligatorie, i documenti inerenti al soggiorno di cui all’articolo 5, comma 8, devono essere esibiti agli uffici della pubblica amministrazione ai fini del rilascio di licenze, autorizzazioni, iscrizioni ed altri provvedimenti di interesse dello straniero comunque denominati”.<span id="more-44"></span></p>
<p>Al fine di evitare errate interpretazioni ed applicazioni della nuova disposizione normativa, soprattutto con riferimento agli atti di stato civile quali la dichiarazione di nascita e il riconoscimento del figlio naturale (non esplicitamente esclusi dalla disposizione in oggetto, come lo erano, invece, nel testo vigente anteriormente alla modifica apportata dalla legge n. 94/2009), si richiamano le seguenti considerazioni. Innanzitutto la norma fa riferimento ai “provvedimenti di interesse dello straniero”, mentre la dichiarazione di nascita e il riconoscimento del figlio sono senz’altro provvedimenti di interesse non solo dello straniero dichiarante (ovvero del genitore), ma anche del figlio minore, oltre a sottendere una pacifica connotazione di interesse pubblico generale alla registrazione ed identificazione delle persone nate sul territorio dello Stato.</p>
<p>Al riguardo, si evidenzia che in generale l’ordinamento dello stato civile disciplinato dal D.P.R. n. 396/2000 agli artt. 30-32 prevede l’obbligo, in capo a determinati soggetti ed entro termini definiti, di dichiarare la nascita di ogni nuovo nato e che l&#8217;ufficiale di stato civile, in caso di omessa dichiarazione, è tenuto a riferirne al procuratore della Repubblica ai fini del promovimento del giudizio di rettificazione. Dunque, l’art. 6, co. 2 del d.lgs. n. 286/1998, come modificato dalla legge n. 94/2009, non può riguardare la dichiarazione di nascita ed il riconoscimento del figlio naturale, in quanto provvedimenti non di esclusivo interesse dello straniero richiedente, ma anche di interesse del figlio minore e dello Stato.</p>
<p>Qualora invece si ritenesse applicabile l’art. 6, comma 2 del d.lgs. n. 286/1998, come modificato dalla legge n. 94/2009, anche agli atti di stato civile sopra citati, i genitori privi di permesso di soggiorno non potrebbero effettuare la dichiarazione di nascita del figlio (anche legittimo) né contestualmente riconoscere il figlio naturale nell’atto di nascita, con effetti irragionevoli e contrari alla normativa nazionale ed internazionale.</p>
<p>Si noti come tale impedimento non potrebbe essere superato in tutti i casi mediante il rilascio alla donna incinta o che abbia partorito da meno di sei mesi, nonché – in virtù della sentenza n. 376/2000 della Corte costituzionale – al marito con essa convivente (che sono inespellibili ai sensi dell’art. 19, comma 2 d. lgs. n. 286/1998) di un permesso di soggiorno “per cure mediche” ai sensi dell’art. 28 del D.P.R. 394/1999, in quanto tale permesso di soggiorno non può esser rilasciato a) agli stranieri che non siano in possesso di passaporto o documento equipollente, poiché l’art. 9 del D.P.R. 394/1999 richiede l’esibizione di tale documento ai fini del rilascio del permesso di soggiorno; b) al padre naturale irregolarmente soggiornante, in quanto la sentenza della Corte Costituzionale n. 376/2000 ha esteso il divieto di espulsione (presupposto per il rilascio del permesso di soggiorno “per cure mediche”) esclusivamente al marito convivente della donna in stato di gravidanza o nei sei mesi successivi alla nascita del figlio, mentre l&#8217;ordinanza della stessa Corte n. 192/2006 ha dichiarato legittima l&#8217;esclusione da tale beneficio del padre naturale.</p>
<p>Si segnala, inoltre, che la maggior parte delle questure non rilascia comunque tale titolo di soggiorno quando il richiedente risulta privo di documentazione attestante la legittima disponibilità di una fissa dimora. Né risulta risolutivo il richiamo all’art. 30, c. 1 del D.P.R. 396/2000, che stabilisce che la dichiarazione di nascita può essere resa anche dal medico o dall’ostetrica: tale norma, infatti, non potrebbe essere applicata nei casi in cui la puerpera non sia stata assistita da personale sanitario durante il parto, né vi è alcuna garanzia che tale disposizione venga applicata in generale ai bambini nati da cittadini stranieri privi di permesso di soggiorno in tutte le strutture sanitarie (attualmente essa viene applicata soprattutto nei casi in cui la madre non intenda riconoscere il figlio).</p>
<p>Si consideri, inoltre, che anche ove la dichiarazione di nascita fosse effettuata dal medico o dall’ostetrica, al genitore verrebbe comunque richiesta l’esibizione del permesso di soggiorno per effettuare contestualmente il riconoscimento del figlio naturale, con la conseguenza che i figli naturali di cittadini stranieri irregolarmente soggiornanti non potrebbero essere riconosciuti dai genitori alla nascita. Occorre ribadire – come da sempre ribadisce in modo fermo e costante la giurisprudenza costituzionale – l’esigenza che di qualsiasi disposizione normativa si privilegi sempre tra più interpretazioni possibili soltanto quella conforme alla Costituzione e agli obblighi internazionali e comunitari della Repubblica.</p>
<p>Ora, è evidente come l’interpretazione dell’art. 6, comma 2 in base alla quale sussisterebbe l’obbligo di esibizione del permesso di soggiorno ai fini della dichiarazione di nascita e del riconoscimento del figlio naturale implicherebbe gravissime violazioni della Costituzione e degli obblighi internazionali assunti dallo Stato italiano . In proposito si deve infatti ricordare che la Costituzione prevede che la Repubblica ha il dovere di proteggere la maternità, l’infanzia e la gioventù, favorendo gli istituti necessari a tale scopo (art. 31, comma 2 Cost.) e prevede il diritto-dovere costituzionale dei genitori di mantenere, istruire ed educare i figli, anche se nati fuori del matrimonio (art. 30, comma 1 Cost.).</p>
<p>Inoltre la Costituzione prevede il divieto di privare della capacità giuridica e del nome una persona per motivi politici (art. 22 Cost.) ed è noto che la dottrina si riferisce alle privazioni per qualsiasi motivo di interesse politico dello Stato. Tra gli obblighi internazionali sono senz’altro rilevanti quelli derivanti dagli artt. 7 e 8 della Convenzione ONU sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza del 20 novembre 1989, ratificata e resa esecutiva con legge 27 maggio 1991, n. 176 che riconoscono ad ogni minore, senza alcuna discriminazione (dunque indipendentemente dalla nazionalità e dalla regolarità del soggiorno del genitore), il diritto di essere “registrato immediatamente al momento della sua nascita”, il diritto “ad un nome, ad acquisire una cittadinanza e, nella misura del possibile, a conoscere i suoi genitori ed a essere allevato da essi”, nonché il diritto “a preservare la propria identità, ivi compresa la sua nazionalità, il suo nome e le sue relazioni famigliari”, nonché l’art. 24, comma 2 del Patto internazionale sui diritti civili e politici, firmato a New York il 16 dicembre 1966, ratificato e reso esecutivo con legge 25 ottobre 1977, n. 881, che espressamente prevede che ogni bambino deve essere registrato immediatamente dopo la nascita ed ha diritto ad avere un nome.</p>
<p>Del resto una simile interpretazione delle norme sugli stranieri favorevole al minore e alla famiglia è espressamente prevista dallo stesso testo unico delle norme in materia di immigrazione: nell’applicazione delle norme vigenti in materia si deve applicare l’art. 28, comma 3 del d.lgs. n. 286/1998 che prevede che in tutti i procedimenti amministrativi finalizzati ad attuare il diritto all’unità familiare e riguardanti i minori deve essere preso in considerazione con carattere di priorità il superiore interesse del fanciullo, conformemente a quanto previsto dall’art. 3, comma 1, della medesima citata Convenzione sui diritti del fanciullo.</p>
<p>L’interpretazione costituzionalmente orientata della norma dell’art. 6 d. lgs. n. 286/1998 è dunque solo quella che esclude la dichiarazione di nascita e il riconoscimento del figlio naturale dall’ambito di applicazione dell’art. 6, comma 2, d. lgs. n. 286/1998, in quanto provvedimenti non di esclusivo interesse dello straniero richiedente, bensì provvedimenti anche di interesse del figlio minore e di interesse pubblico. Si richiama, in tal senso, l&#8217;ordine del giorno Capano n. 9/2180-A/60 accettato dal Governo con la seguente formulazione del dispositivo: “impegna il Governo ad applicare la norma di cui all&#8217;articolo 1, comma 22, lettera f) [che modifica l’art. 6, comma 2 del d.lgs. 286/98] nel senso che essa non fa alcun riferimento alla dichiarazione di nascita del figlio o al riconoscimento dello stesso”.</p>
<p>Si ricorda inoltre che il sottosegretario all’Interno Alfredo Mantovano, nel corso della seduta congiunta delle Commissioni I e II della Camera del 28 aprile u.s., ha affermato che la disposizione in oggetto “preclude all&#8217;immigrato irregolare soltanto la possibilità di chiedere provvedimenti in suo favore, mentre la dichiarazione di nascita costituisce un atto nell&#8217;interesse del bambino”, sostenendo inoltre che tale norma “ha unicamente lo scopo di evitare che gli stranieri privi del permesso di soggiorno possano ottenere licenze commerciali e atti similari, mentre tutte le altre ipotesi prospettate dall&#8217;opposizione sono al di fuori della norma”.</p>
<p>Occorre rilevare, infine, come la registrazione alla nascita dei figli di cittadini stranieri irregolarmente soggiornanti possa essere ostacolata, nella pratica, dal timore dei genitori di rivolgersi alle istituzioni, timore seriamente aggravatosi in seguito all’introduzione del reato di ingresso e soggiorno irregolare.</p>
<p>E’ dunque fondamentale che si adottino tutte le misure necessarie a favorire il più possibile l’effettuazione della dichiarazione di nascita e del riconoscimento del figlio naturale presso le direzioni sanitarie, ai sensi dell’art. 30 del D.P.R. 396/2000. Tale norma, ad oggi solo parzialmente applicata, stabilisce che la dichiarazione può essere resa, oltre che presso il comune, anche presso la direzione sanitaria dell&#8217;ospedale o della casa di cura in cui è avvenuta la nascita, entro tre giorni dal parto, e che in tale caso la dichiarazione può contenere anche il riconoscimento contestuale di figlio naturale (art. 30, c. 4); il D.P.R. 396/2000 stabilisce inoltre che la dichiarazione di nascita può essere resa non soltanto da uno dei genitori, ma anche dal medico o dall’ostetrica o da altra persona che abbia assistito al parto, senza limitare tale seconda opzione ai soli casi in cui la madre esprima la volontà di non essere nominata (art. 30, c. 1).</p>
<p>Si ritiene di dovere sottolineare, infine, che il cittadino straniero irregolarmente soggiornante che effettui la dichiarazione di nascita e/o il riconoscimento del figlio naturale presso la direzione sanitaria non può essere segnalato all’autorità, in applicazione dell’art. 35, c. 5 del d.lgs. 286/98. Tale disposizione, infatti, fa riferimento alla nozione di “accesso alle strutture sanitarie” intendendo con ciò non solo il diritto alle prestazioni mediche ma l’insieme dei servizi, anche amministrativi, comunque previsti dalla struttura sanitaria, e va ritenuta pacificamente vincolante non solo nei confronti del personale sanitario ma anche nei confronti di tutto il personale amministrativo che opera presso la struttura sanitaria.</p>
<p>Per evitare interpretazioni dell’art. 6 d. lgs. n. 286/1998 che comporterebbero evidenti profili di illegittimità costituzionale, e che lo stesso Governo ha affermato di non condividere, si invitano le Regioni ad impartire direttive, attraverso le Aziende Sanitarie Locali e attraverso le Aziende ospedaliere, a tutte le strutture sanitarie pubbliche e private operanti sul territorio come centri di nascita, al fine di chiarire che: &#8211; ai fini della dichiarazione di nascita e del riconoscimento del figlio naturale, non può essere richiesta ai cittadini stranieri l’esibizione del permesso di soggiorno, essendo tali atti di stato civile esclusi dall’ambito di applicazione dell’art. 6, comma 2 del d.lgs. 286/98; &#8211; di conseguenza, i cittadini stranieri privi di permesso di soggiorno possono effettuare la dichiarazione di nascita e il riconoscimento del figlio naturale presso la direzione sanitaria dell&#8217;ospedale o della casa di cura in cui è avvenuta la nascita, nelle forme e secondo le modalità previste dall’art. 30 del D.P.R. 396/2000.</p>
<p>Auspichiamo inoltre che le Regioni invitino le strutture sanitarie a informare compiutamente i genitori della possibilità: &#8211; di effettuare personalmente la dichiarazione di nascita e il contestuale riconoscimento del figlio naturale, oltre che presso il Comune, anche presso la direzione sanitaria dell&#8217;ospedale o della casa di cura in cui essa è avvenuta, nelle forme e secondo le modalità previste dall’art. 30 del D.P.R. 396/2000, senza che tali atti possano comportare da parte della direzione sanitaria alcun tipo di segnalazione all&#8217;autorità, conformemente a quanto prevede l’art. 35, c. 5 del d.lgs. 286/98; &#8211; ovvero, in alternativa, che la dichiarazione di nascita sia resa da un procuratore speciale, ovvero dal medico o dall’ostetrica o da altra persona che abbia assistito al parto, ai sensi dell’art. 30, c. 1 del D.P.R. 396/2000 (anche al di fuori dei casi in cui la madre esprima la volontà di non essere nominata), senza che ciò comporti alcun tipo di segnalazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, salvi i casi in cui tale segnalazione sia prevista dalla normativa vigente (ad es. ove la madre esprima la volontà di non essere nominata o nei casi in cui sussistano per altri motivi situazioni di abbandono), a parità di condizioni con il cittadino italiano.</p>
<p>Riteniamo fondamentale, infine, che le Regioni verifichino l’effettiva e piena applicazione dell’art. 30 del D.P.R. 396/2000 da parte delle strutture sanitarie pubbliche e private operanti sul territorio come centri di nascita, adottando le necessarie misure nei casi in cui tale disposizione non venga pienamente applicata.</p>
<p>5 agosto 2009</p>
<p>Associazione Studi Giuridici Immigrazione Associazione Nazionale Magistrati Commissione Minori Associazione italiana dei magistrati per i minorenni e per la famiglia Associazione Nazionale Famiglie Adottive e Affidatarie Associazione Nazionale Giuristi Democratici Unione Nazionale delle Camere Minorili SIMM ACLI Comunità di Sant&#8217;Egidio Federazione delle Chiese Evangeliche in Italia Fondazione Astalli Save the Children Italia Gruppo Abele CIR &#8211; Consiglio Italiano per i Rifugiati Onlus CNCA ARCI CGIL UIL Dipartimento Politiche Migratorie S.E.I. 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