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	<title>www.lagabbianella.org &#187; Comunità di accoglienza</title>
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	<description>sito dell&#039;associazione &#34;La gabbianella e altri animali&#34;</description>
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		<title>Rispetto per i sentimenti dei bambini in affidamento: articolo di Carla Forcolin su &#8220;Areté&#8221;</title>
		<link>http://www.lagabbianella.org/2010/07/28/rispetto-per-i-sentimenti-dei-bambini-in-affidamento-articolo-di-carla-forcolin-sulla-rivista-arete/</link>
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		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 21:38:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
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		<description><![CDATA[L&#8217;articolo che segue, della presidente della nostra associazione, Carla Forcolin, è uscito sul numero corrente della rivista &#8220;Areté&#8221;, Quadrimestrale dell&#8217;Agenzia per le ONLUS (anno 3, n. 2, maggio-agosto 2010, pp. 98-105). Ringraziamo l&#8217;Editore per averci autorizzato a pubblicarlo su questo sito.
Rispetto per i sentimenti dei bambini in affidamento
La nostra legge e i suoi obiettivi
La legge [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;articolo che segue, della presidente della nostra associazione, Carla Forcolin, è uscito sul numero corrente della rivista &#8220;Areté&#8221;, Quadrimestrale dell&#8217;Agenzia per le ONLUS (anno 3, n. 2, maggio-agosto 2010, pp. 98-105). Ringraziamo l&#8217;Editore per averci autorizzato a pubblicarlo su questo sito.</p>
<p><strong><img class="alignleft size-medium wp-image-3857" style="margin-right: 5px;" src="http://www.lagabbianella.org/wp09/wp-content/uploads/2010/07/Arete001-215x300.jpg" alt="" width="129" height="180" /><span style="font-size: medium;">Rispetto per i sentimenti dei bambini in affidamento</span></strong></p>
<p><strong>La nostra legge e i suoi obiettivi</strong></p>
<p>La legge 149/2001, che regolamenta l&#8217;affido e l&#8217;adozione, ha come riferimento costante il &#8220;superiore interesse del minore&#8221;. Fare &#8220;il superiore interesse del minore&#8221; è idea con­divisibile da chiunque, ma soggetta ad ogni forma di interpretazione personale. Nella si­tuazione di un minore affidato e successivamente (spesso dopo anni) dichiarato adottabi­le, qual è il &#8220;superiore interesse del minore&#8221;? Credo che difficilmente si possa sostenere che fa bene ad un bambino, già figlio di genitori inadeguati, essere separato dalla famiglia affidataria, dove ha vissuto per lungo tempo, se ad essa sente di appartenere. Molte ricer­che in ambito psicologico dimostrano che i sostituti genitoriali non sono meno importan­ti dei genitori naturali, quando tra adulti e bambini si sia sviluppato un rapporto empatico profondo. Se condividiamo la considerazione dell&#8217;importanza del genitore &#8220;affettivo&#8221; non possiamo negare che il cambiamento di famiglia per un bambino è un grave danno. E subi­re tale danno non è di certo nel suo superiore interesse presente e futuro.<span id="more-3854"></span></p>
<p>Ma ciò che è ovvio per la gente comune e che è stato regolarmente confermato da indagini psicologiche di ricercatori e psico-terapeuti negli anni è sbagliato per mol­ti &#8220;addetti ai lavori&#8221;. Per alcuni di essi è preferibile far vivere al minore il terzo cam­biamento di famiglia piuttosto che creare un passaggio dall&#8217;affidamento all&#8217;adozione. Ci si chiede perché: ciò avviene perché si vogliono tenere separati l&#8217;istituto e l&#8217;adozio­ne, che ha lo scopo di dare per sempre una famiglia a chi ne è privo (perché orfano o abbandonato) da quello dell&#8217;affidamento, che ha lo scopo di dare un supporto tempo­raneo ad una famiglia in momentanea difficoltà.</p>
<p>Per onorare tale distinzione teorica, non si esita a calpestare la persona del bam­bino in un&#8217;ottica completamente adulto-centrica.</p>
<p><strong>Che cos&#8217;è l&#8217;affidamento nella realtà</strong></p>
<p>In realtà l&#8217;affidamento risponde all&#8217;obiettivo primario di riportare il bambino alla famiglia d&#8217;origine in meno della metà dei casi: l&#8217;affidamento è l&#8217;istituto della protezio­ne dei bambini nell&#8217;incertezza del loro futuro.</p>
<p>È cosa diversa da ciò che si sarebbe voluto e va trattato per quello che è. Non si può più permettere, nel superiore interesse della persona del minore, che un bam­bino cresca nell&#8217;incertezza perenne del suo futuro. Dopo i 2 anni dall&#8217;inizio dell&#8217;affi­damento si dovrebbe, per legge, decidere se dichiararlo adottabile oppure farlo rien­trare nella famiglia &#8220;risanata&#8221;, ma i due anni sono rinnovabili. Talora bisogna rinnova­re l&#8217;affidamento, ma fino a quando?</p>
<p>Se l&#8217;incertezza permane e la famiglia d&#8217;origine è impossibilitata a prendersi cura del minore, ma per certi aspetti presente nella mente del bambino, bisogna dargli una famiglia adottiva, che abbia i requisiti per educarlo con autorevolezza ed insieme gli permetta la continuità degli affetti con coloro che l&#8217;hanno messo al mondo. Una fa­miglia che accolga in un certo senso sia il minore che la sua stessa madre e che sap­pia mantenere un buon rapporto con entrambi. Una famiglia che abbia alcune carat­teristiche di quella adottiva (dia a tutti, bambini e grandi, la sicurezza della stabilità e del diritto) e alcune caratteristiche di quella affidataria (mantenimento dei rapporti con la famiglia d&#8217;origine). Non è impossibile: nella prassi già situazioni simili esistono da tempo, dove i magistrati minorili hanno avuto il coraggio di spingersi in un terre­no che la nostra legge ha previsto, ma che è sempre un po&#8217; anomalo nei confronti di un&#8217;adozione classica. In essa, infatti, il bambino perde ogni contatto con la famiglia di provenienza, che non sa e non deve sapere dove egli viva e con chi sia.</p>
<p><strong>Affidamento e forme di adozione aperta e miste</strong></p>
<p>Oggi, nella maggior parte delle situazioni inerenti bambini figli di famiglie incapa­ci di crescerli, ma non bambini orfani, si preferisce nella realtà un affidamento, che si prolunga fino alla maggiore età, ad un&#8217;adozione come quella sopra descritta. Si lascia­no i bambini/ragazzi in affidamento per periodi talmente lunghi da portarli all&#8217;età in cui si viene dichiarati maggiorenni. Si tratta degli affidamenti definiti &#8220;sine die&#8221;, in cui i minori in teoria non hanno mai il diritto di chiamare &#8220;mamma&#8221; e &#8220;papa&#8221; le persone che si prendono cura di loro, pur vedendo i genitori naturali una volta all&#8217;anno o addi­rittura mai. I bambini in questa situazione vivono sempre &#8220;tra color che sono sospe­si&#8221; e l&#8217;Associazione Italiana Amici dei Bambini (AIBI) ha coniato per loro la definizione di &#8220;bambini del limbo&#8221;. Le conseguenze pratiche di questa incertezza di vita non so­no certo da sottovalutarsi: affidato e affidatari non sono mai riconosciuti dalla socie­tà come figlio/a e genitori e questo indebolisce il ruolo degli adulti e impedisce a tut­ti di programmare la vita liberamente.</p>
<p><strong>Il periodo dell&#8217;adolescenza</strong></p>
<p>L&#8217;incertezza dei ruoli, sia degli affidatari che degli affidati, rende drammatico so­prattutto il periodo dell&#8217;adolescenza. I ragazzi, raggiunti i 14/15 anni, se ribelli, come moltissimi figli naturali, potrebbero essere rifiutati da coloro che li hanno cresciuti e finire in qualche comunità, con conseguenze psicologiche a materiali gravissime per grandi e piccoli, o addirittura potrebbero essere i ragazzini a chiedere agli assistenti sociali di essere tolti dalla famiglia affidataria per andare in comunità, dove si sentono meno controllati. Mi si consenta il ricordo personale di un padre affidatario che non capiva come i Servizi avessero potuto far andare in comunità una ragazzina da lui se­guita per tanti anni, solo perché la stessa voleva vestirsi e truccarsi in modo vistoso e la famiglia affidataria glielo impediva, come forse glielo avrebbe impedito una famiglia naturale. I casi particolari si prestano a mille riflessioni e chissà che cosa celava quel classico conflitto adolescenziale, ma in casi simili è enorme il senso di sconfitta e di autosvalutazione per tutti i membri della famiglia affidataria, che sente di aver fallito il suo compito. Ancor più grave è il riemergere di vissuti abbandonici per i giovani affida­ti, soprattutto se vengono allontanati dal nucleo familiare contro la loro stessa reale volontà: essi vengono privati così, anche materialmente, dell&#8217;appoggio fondamentale della famiglia in un momento della vita molto delicato, quale quello del raggiungimen­to dell&#8217;autonomia personale e lavorativa, così difficile in Italia.</p>
<p><strong>La necessità di fare delle scelte</strong></p>
<p>Non scegliere o scegliere in ritardo per il futuro di questi ragazzi, posti un tempo in affidamento e poi mai fatti rientrare nella famiglia d&#8217;origine o mai resi adottabili, si­gnifica decidere la loro vulnerabilità e la vulnerabilità di chi li ha generosamente accol­ti. Ci sono persone disposte ad adottare i bambini, che hanno accolto in affidamento, dopo due anni dalla loro accoglienza, quando sono ancora piccoli e magari non dopo quattro, a causa dello scatenarsi della crisi adolescenziale. Il tempo non è una variabi­le di poco conto in questi casi e il sapere che si starà insieme &#8220;per sempre&#8221; favorisce i rapporti di attaccamento in maniera evidente.</p>
<p>Comunque, anche nell&#8217;incertezza del futuro, gli affetti spesso maturano egual­mente e ci sono ragazzi che non vorrebbero mai lasciare gli affidatari e affidatari che aspettano proprio che i minori raggiungano la maggior età per adottarli.</p>
<p><strong>Adozione inclusiva dei vecchi affetti o affidamento <em>sine die</em>?</strong></p>
<p>Un&#8217;adozione che permettesse anche a &#8220;orfani di genitori vivi e vegeti&#8221;, ma incapa­ci di svolgere appieno il loro ruolo, di avere una famiglia stabile (pur sapendo da do­ve si proviene e magari mantenendo anche &#8211; se opportuno &#8211; un legame con qualche parente), eliminerebbe queste situazioni: i ragazzi adottati saprebbero di appartene­re alla famiglia che li cresce e li educa e la famiglia adottiva avrebbe nei loro confronti gli stessi diritti e doveri di quella naturale. L&#8217;affidamento &#8220;sine die&#8221; invece offre il fian­co a perenni incertezze, a difficoltà affettive legate all&#8217;impossibilità ufficiale dell&#8217;attac­camento reciproco, all&#8217;impossibilità di approdare ad una situazione in cui si è davve­ro, e per l&#8217;intera società, genitori e figli. Esso in sostanza non da mai, proprio a chi ne avrebbe particolarmente bisogno, una famiglia stabile. Tale tipo di affidamento è diffusissimo, circa la metà degli affidamenti nel nostro Paese finiscono per essere &#8220;<em>sine die</em>&#8220;. C&#8217;è chi li accetta di buon grado, pur di non far passare i bambini e i ragazzi dall&#8217;affida­mento all&#8217;adozione all&#8217;interno della stessa famiglia con il vantaggio di non far cambiare vita a ragazzi già in affidamento da anni.</p>
<p><strong>Snaturare l&#8217;affidamento e l&#8217;adozione</strong></p>
<p>Gli operatori che permettono simili affidamenti lunghissimi e incerti fanno queste scelte, temendo che il passaggio da un istituto all&#8217;altro snaturi l&#8217;affidamento.</p>
<p>Infatti, poiché l&#8217;affidamento nasce per far tornare i bambini nella famiglia che ha da­to loro la vita, non prevede che chi li accoglie temporaneamente la sostituisca a tut­ti gli effetti. Per diventare affidatari sono sufficienti brave persone, forti ed equilibra­te oltre che preparate, ma non necessariamente esse devono essere sposate e giova­ni, come per l&#8217;adozione. I requisiti per poter adottare e prendere in affidamento so­no diversi e sono diversi i percorsi attraverso cui si diventa genitori adottivi o geni­tori affidatari. È diverso l&#8217;orientamento mentale a cui si rivolgono i primi ed i secon­di: i primi sono volti a creare il massimo attaccamento tra sé e i bambini, i secondi a lasciare che i genitori naturali siano il vero oggetto d&#8217;amore per i bambini, dove que­sto è possibile. Permettere il passaggio da un istituto all&#8217;altro creerebbe molta confu­sione, anche mentale, e favorirebbe coloro che, privi dei requisiti per adottare, desi­derano adottare lo stesso, in barba alla legge attuale. Non entro qui nell&#8217;annosa pole­mica circa il diritto per i single di adottare, mi limito a sottolineare i fondati motivi di chi non vuole favorire il passaggio dall&#8217;affidamento all&#8217;adozione.</p>
<p>Ma posti in evidenza i problemi, si devono individuare le soluzioni, a meno che non si voglia scegliere di riperpetuare le situazioni in cui un minore viene costretto a cam­biare almeno tre famiglie nella vita o, peggio, viene posto per anni in casa-famiglia, per non sottoporlo a distacchi da persone a cui si sia affezionato. È questa la più scioc­ca delle soluzioni, purtroppo spesso applicata anche nella prima infanzia, quando ci si forma e si pongono le basi per lo sviluppo futuro della personalità umana, proprio a partire dai rapporti d&#8217;affetto con la madre o il sostituto materno. Oggi, secondo le ul­time ricerche (2007) del Centro studi dell&#8217;Istituto degl&#8217;Innocenti, su 100 bambini tra gli 0 e i 2 anni, ce ne sono 39,8 in affidamento familiare e 60,2 nei servizi residenzia­li. Il danno che viene procurato così a molti bambini non è quantificabile ma è di cer­to molto rilevante.</p>
<p><strong>Possibili soluzioni ai problemi sollevati</strong></p>
<p>Le soluzioni ai problemi qui sollevati, e ad altri a questi correlati, sono state indi­cate da molti Parlamentari nel tempo. Le soluzioni ci sono: basterebbe che fosse cre­ato un nucleo di famiglie e singole persone (anche i <em>single</em> nei casi particolari possono adottare) capaci di percorrere, in tempi diversi, sia il percorso della formazione per diventare famiglie adottive sia quello per diventare famiglie affidatarie. Verreb­be così superata la questione dei requisiti diversi e della paura dell&#8217;aggiramento del­la legge. Queste persone, disposte ad affrontare l&#8217;incertezza del futuro, riconosciu­te da tribunali e servizi, potrebbero essere i futuri genitori a cui rivolgersi nei tan­ti casi incerti.</p>
<p>Ci sono bambini che si buttano nell&#8217;acqua, pur non sapendo nuotare, se ad acco­glierli ci sono le braccia di persone di cui si fidano. Il sistema di protezione dei minori ha il dovere di predisporre &#8220;braccia&#8221; di cui ci si possa fidare in ogni circostanza o al­meno di non toglierle quando già ci sono.</p>
<p><strong>Possibilità offerte dalla legge attuale</strong></p>
<p>Tutto ciò si può fare con la legge attuale. Non c&#8217;è scritto nella legge 149/2001 che tra i due istituti non possa esserci alcuna commistione. Non c&#8217;è scritto che i genito­ri affidatari debbano essere esclusi dalla categoria di coloro che possono adottare il bambino. Anzi, la legge prevede che &#8220;i minori possano essere adottati anche in assen­za dei requisiti previsti per poter adottare di cui al comma I dell&#8217;art. 7, lett. <em>a</em>) della legge 184/1983 come modificata nella legge 149/2001 da persone unite al minore da vincolo di parentela fino al sesto grado o da preesistente rapporto stabile e duraturo, quando il minore sia orfano di padre e di madre&#8221;. La giurisprudenza ha ormai compa­rato il bambino abbandonato a quello orfano e, se non è &#8220;rapporto stabile e duratu­ro&#8221; quello che s&#8217;instaura tra un bambino che rimane in una famiglia per molti mesi e per anni, quando sussiste un rapporto con tali caratteristiche? La domanda è ovviamente retorica: tale rapporto inevitabilmente si costituisce nel tempo e nell&#8217;intimi­tà della convivenza, quindi gli affidatari potrebbero, a legislazione invariata, adottare all&#8217;interno della propria famiglia il bambino utilizzando questo articolo di legge.</p>
<p><strong>L&#8217;adozione nei casi particolari</strong></p>
<p>Ma questa adozione particolare (messa in atto attraverso l&#8217;art. 44 della legge 184/1983) non è identica a quella semplice per vari motivi. Essa infatti permette al bambino adottato di mantenere il proprio cognome accanto a quello di chi adotta e di mantenere il contatto con la famiglia d&#8217;origine. Essa prefigura quell&#8217;adozione conci­liante della vita e degli affetti di cui si parlava sopra.</p>
<p>Questa forma di adozione, come abbiamo accennato, da elasticità alla legge e na­sce proprio per sanare situazioni di fatto che si potrebbero modificare solo con grave pregiudizio per il minore, staccato da chi è stato per lui riferimento fondamentale. Es­sa va bene se il rapporto con la famiglia d&#8217;origine è opportuno o auspicabile, perché la stessa è in qualche modo presente o almeno non è persecutoria, non va bene se inve­ce lo è. Il rischio che la famiglia d&#8217;origine possa tormentare quella adottiva esiste, come esiste il pericolo che possa tormentare il figlio se questi è facilmente reperibile.</p>
<p>Anche questo problema non è insolubile. La famiglia affidataria potrebbe, per amo­re del bambino che cresce da anni, trasferirsi o venire protetta. Di certo per un bam­bino è meglio stare con chi ritiene i propri genitori che cambiarli per un pericolo da cui può essere protetto.</p>
<p><strong>Prevedere i possibili sviluppi futuri</strong></p>
<p>Fermo restando tutto ciò che abbiamo appena affermato, si deve pensare prima a cosa fare nel futuro quando un bambino viene posto in affidamento. Forse la sua si­tuazione è prevedibile con buoni margini di probabilità, forse l&#8217;incertezza è totale. In ogni caso si deve predisporre la &#8220;rete di salvataggio&#8221;, di cui sopra, per il bambino per ogni evenienza, per proteggere i suoi legami affettivi. La rete di salvataggio prevede che si scelga nel tempo opportuno se il bambino deve andare in affidamento o in ado­zione a rischio giuridico, cioè presso una famiglia che un giorno lo possa eventualmen­te adottare (meglio se una famiglia con i requisiti per poter fare domanda d&#8217;adozione legittimante) oppure se questo non è necessario. Tutto ciò viene già pensato dai ser­vizi e dai tribunali più attenti, ma inevitabilmente, poiché la vita supera la fantasia, le situazioni incerte alla fine dell&#8217;affido si trovano sempre ed è per questo che va ribadi­to che i legami affettivi di un bambino vanno tutelati, soprattutto se questi è piccolo, se i legami che ha costituito con la famiglia affidataria sono forti, se egli non può ca­pire che non viene abbandonato di nuovo. Troppe volte accade che un bambino cre­sciuto dalla nascita in una famiglia che &#8220;sente&#8221; sua sia costretto a 3-4 anni a cambiarla, subendo traumi dolorosissimi, solo a causa dei contorti ragionamenti degli adulti.</p>
<p><strong>Necessità della petizione presentata al Parlamento il 13 maggio 2010</strong></p>
<p>Per questo è necessario che si precisi nella legge attuale che, qualora un bambino già posto in affidamento venga dichiarato adottabile, a causa del mancato recupero della famiglia d&#8217;origine, vanno protetti i rapporti affettivi che egli nel frattempo abbia costituito, come chiede la petizione che è stata presentata al Presidente della Came­ra il giorno 13 maggio 2010 dall&#8217;Associazione &#8220;La gabbianella e altri animali&#8221; e che ha raccolto in poco tempo 6.000 firme.</p>
<p>Ciò significa che in caso di dichiarazione di adottabilità il bambino dovrebbe rima­nere <em>in primis</em> nella famiglia in cui già si trova. In caso invece di ritorno nella famiglia d&#8217;origine o di adozione in un&#8217;altra famiglia (la possibilità rimane aperta), il minore do­vrebbe poter mantenere un rapporto amichevole con le persone che sono state per lui preziose. Gli adulti che si vogliono bene si incontrano, si telefonano, si scrivono: perché mai i bambini non possono farlo? I bambini non sono proprietà privata di nes­suno, nemmeno dei loro genitori, e in quanto persone hanno diritto di vivere gli af­fetti che sentono profondamente.</p>
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		<title>&#8220;Giustizia e minori: sequestro di corretta informazione&#8221;. Comunicato congiunto di Anm e Aimmf</title>
		<link>http://www.lagabbianella.org/2009/11/24/giustizia-e-minori-sequestro-di-corretta-informazione-l-associazione-nazionale-magistrati-e-associazione-italiana-dei-magistrati-per-i-minorenni-e-per-la-famiglia-replicano-allinchiesta-di/</link>
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		<pubDate>Tue, 24 Nov 2009 09:12:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
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		<description><![CDATA[L&#8217; Associazione Nazionale  Magistrati e l&#8217;Associazione Italiana dei Magistrati per i  Minorenni e per la Famiglia replicano all&#8217;inchiesta di &#8220;Panorama&#8221;:
Giustizia e minori: sequestro di corretta informazione
“Sequestri di Stato”, titolava in copertina «Panorama» della scorsa settimana (n. 47/2009): la foto di una bambina piangente, il grande titolo e il sommario della “notizia”: «Ci sono oltre 32.000 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217; Associazione Nazionale  Magistrati e l&#8217;Associazione Italiana dei Magistrati per i  Minorenni e per la Famiglia replicano all&#8217;inchiesta di &#8220;Panorama&#8221;:</p>
<p><span style="font-family: andale mono,times;"><strong><em><span style="font-size: small;">Giustizia e minori: sequestro di corretta informazione</span></em></strong></span></p>
<p><span style="font-family: andale mono,times;"><span style="font-size: small;">“Sequestri di Stato”, titolava in copertina «Panorama» della scorsa settimana (n. 47/2009): la foto di una bambina piangente, il grande titolo e il sommario della “notizia”: «Ci sono oltre 32.000 bambini che la giustizia ha tolto con la forza alle famiglie. Non sempre con buone ragioni. Come dimostrano i tanti errori dovuti a fretta e superficialità. Ma anche a un business che, secondo alcuni, vale più di un miliardo di euro l&#8217;anno». Nel servizio all&#8217;interno, inoltre, vengono definititi «bambini rapiti» quelli dati in affidamento e collocati in comunità da parte dei Tribunali per i minorenni.<span id="more-1351"></span></span></span></p>
<p><span style="font-family: andale mono,times;"><span style="font-size: small;">L’Associazione nazionale magistrati e l’Associazione italiana dei magistrati per i minorenni e per la famiglia, denunciano la totale disinformazione che scaturisce dall’articolo del settimanale, che riferisce dati assolutamente non corretti rispetto al numero di bambini che vivono fuori dalla famiglia, senza chiarire che tra i minori presenti in comunità educative (perloppiù adolescenti, tra i quali minori stranieri non accompagnati) e quelli in affidamento familiare (bambini più piccoli, spesso affidati a parenti), molti casi nascono da interventi socio-assistenziali, effettuati su consenso dei genitori. I casi giudiziari costituiscono non più del 40% dei collocamenti.</span></span></p>
<p><span style="font-family: andale mono,times;"><span style="font-size: small;">L’articolo non approfondisce le ragioni di fondo che portano all’intervento della magistratura minorile, quali i gravi problemi talvolta vissuti dai bambini all’interno delle famiglie (abusi, maltrattamenti, disfunzionamento della capacità genitoriali dovuto a tossicodipendenze o malattie mentali), né riferisce che gli allontanamenti del minore dalla famiglia vengono decisi nei casi limite, quando non esistono più le condizioni per restare in famiglia.</span></span></p>
<p><span style="font-family: andale mono,times;"><span style="font-size: small;">L’articolo rappresenta un totale e acritico attacco non tanto nei confronti di possibili errori giudiziari, ma all’intero sistema di protezione giudiziario dei cittadini minorenni, con la conseguente delegittimazione della magistratura minorile proprio nel 20° anniversario della Convenzione internazionale dei diritti del fanciullo (New York, 1989), celebrato in questi giorni, in occasione del quale sono stati pronunciati molteplici e autorevoli richiami alla necessità di rendere effettivi tali diritti anche nel nostro Stato ( innanzitutto quello all’integrità psico-fisica del bambino).</span></span></p>
<p><span style="font-family: andale mono,times;"><span style="font-size: small;">Non sembra infine casuale che l’attacco avvenga in un momento di più generale delegittimazione della magistratura, nell’ambito della quale il settore minorile appare più “facile” per suscitare nell’opinione pubblica reazioni emotive, e insinuare il dubbio se sia legittimo che il magistrato abbia questo potere: sospetto rivolto non a un singolo giudizio, ma alla funzione della giustizia minorile in sé.</span></span></p>
<p><span style="font-family: andale mono,times;"><em><span style="font-size: small;">Roma, 20 novembre 2009</span></em></span></p>
<p><span style="font-family: andale mono,times;"><strong><span style="font-size: small;"> </span></strong></span></p>
<p><span style="font-family: andale mono,times;"><span style="font-size: small;"><strong>Luca Palamara</strong>, presidente Anm</span></span></p>
<p><span style="font-family: andale mono,times;"><span style="font-size: small;"><strong>Laura Laera</strong>, presidente Aimmf</span></span></p>
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		<title>Affido familiare. Venezia, 30 settembre 2009, Ca&#8217; Farsetti: inviata al Consiglio Comunale la discussione della proposta di deliberazione 1979 del 03.06.09</title>
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		<pubDate>Mon, 05 Oct 2009 13:30:03 +0000</pubDate>
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		<category><![CDATA[affido]]></category>
		<category><![CDATA[Comunità di accoglienza]]></category>
		<category><![CDATA[normativa]]></category>
		<category><![CDATA[protezione e tutela dei minori]]></category>
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		<description><![CDATA[La III commissione consigliare ha discusso le proposte di emendamenti alla proposta di deliberazione PD 1979 del 03.06.2009:  &#8220;Separazione temporanea del minore dalla famiglia e interventi di protezione e tutela in condizioni di emergenza previsti dall&#8217;art. 403 del Codice Civile. Approvazione del Piano di orientamento per la separazione dalla famiglia, del Piano di orientamento per la separazione dalla famiglia, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La III commissione consigliare ha discusso le proposte di emendamenti alla proposta di deliberazione PD 1979 del 03.06.2009:  &#8220;Separazione temporanea del minore dalla famiglia e interventi di protezione e tutela in condizioni di emergenza previsti dall&#8217;art. 403 del Codice Civile. Approvazione del Piano di orientamento per la separazione dalla famiglia, del Piano di orientamento per la separazione dalla famiglia, del Piano degli interventi di protezione e tutela in condizioni di emergenza nonchè dei Regolamenti attuativi dell&#8217;Affido familiare e dell&#8217;inserimento in Comunità di Accoglienza&#8221;. Erano presenti la responsabile del Servizio Politiche Cittadine per l&#8217;Infanzia e l&#8217;Adolescenza, Paola Sartori, e la presidente della Gabbianella, Carla Forcolin.</p>
<p>La proposta di deliberazione è stata inviata in Consiglio Comunale per la discussione. <a title="Link" href="http://consiglio.comune.venezia.it/index.php?pag=srchatti_res_1564">Questo</a> il link alla pagina nel sito del Comune di Venezia.</p>
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