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	<title>www.lagabbianella.org &#187; genitore adottivo</title>
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	<description>sito dell&#039;associazione &#34;La gabbianella e altri animali&#34; - onlus</description>
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		<title>Dopo l&#8217;incontro del 13 maggio. Riflessioni sulle proposte di modifica alla L. 184/1983, di Marilena Zanon</title>
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		<pubDate>Thu, 26 May 2011 14:51:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Mi chiamo Marilena e sono mamma adottiva e affidataria di due bambini uno dei quali avuto in adozione con l’art. 44 della L. 184/1983. Mio marito ed io c’eravamo proposti come famiglia affidataria, desiderosi di poter dare un po’ del nostro amore in un ambito dove c’erano poche famiglie disponibili, nella speranza di poter essere [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mi chiamo Marilena e sono mamma adottiva e affidataria di due bambini uno dei quali avuto in adozione con l’art. 44 della L. 184/1983.</p>
<p>Mio marito ed io c’eravamo proposti come famiglia affidataria, desiderosi di poter dare un po’ del nostro amore in un ambito dove c’erano poche famiglie disponibili, nella speranza di poter essere d’aiuto a qualcuno; così è avvenuto e nel 2004  ci è stato proposto un affido di un bambino di 6 anni abbandonato dalla madre con  un padre che dopo due anni dall’inizio del progetto di affido (all’età di circa 8 anni del bambino) si rivelerà incapace di accudire il proprio figlio. Da qui la necessità, da un lato di dare una famiglia stabile al bambino, che ormai non era più in grado di sopportare la spada di Damocle della fine dell’affido, e dall’altro lato la necessità comunque di mantenere i rapporti con alcuni membri della famiglia di origine non in grado però di accudire il bambino (nonni ultraottantenni e sorella  sedicenne). Ecco perché fu nel nostro caso decisa l’adozione ex art. 44 della L. 184/1983.</p>
<p>Avrei piacere di intervenire nel dibattito instauratosi dopo l’incontro del 13 maggio u.s. per riflettere sulle proposte legislative di modifica alla legge sull’adozione e sull’affido più precisamente denominata “Diritto del minore ad una famiglia” (L. 4 maggio 1983 n. 184), denominazione che cito non a caso perché le parole hanno un peso ed hanno un significato.</p>
<p>Mi pare che tutte le associazioni intervenute e comunque i soggetti presenti all’incontro, siano concordi nel ritenere indispensabile la riforma dell’art. 4 della legge citata, laddove si vuole precisare che la famiglia affidataria può adottare il minore che è in affido, qualora lo stesso sia dichiarato adottabile.</p>
<p>Mi pare che le opinioni si dividano invece circa l’opportunità dell’introduzione della lettera a-bis all’art. 44 della L. 184/1983 (adozione in casi particolari), contenuta sia nella proposta legislativa Vassallo, sia nella proposta legislativa Savino, che consentirebbe l’adozione, sempre da parte delle famiglie affidatarie, del minore che non sia dichiarato adottabile.</p>
<p>Io credo che questa modifica sia sacrosanta al pari della modifica dell’art. 4 citato. Mi piacerebbe non dimenticassimo che ci sono casi nei quali non è possibile né tutelante per il minore, rompere definitivamente con la famiglia di origine, a volte perché all’interno della famiglia ci sono dei membri che hanno rapporti significativi con il minore, ancorché non siano in grado di prendersi cura del minore stesso (come ad es. nonni e fratelli),  a volte perché l’età del bambino può essere tale da richiedere un distacco graduale dalla famiglia di origine.</p>
<p>Soprattutto nel primo caso la necessità di mantenere il rapporto con la famiglia di origine rappresenta anche un bisogno di identità del minore, bisogno con il quale ogni bambino adottato si trova prima o poi a fare i conti.</p>
<p>Il timore che l’introduzione della lettera a-bis possa aprire le porte ad abusi soprattutto in alcune zone d’Italia, non mi pare una motivazione forte qualora anche un solo bambino dovesse soffrire per l’ipotesi in cui non gli sia stata data la possibilità di avere una famiglia <strong><span style="text-decoration: underline;">stabile</span></strong> .</p>
<p>Ho voluto sottolineare la parola stabile perché non mi pare che questa stabilità possa essere offerta da un affidamento sine die, come qualcuno ha replicato. L’affidamento è un istituto giuridico temporaneo pensato per trovare una famiglia dove collocare il minore per il tempo necessario affinché la sua famiglia di origine possa recuperarsi. Ma se ciò non è possibile e la dichiarazione di adottabilità non è consentita nell’interesse del minore, deve essere a lui garantita la presenza di una famiglia stabile che nessuno gli possa mai togliere, né giudice, né servizi sociali (che &#8212; non dimentichiamo &#8212; cambiano nel corso del tempo e potrebbero avere opinioni diverse). Non solo ma l’affidamento sine die non è in grado alcune volte di  rispondere al bisogno di appartenenza del minore alla sua nuova famiglia: l’adozione in casi particolari infatti consente di aggiungere al cognome della famiglia di origine quella della nuova famiglia. Non è una circostanza irrilevante anzi tutt’altro, essa rappresenta anche il riconoscimento sociale di questa duplice appartenenza, un riconoscimento cioè che vale anche nei confronti delle istituzioni e della società (dalla scuola alle asl, dal mondo dello sport al mondo dell’associazionismo  religioso e non), che non può e non deve essere negato al minore.</p>
<p>E se ci sono delle persone che si avvicinano all’affido pensando di trovare una scorciatoia per avere un figlio tutto loro queste credo non siano degne non solo di essere genitori affidatari ma nemmeno adottivi: un figlio non è per se stessi e per soddisfare i propri bisogni, questo è egoismo.</p>
<p>Io spero e mi auguro che né pregiudizi, né preconcetti, né timori, né paure impediscano anche ad un solo bambino di poter veder concretizzato il suo diritto ad avere stabilmente una famiglia o anche più di una se questo rappresenta il bene del minore.</p>
<p>Buon lavoro a tutti.</p>
<p>Marilena Zanon</p>
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		<title>Un problema riguardante l’affidamento di molti minori attende l’attenzione del governo</title>
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		<pubDate>Sat, 12 Feb 2011 08:22:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Un anno fa, in quest’epoca, veniva lanciata dall’associazione “La gabbianella ed altri animali” una petizione che aveva lo scopo di precisare un punto ambiguo della legge 149/01 che regola l’adozione e l’affidamento. Scrissero su tale argomento e, con molta efficacia, tanti giornalisti (apparve persino un articolo di Gian Antonio Stella in prima pagina sul Corriere) [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Un anno fa, in quest’epoca, veniva lanciata dall’associazione “La gabbianella ed altri animali” una petizione che aveva lo scopo di precisare un punto ambiguo della legge 149/01 che regola l’adozione e l’affidamento. Scrissero su tale argomento e, con molta efficacia, tanti giornalisti (apparve persino un articolo di Gian Antonio Stella in prima pagina sul Corriere) e se ne occuparono la RAI e TV 2000- Formato Famiglia, oltre a molte trasmissioni radiofoniche.</p>
<p>Il problema è il seguente: quando un affidamento si conclude con una dichiarazione di adottabilità per il bambino affidato, a causa del mancato recupero della famiglia d’origine, dove deve andare a vivere quel bambino? E’ nel suo “superiore interesse” venire adottato nella famiglia dove già è cresciuto per mesi e anni e dove ha instaurato rapporti affettivi profondi o deve emigrare in un’altra città e in un’altra famiglia per essere adottato da altri? Quando si pone il problema a chi non lo conosce, le persone rimangono esterrefatte: “Ma come? Non è logico che il bambino sia adottato dalle persone con cui già vive? Oggi non è così?” .<span id="more-4610"></span></p>
<p>Il problema si pone perché taluni giudici minorili e servizi sociali affermano che non è auspicabile  il passaggio dall’affidamento all’adozione, perché i requisiti per poter adottare e prendere un bimbo in affidamento non sono identici e perché questo farebbe pensare a molti affidatari che il bambino può diventare loro, così gli stessi affidatari potrebbero non lavorare per restituirlo alla famiglia d’origine. Altri affermano invece che questo pericolo è un male minore, superabile con una buona preparazione delle coppie affidatarie, se confrontato al male terribile di infliggere ad un bambino  l’allontanamento dalla famiglia in cui si è inserito e che egli, troppo piccolo per capire le cose, crede la sua.</p>
<p>La petizione raccolse in tre mesi circa 6.000 firme on-line, pur essendo l’associazione inesperta in questo genere di raccolta. Firmarono anche giudici minorili e associazioni di volontariato, come ANFAA e Papa Giovanni XXIII. Sul nostro sito vennero raccontate storie davvero tristissime che facevano capire quanto dolore inutile sarebbe stato evitato con la precisazione della legge. Poi le firme vennero consegnate alla Presidenza della Camera, dopo un convegno in Senato su questi temi, che non sono facilmente trattabili in poche parole.</p>
<p>La petizione divenne di competenza della Commissione Giustizia della Camera ed alcuni deputati si fecero carico di trasformarla in proposta di legge. Ora c’è una proposta di legge bipartisan che prevede appunto che cada l’ambiguità di cui ho parlato sopra e prevede che la prima famiglia ad essere valutata dal Tribunale dei Minorenni per l’adozione di un bambino già posto in affidamento sia la stessa in cui egli vive già. Attualmente tutti coloro che si sono occupati del problema, siano essi di destra o di sinistra, di ispirazione cattolica o laica concordano in merito. Ma… ma non si è ancora “calendarizzata” la legge, cioè non si è deciso quando la si deve discutere, perché non se n’è trovato il tempo.  Riuscirà questo governo in bilico ad avere un po’ di attenzione per questo problema riguardante l’affidamento di molti minori? La speranza è l’ultima a morire.</p>
<p>Carla Forcolin</p>
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		<title>Rispetto per i sentimenti dei bambini in affidamento: articolo di Carla Forcolin su &#8220;Areté&#8221;</title>
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		<pubDate>Wed, 28 Jul 2010 22:38:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
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		<description><![CDATA[L&#8217;articolo che segue è uscito sul numero corrente della rivista &#8220;Areté&#8221;, Quadrimestrale dell&#8217;Agenzia per le ONLUS (anno 3, n. 2, maggio-agosto 2010, pp. 98-105). Ringraziamo l&#8217;Editore per averci autorizzato a pubblicarlo su questo sito. Rispetto per i sentimenti dei bambini in affidamento La nostra legge e i suoi obiettivi La legge 149/2001, che regolamenta l&#8217;affido [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>L&#8217;articolo che segue è uscito sul numero corrente della rivista &#8220;Areté&#8221;, Quadrimestrale dell&#8217;Agenzia per le ONLUS (anno 3, n. 2, maggio-agosto 2010, pp. 98-105). Ringraziamo l&#8217;Editore per averci autorizzato a pubblicarlo su questo sito.</p>
<p><strong><img class="alignleft size-medium wp-image-3857" style="margin-right: 5px;" src="http://www.lagabbianella.org/wp09/wp-content/uploads/2010/07/Arete001-215x300.jpg" alt="" width="129" height="180" /><span style="font-size: medium;">Rispetto per i sentimenti dei bambini in affidamento</span></strong></p>
<p><strong>La nostra legge e i suoi obiettivi</strong></p>
<p>La legge 149/2001, che regolamenta l&#8217;affido e l&#8217;adozione, ha come riferimento costante il &#8220;superiore interesse del minore&#8221;. Fare &#8220;il superiore interesse del minore&#8221; è idea con­divisibile da chiunque, ma soggetta ad ogni forma di interpretazione personale. Nella si­tuazione di un minore affidato e successivamente (spesso dopo anni) dichiarato adottabi­le, qual è il &#8220;superiore interesse del minore&#8221;? Credo che difficilmente si possa sostenere che fa bene ad un bambino, già figlio di genitori inadeguati, essere separato dalla famiglia affidataria, dove ha vissuto per lungo tempo, se ad essa sente di appartenere. Molte ricer­che in ambito psicologico dimostrano che i sostituti genitoriali non sono meno importan­ti dei genitori naturali, quando tra adulti e bambini si sia sviluppato un rapporto empatico profondo. Se condividiamo la considerazione dell&#8217;importanza del genitore &#8220;affettivo&#8221; non possiamo negare che il cambiamento di famiglia per un bambino è un grave danno. E subi­re tale danno non è di certo nel suo superiore interesse presente e futuro.<span id="more-3854"></span></p>
<p>Ma ciò che è ovvio per la gente comune e che è stato regolarmente confermato da indagini psicologiche di ricercatori e psico-terapeuti negli anni è sbagliato per mol­ti &#8220;addetti ai lavori&#8221;. Per alcuni di essi è preferibile far vivere al minore il terzo cam­biamento di famiglia piuttosto che creare un passaggio dall&#8217;affidamento all&#8217;adozione. Ci si chiede perché: ciò avviene perché si vogliono tenere separati l&#8217;istituto e l&#8217;adozio­ne, che ha lo scopo di dare per sempre una famiglia a chi ne è privo (perché orfano o abbandonato) da quello dell&#8217;affidamento, che ha lo scopo di dare un supporto tempo­raneo ad una famiglia in momentanea difficoltà.</p>
<p>Per onorare tale distinzione teorica, non si esita a calpestare la persona del bam­bino in un&#8217;ottica completamente adulto-centrica.</p>
<p><strong>Che cos&#8217;è l&#8217;affidamento nella realtà</strong></p>
<p>In realtà l&#8217;affidamento risponde all&#8217;obiettivo primario di riportare il bambino alla famiglia d&#8217;origine in meno della metà dei casi: l&#8217;affidamento è l&#8217;istituto della protezio­ne dei bambini nell&#8217;incertezza del loro futuro.</p>
<p>È cosa diversa da ciò che si sarebbe voluto e va trattato per quello che è. Non si può più permettere, nel superiore interesse della persona del minore, che un bam­bino cresca nell&#8217;incertezza perenne del suo futuro. Dopo i 2 anni dall&#8217;inizio dell&#8217;affi­damento si dovrebbe, per legge, decidere se dichiararlo adottabile oppure farlo rien­trare nella famiglia &#8220;risanata&#8221;, ma i due anni sono rinnovabili. Talora bisogna rinnova­re l&#8217;affidamento, ma fino a quando?</p>
<p>Se l&#8217;incertezza permane e la famiglia d&#8217;origine è impossibilitata a prendersi cura del minore, ma per certi aspetti presente nella mente del bambino, bisogna dargli una famiglia adottiva, che abbia i requisiti per educarlo con autorevolezza ed insieme gli permetta la continuità degli affetti con coloro che l&#8217;hanno messo al mondo. Una fa­miglia che accolga in un certo senso sia il minore che la sua stessa madre e che sap­pia mantenere un buon rapporto con entrambi. Una famiglia che abbia alcune carat­teristiche di quella adottiva (dia a tutti, bambini e grandi, la sicurezza della stabilità e del diritto) e alcune caratteristiche di quella affidataria (mantenimento dei rapporti con la famiglia d&#8217;origine). Non è impossibile: nella prassi già situazioni simili esistono da tempo, dove i magistrati minorili hanno avuto il coraggio di spingersi in un terre­no che la nostra legge ha previsto, ma che è sempre un po&#8217; anomalo nei confronti di un&#8217;adozione classica. In essa, infatti, il bambino perde ogni contatto con la famiglia di provenienza, che non sa e non deve sapere dove egli viva e con chi sia.</p>
<p><strong>Affidamento e forme di adozione aperta e miste</strong></p>
<p>Oggi, nella maggior parte delle situazioni inerenti bambini figli di famiglie incapa­ci di crescerli, ma non bambini orfani, si preferisce nella realtà un affidamento, che si prolunga fino alla maggiore età, ad un&#8217;adozione come quella sopra descritta. Si lascia­no i bambini/ragazzi in affidamento per periodi talmente lunghi da portarli all&#8217;età in cui si viene dichiarati maggiorenni. Si tratta degli affidamenti definiti &#8220;sine die&#8221;, in cui i minori in teoria non hanno mai il diritto di chiamare &#8220;mamma&#8221; e &#8220;papa&#8221; le persone che si prendono cura di loro, pur vedendo i genitori naturali una volta all&#8217;anno o addi­rittura mai. I bambini in questa situazione vivono sempre &#8220;tra color che sono sospe­si&#8221; e l&#8217;Associazione Italiana Amici dei Bambini (AIBI) ha coniato per loro la definizione di &#8220;bambini del limbo&#8221;. Le conseguenze pratiche di questa incertezza di vita non so­no certo da sottovalutarsi: affidato e affidatari non sono mai riconosciuti dalla socie­tà come figlio/a e genitori e questo indebolisce il ruolo degli adulti e impedisce a tut­ti di programmare la vita liberamente.</p>
<p><strong>Il periodo dell&#8217;adolescenza</strong></p>
<p>L&#8217;incertezza dei ruoli, sia degli affidatari che degli affidati, rende drammatico so­prattutto il periodo dell&#8217;adolescenza. I ragazzi, raggiunti i 14/15 anni, se ribelli, come moltissimi figli naturali, potrebbero essere rifiutati da coloro che li hanno cresciuti e finire in qualche comunità, con conseguenze psicologiche a materiali gravissime per grandi e piccoli, o addirittura potrebbero essere i ragazzini a chiedere agli assistenti sociali di essere tolti dalla famiglia affidataria per andare in comunità, dove si sentono meno controllati. Mi si consenta il ricordo personale di un padre affidatario che non capiva come i Servizi avessero potuto far andare in comunità una ragazzina da lui se­guita per tanti anni, solo perché la stessa voleva vestirsi e truccarsi in modo vistoso e la famiglia affidataria glielo impediva, come forse glielo avrebbe impedito una famiglia naturale. I casi particolari si prestano a mille riflessioni e chissà che cosa celava quel classico conflitto adolescenziale, ma in casi simili è enorme il senso di sconfitta e di autosvalutazione per tutti i membri della famiglia affidataria, che sente di aver fallito il suo compito. Ancor più grave è il riemergere di vissuti abbandonici per i giovani affida­ti, soprattutto se vengono allontanati dal nucleo familiare contro la loro stessa reale volontà: essi vengono privati così, anche materialmente, dell&#8217;appoggio fondamentale della famiglia in un momento della vita molto delicato, quale quello del raggiungimen­to dell&#8217;autonomia personale e lavorativa, così difficile in Italia.</p>
<p><strong>La necessità di fare delle scelte</strong></p>
<p>Non scegliere o scegliere in ritardo per il futuro di questi ragazzi, posti un tempo in affidamento e poi mai fatti rientrare nella famiglia d&#8217;origine o mai resi adottabili, si­gnifica decidere la loro vulnerabilità e la vulnerabilità di chi li ha generosamente accol­ti. Ci sono persone disposte ad adottare i bambini, che hanno accolto in affidamento, dopo due anni dalla loro accoglienza, quando sono ancora piccoli e magari non dopo quattro, a causa dello scatenarsi della crisi adolescenziale. Il tempo non è una variabi­le di poco conto in questi casi e il sapere che si starà insieme &#8220;per sempre&#8221; favorisce i rapporti di attaccamento in maniera evidente.</p>
<p>Comunque, anche nell&#8217;incertezza del futuro, gli affetti spesso maturano egual­mente e ci sono ragazzi che non vorrebbero mai lasciare gli affidatari e affidatari che aspettano proprio che i minori raggiungano la maggior età per adottarli.</p>
<p><strong>Adozione inclusiva dei vecchi affetti o affidamento <em>sine die</em>?</strong></p>
<p>Un&#8217;adozione che permettesse anche a &#8220;orfani di genitori vivi e vegeti&#8221;, ma incapa­ci di svolgere appieno il loro ruolo, di avere una famiglia stabile (pur sapendo da do­ve si proviene e magari mantenendo anche &#8211; se opportuno &#8211; un legame con qualche parente), eliminerebbe queste situazioni: i ragazzi adottati saprebbero di appartene­re alla famiglia che li cresce e li educa e la famiglia adottiva avrebbe nei loro confronti gli stessi diritti e doveri di quella naturale. L&#8217;affidamento &#8220;sine die&#8221; invece offre il fian­co a perenni incertezze, a difficoltà affettive legate all&#8217;impossibilità ufficiale dell&#8217;attac­camento reciproco, all&#8217;impossibilità di approdare ad una situazione in cui si è davve­ro, e per l&#8217;intera società, genitori e figli. Esso in sostanza non da mai, proprio a chi ne avrebbe particolarmente bisogno, una famiglia stabile. Tale tipo di affidamento è diffusissimo, circa la metà degli affidamenti nel nostro Paese finiscono per essere &#8220;<em>sine die</em>&#8220;. C&#8217;è chi li accetta di buon grado, pur di non far passare i bambini e i ragazzi dall&#8217;affida­mento all&#8217;adozione all&#8217;interno della stessa famiglia con il vantaggio di non far cambiare vita a ragazzi già in affidamento da anni.</p>
<p><strong>Snaturare l&#8217;affidamento e l&#8217;adozione</strong></p>
<p>Gli operatori che permettono simili affidamenti lunghissimi e incerti fanno queste scelte, temendo che il passaggio da un istituto all&#8217;altro snaturi l&#8217;affidamento.</p>
<p>Infatti, poiché l&#8217;affidamento nasce per far tornare i bambini nella famiglia che ha da­to loro la vita, non prevede che chi li accoglie temporaneamente la sostituisca a tut­ti gli effetti. Per diventare affidatari sono sufficienti brave persone, forti ed equilibra­te oltre che preparate, ma non necessariamente esse devono essere sposate e giova­ni, come per l&#8217;adozione. I requisiti per poter adottare e prendere in affidamento so­no diversi e sono diversi i percorsi attraverso cui si diventa genitori adottivi o geni­tori affidatari. È diverso l&#8217;orientamento mentale a cui si rivolgono i primi ed i secon­di: i primi sono volti a creare il massimo attaccamento tra sé e i bambini, i secondi a lasciare che i genitori naturali siano il vero oggetto d&#8217;amore per i bambini, dove que­sto è possibile. Permettere il passaggio da un istituto all&#8217;altro creerebbe molta confu­sione, anche mentale, e favorirebbe coloro che, privi dei requisiti per adottare, desi­derano adottare lo stesso, in barba alla legge attuale. Non entro qui nell&#8217;annosa pole­mica circa il diritto per i single di adottare, mi limito a sottolineare i fondati motivi di chi non vuole favorire il passaggio dall&#8217;affidamento all&#8217;adozione.</p>
<p>Ma posti in evidenza i problemi, si devono individuare le soluzioni, a meno che non si voglia scegliere di riperpetuare le situazioni in cui un minore viene costretto a cam­biare almeno tre famiglie nella vita o, peggio, viene posto per anni in casa-famiglia, per non sottoporlo a distacchi da persone a cui si sia affezionato. È questa la più scioc­ca delle soluzioni, purtroppo spesso applicata anche nella prima infanzia, quando ci si forma e si pongono le basi per lo sviluppo futuro della personalità umana, proprio a partire dai rapporti d&#8217;affetto con la madre o il sostituto materno. Oggi, secondo le ul­time ricerche (2007) del Centro studi dell&#8217;Istituto degl&#8217;Innocenti, su 100 bambini tra gli 0 e i 2 anni, ce ne sono 39,8 in affidamento familiare e 60,2 nei servizi residenzia­li. Il danno che viene procurato così a molti bambini non è quantificabile ma è di cer­to molto rilevante.</p>
<p><strong>Possibili soluzioni ai problemi sollevati</strong></p>
<p>Le soluzioni ai problemi qui sollevati, e ad altri a questi correlati, sono state indi­cate da molti Parlamentari nel tempo. Le soluzioni ci sono: basterebbe che fosse cre­ato un nucleo di famiglie e singole persone (anche i <em>single</em> nei casi particolari possono adottare) capaci di percorrere, in tempi diversi, sia il percorso della formazione per diventare famiglie adottive sia quello per diventare famiglie affidatarie. Verreb­be così superata la questione dei requisiti diversi e della paura dell&#8217;aggiramento del­la legge. Queste persone, disposte ad affrontare l&#8217;incertezza del futuro, riconosciu­te da tribunali e servizi, potrebbero essere i futuri genitori a cui rivolgersi nei tan­ti casi incerti.</p>
<p>Ci sono bambini che si buttano nell&#8217;acqua, pur non sapendo nuotare, se ad acco­glierli ci sono le braccia di persone di cui si fidano. Il sistema di protezione dei minori ha il dovere di predisporre &#8220;braccia&#8221; di cui ci si possa fidare in ogni circostanza o al­meno di non toglierle quando già ci sono.</p>
<p><strong>Possibilità offerte dalla legge attuale</strong></p>
<p>Tutto ciò si può fare con la legge attuale. Non c&#8217;è scritto nella legge 149/2001 che tra i due istituti non possa esserci alcuna commistione. Non c&#8217;è scritto che i genito­ri affidatari debbano essere esclusi dalla categoria di coloro che possono adottare il bambino. Anzi, la legge prevede che &#8220;i minori possano essere adottati anche in assen­za dei requisiti previsti per poter adottare di cui al comma I dell&#8217;art. 7, lett. <em>a</em>) della legge 184/1983 come modificata nella legge 149/2001 da persone unite al minore da vincolo di parentela fino al sesto grado o da preesistente rapporto stabile e duraturo, quando il minore sia orfano di padre e di madre&#8221;. La giurisprudenza ha ormai compa­rato il bambino abbandonato a quello orfano e, se non è &#8220;rapporto stabile e duratu­ro&#8221; quello che s&#8217;instaura tra un bambino che rimane in una famiglia per molti mesi e per anni, quando sussiste un rapporto con tali caratteristiche? La domanda è ovviamente retorica: tale rapporto inevitabilmente si costituisce nel tempo e nell&#8217;intimi­tà della convivenza, quindi gli affidatari potrebbero, a legislazione invariata, adottare all&#8217;interno della propria famiglia il bambino utilizzando questo articolo di legge.</p>
<p><strong>L&#8217;adozione nei casi particolari</strong></p>
<p>Ma questa adozione particolare (messa in atto attraverso l&#8217;art. 44 della legge 184/1983) non è identica a quella semplice per vari motivi. Essa infatti permette al bambino adottato di mantenere il proprio cognome accanto a quello di chi adotta e di mantenere il contatto con la famiglia d&#8217;origine. Essa prefigura quell&#8217;adozione conci­liante della vita e degli affetti di cui si parlava sopra.</p>
<p>Questa forma di adozione, come abbiamo accennato, da elasticità alla legge e na­sce proprio per sanare situazioni di fatto che si potrebbero modificare solo con grave pregiudizio per il minore, staccato da chi è stato per lui riferimento fondamentale. Es­sa va bene se il rapporto con la famiglia d&#8217;origine è opportuno o auspicabile, perché la stessa è in qualche modo presente o almeno non è persecutoria, non va bene se inve­ce lo è. Il rischio che la famiglia d&#8217;origine possa tormentare quella adottiva esiste, come esiste il pericolo che possa tormentare il figlio se questi è facilmente reperibile.</p>
<p>Anche questo problema non è insolubile. La famiglia affidataria potrebbe, per amo­re del bambino che cresce da anni, trasferirsi o venire protetta. Di certo per un bam­bino è meglio stare con chi ritiene i propri genitori che cambiarli per un pericolo da cui può essere protetto.</p>
<p><strong>Prevedere i possibili sviluppi futuri</strong></p>
<p>Fermo restando tutto ciò che abbiamo appena affermato, si deve pensare prima a cosa fare nel futuro quando un bambino viene posto in affidamento. Forse la sua si­tuazione è prevedibile con buoni margini di probabilità, forse l&#8217;incertezza è totale. In ogni caso si deve predisporre la &#8220;rete di salvataggio&#8221;, di cui sopra, per il bambino per ogni evenienza, per proteggere i suoi legami affettivi. La rete di salvataggio prevede che si scelga nel tempo opportuno se il bambino deve andare in affidamento o in ado­zione a rischio giuridico, cioè presso una famiglia che un giorno lo possa eventualmen­te adottare (meglio se una famiglia con i requisiti per poter fare domanda d&#8217;adozione legittimante) oppure se questo non è necessario. Tutto ciò viene già pensato dai ser­vizi e dai tribunali più attenti, ma inevitabilmente, poiché la vita supera la fantasia, le situazioni incerte alla fine dell&#8217;affido si trovano sempre ed è per questo che va ribadi­to che i legami affettivi di un bambino vanno tutelati, soprattutto se questi è piccolo, se i legami che ha costituito con la famiglia affidataria sono forti, se egli non può ca­pire che non viene abbandonato di nuovo. Troppe volte accade che un bambino cre­sciuto dalla nascita in una famiglia che &#8220;sente&#8221; sua sia costretto a 3-4 anni a cambiarla, subendo traumi dolorosissimi, solo a causa dei contorti ragionamenti degli adulti.</p>
<p><strong>Necessità della petizione presentata al Parlamento il 13 maggio 2010</strong></p>
<p>Per questo è necessario che si precisi nella legge attuale che, qualora un bambino già posto in affidamento venga dichiarato adottabile, a causa del mancato recupero della famiglia d&#8217;origine, vanno protetti i rapporti affettivi che egli nel frattempo abbia costituito, come chiede la petizione che è stata presentata al Presidente della Came­ra il giorno 13 maggio 2010 dall&#8217;Associazione &#8220;La gabbianella e altri animali&#8221; e che ha raccolto in poco tempo 6.000 firme.</p>
<p>Ciò significa che in caso di dichiarazione di adottabilità il bambino dovrebbe rima­nere <em>in primis</em> nella famiglia in cui già si trova. In caso invece di ritorno nella famiglia d&#8217;origine o di adozione in un&#8217;altra famiglia (la possibilità rimane aperta), il minore do­vrebbe poter mantenere un rapporto amichevole con le persone che sono state per lui preziose. Gli adulti che si vogliono bene si incontrano, si telefonano, si scrivono: perché mai i bambini non possono farlo? I bambini non sono proprietà privata di nes­suno, nemmeno dei loro genitori, e in quanto persone hanno diritto di vivere gli af­fetti che sentono profondamente.</p>
<p>Carla Forcolin</p>
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		<title>Perché vi invito a firmare la petizione, di Carla Forcolin</title>
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		<pubDate>Sat, 20 Mar 2010 16:14:13 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[Riporto qui una parte della mail ricevuta oggi: “sono un papà affidatario al secondo affido. Abbiamo un bambino di 10 mesi che è con noi da quando aveva 5 giorni. Due settimane fa si è concluso qui a xxxx il suo processo ed è stato decretato adottabile. Abbiamo fatto un tentativo di proporci per l&#8217;adozione [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Riporto qui una parte della mail ricevuta oggi:</p>
<p>“sono un papà affidatario al secondo affido.</p>
<p>Abbiamo un bambino di 10 mesi che è con noi da quando aveva 5 giorni.</p>
<p>Due settimane fa si è concluso qui a xxxx il suo processo ed è stato decretato adottabile. Abbiamo fatto un tentativo di proporci per l&#8217;adozione visto che sarebbe stata la cosa più naturale, ma pur esprimendo apprezzamento per il nostro operato, ci è stato risposto che questa non è la prassi è che sarebbe grave creare precedenti di famiglie affidatarie che diventano adottive.</p>
<p>Ora stiamo aspettando che gli trovino una famiglia adottiva. Più o meno dovremo aspettare ancora un mese.”</p>
<p>Così mi scrive un signore, senza far trapelare emozioni, con compostezza assoluta. A me vengono per l’ennesima volta i brividi, come quando al telefono, qualche giorno fa, una signora, dalla Sardegna, mi ha raccontato che ha dovuto lasciare una bimba, presa in casa a 40 giorni, in comunità a tre anni e mezzo.<span id="more-2355"></span> La bimba sapeva che avrebbe dovuto andare dalla madre naturale, che praticamente non conosceva e che temeva molto. Si disperava, si gettava a terra, sotto gli occhi degli operatori e di chi l’aveva cresciuta. Poi vedendo coloro che le erano stati accanto nella sua breve vita vicini (la mamma e il papà degli affetti) si è calmata e si è messa a giocare. Allora la psicologa ha chiesto ai genitori affidatari di uscire senza prendere il cappotto perché la bambina non capisse che se ne stavano andando…</p>
<p>Questi genitori affidatari hanno lasciato la bimba senza un saluto, costretti in qualche modo a tradire la sua fiducia, e di lei non hanno saputo più nulla.</p>
<p>Ma vi sembra umano e giusto?</p>
<p>L’Affidamento non è l’adozione, ma i bambini sono i bambini ed è nel loro “superiore interesse” che si lavora. Il piccolo di 10 mesi si è di certo attaccato alle persone che lo hanno cresciuto, la bimba di 3 anni e mezzo sa che la mamma non è colei che la nutre, la lava, la coccola, ride con lei e anche la sgrida, ma è con la donna con cui ha vissuto che ha imparato a provare degli affetti. Della madre naturale, che non ha visto che raramente nella vita (e che non sembra affatto interessata a stare con lei quando la vede) ha paura.</p>
<p>Eppure dovrà seguirla e perdere per sempre i contatti con la mamma affettiva.</p>
<p>Il bimbo piccolo, che nei suoi primi mesi ha di certo imparato a fare mille cose con mamma e papà affidatari, dovrà andare da altri genitori, non per ritornare alla famiglia biologica ma solo per rispettare un’interpretazione discutibilissima della legge.</p>
<p>I requisiti per l’affido e l’adozione sono diversi. Le aspettative teoriche riguardanti i due istituti anche, ma in pratica più della metà degli affidamenti sono altra cosa da ciò che teoria vorrebbe, lo sappiamo tutti. Per salvare l’idea originaria e affascinante dell’affidamento, dobbiamo permettere che i bambini perdano per legge dei bravi sostituti  genitoriali che potrebbero (e spesso vorrebbero) seguirli per la vita?</p>
<p>Diciamo la verità: non si permette il passaggio dall’affidamento all’adozione solo perché si teme l’aggiramento delle leggi. Altri problemi, come la necessità di proteggere la famiglia e il bambino da eventuali genitori naturali persecutori, attraverso l’allontanamento della famiglia adottiva dai parenti dell’adottato/a, o la differenza dei requisiti per poter adottare o prendere in affidamento, pur nella loro gravità, sono superabili, in moltissimi casi.</p>
<p>Se si fissa il principio della continuità degli affetti non solo per il bambino adottato ma anche per quello in affido, allora basta che si facciano acquisire alle coppie ed anche ai singles che accettino di diventare affidatari e non escludano a priori l’adozione, due idoneità (una all’affidamento ed una all’adozione). Anche i singles possono adottare anche oggi in casi particolari.</p>
<p>Con la doppia idoneità non si potranno accusare le persone che accolgono un bambino in affidamento di voler aggirare le leggi.</p>
<p>L’Affidamento è l’istituto dell’incertezza e non solo dell’accoglienza a tempo, per questo, per essere pronti ad ogni evenienza senza essere accusati di “imbrogliare” si potrebbero acquisire le due idoneità. Ma è evidente che basterebbe fare sempre quello che molti tribunali e giudici fanno ed altri non vogliono fare: prevedere a priori tutti i possibili sviluppi futuri delle cose e tutelare comunque il bambino ed i suoi affetti. La possibilità del passaggio dall’affidamento all’adozione esiste già e la legge la prevede.</p>
<p>Il bambino può essere adottato anche a prescindere dai requisiti di età e matrimonio, secondo l’art. 44 della legge 184/83, qualora abbia instaurato con alcune persone un rapporto stabile e duraturo nel tempo. Come si può stare in affidamento presso una famiglia e non instaurare un rapporto stabile e duraturo con i membri della stessa?</p>
<p>Se pensiamo che i bambini che vengono posti in affidamento si affezionano agli affidatari esattamente come i bambini posti in adozione, soprattutto se sono piccoli e non possono conoscere la differenza tra i due istituti, applichiamo anche a loro i sacri principi che applichiamo ai bambini adottati!  I principi per cui un bimbo una volta abbinato a qualcuno non può essere abbandonato di nuovo, non può sentirsi rifiutato, deve sapere la verità sulla sua nascita (raccontata in maniera a lui comprensibile) ha diritto alla stabilità di vita, ha diritto ad essere ascoltato.</p>
<p>Se si può evitare ad un essere umano di cambiare più volte famiglia per legge, lo si deve fare, a meno che non si vogliano fabbricare degli infelici.</p>
<p>E’ per questo che l’associazione “La gabbianella e altri animali” ha lanciato la petizione che si può firmare su questo sito.</p>
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		<title>GIORNALISTI, GIUDICI E LA NOSTRA PETIZIONE: ansie preventive</title>
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		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 15:04:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
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		<description><![CDATA[Il cocktail composto da giornalisti, giudici e la nostra petizione è una miscela esplosiva: i giornalisti, per necessità di mestiere, devono raccontare alla gente cose che fanno notizia o particolari di notizie che ancora non sono noti. I giudici sono tenuti, per deontologia professionale, a rispettare il segreto istruttorio dei casi di cui si devono [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Il cocktail composto da giornalisti, giudici e la nostra petizione è una miscela esplosiva: i giornalisti, per necessità di mestiere, devono raccontare alla gente cose che fanno notizia o particolari di notizie che ancora non sono noti. I giudici sono tenuti, per deontologia professionale, a rispettare il segreto istruttorio dei casi di cui si devono occupare e comunque la privacy della gente, e per fortuna, checché se ne dica, nella stragrande maggioranza dei casi, lo fanno. Noi, piccola associazione di volontariato, denunciamo un’interpretazione della legge sull’affido/adozione che danneggia in profondità i bambini. Lo facciamo perché sappiamo di molte vicende che hanno lacerato piccoli e grandi senza reale necessità; sappiamo di grandi dolori evitabili con l’accoglienza della nostra petizione e l’aggiunta di un paio di frasi ad un articolo della  legge attuale. Ma vogliamo denunciare il problema, non parlare dei casi particolari, magari già conclusisi, che ci hanno spinto a scendere in campo.<span id="more-2003"></span></p>
<p>Proponiamo di inserire nella legge, subito, due frasi su cui sono d’accordo in tantissimi, se non proprio tutti, mentre su di una grande riforma si scatenerebbero due visioni della famiglia, nascerebbero polemiche a non finire, integralismi, ideologie…  La legge che abbiamo è vecchiotta ma buona, se solo venisse applicata bene. La si può riformare, ma ci vuole tempo, non lo si può fare in fretta o sotto elezioni. Sulle modalità della sua attuazione si sta lavorando, ci sono dibattiti in merito che attraversano l’intero paese, forse le cose miglioreranno. </p>
<p>Ma torniamo al cocktail: se noi denunciamo il problema della gestione della fine dell’affidamento è perché veniamo sempre pungolati dalla realtà a seguire vicende in cui dei bambini sono costretti a cambiare famiglia, mentre stavano bene dov’erano. Non la cambiano per tornare nella loro, ma per andare in una terza famiglia, quella adottiva. La causa di questa incongruenza non è la cattiveria dei giudici, ma l’ambiguità della legge stessa che vorremmo fosse precisata. Senza far torto a nessuno, nello stato attuale delle cose, facendo magari prendere a molte coppie sia l’idoneità all’affidamento che all’adozione, o in altri modi “onesti” quando questa via non è praticabile, sarebbe possibile evitare ai bambini dolorosi passaggi di famiglia. Con poco si potrebbe stabilire che i loro affetti vanno rispettati.</p>
<p>I giornalisti, sempre pressati dal poco tempo a loro disposizione (più sono  bravi e famosi più sono di fretta) vogliono subito occuparsi dei “casi” al posto del problema. Da essi, infatti, il problema si capisce più facilmente. Ma anche i casi non sono una realtà lineare. Si legga il mio libro “Io non posso proteggerti”, dove mi sono sforzata di raccontare sotto assoluto anonimato delle storie complicatissime, per capirlo… ogni singola vicenda  riflette, più o meno, la complessità generale.</p>
<p>Al giornalista che ha poco tempo non si può spiegare molto, ma lui chiede informazioni su qualcosa che ha letto, che magari è già stato denunciato con qualche reticenza. Qualcosa di ciò che non si dovrebbe dire, nell’enfasi del discorso, sfugge, lui/lei scrive, qualche giudice che ha seguito in coscienza (anche con crisi di coscienza) riconosce le cose su cui ha lavorato e si offende. Tutti i giudici, che già vengono attaccati sempre e comunque sui giornali e in TV quotidianamente, si ritirano dal dialogo che l’associazione e le associazioni cercano di tenere aperto, feriti. La loro chiusura ci priva di un contributo essenziale. Ma la paura di offenderli ci impedisce di presentare al pubblico certe realtà, e i politici, non più stimolati dai mass-media,  ripongono il problema nel dimenticatoio.</p>
<p>Se non cambia qualcosa in merito torneranno a questa associazione casi disperati tra pochissimo.</p>
<p>Propongo che chi scrive di questi argomenti si documenti prima seriamente sulla complessità del problema (c’è chi lo fa), propongo che non si parli di casi ma delle circostanze che li determinano. Le storie, pur narrate, devono restare sotto anonimato assoluto. Di queste cose si deve discutere, ma lo si deve fare con grande umiltà.</p>
<p>Mi è capitato di criticare assistenti sociali che non avevano dato l’idoneità a delle coppie, ho visto le stesse ricorrere in appello, ottenerla e poi fare danni: avevano ragione le assistenti sociali che non potevano dire come mai avevano agito in un modo apparentemente sbagliato, avevo torto io. Sono diventata cauta, non amo i discorsi di chi sa tutto, non amo chi sbandiera la critica verso intere categorie, cerco di capire perché le cose non funzionano. Per capire ci vuole tempo e un briciolo di umiltà . Concediamocelo: i temi della nostra petizione sono delicatissimi.</p>
<p>Grazie a chi mi vorrà ascoltare.</p>
<p>Carla Forcolin</p>
<p>Venezia, 21 febbraio 2009</p>
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		<title>PETIZIONE: comunicato stampa dell&#8217;Anfaa</title>
		<link>http://www.lagabbianella.org/2010/02/17/petizione-comunicato-stampa-dellanfaa/</link>
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		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 18:42:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>redazione</dc:creator>
				<category><![CDATA[Petizione]]></category>
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		<description><![CDATA[L&#8217;Associazione nazionale famiglie adottive e affidatarie &#8211; ANFAA &#8211; condivide la petizione e ha inviato alla Gabbianella e ad altre associazioni il seguente comunicato stampa con precisazioni della Presidente, Donata Nova Micucci: COMUNICATO STAMPA: TUTELARE LA CONTINUITA’ AFFETTIVA DEI MINORI AFFIDATI DICHIARATI ADOTTABILI Apprezziamo e condividiamo la petizione presentata dall’Associazione LA GABBIANELLA E GLI ALTRI ANIMALI. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><p style="text-align: left;">L&#8217;Associazione nazionale famiglie adottive e affidatarie &#8211; <a title="ANFAA" href="http://www.anfaa.it/">ANFAA</a> &#8211; condivide la petizione e ha inviato alla Gabbianella e ad altre associazioni il seguente comunicato stampa con precisazioni della Presidente, Donata Nova Micucci:<span id="more-1939"></span></p>
<p><span style="text-decoration: underline;">COMUNICATO STAMPA</span>:</p>
<p><strong><em><span style="text-decoration: underline;">TUTELARE </span></em></strong><strong><em><span style="text-decoration: underline;">LA CONTINUITA</span></em></strong><strong><em><span style="text-decoration: underline;">’ AFFETTIVA DEI MINORI AFFIDATI </span></em></strong></p>
<p><strong><em><span style="text-decoration: underline;">DICHIARATI ADOTTABILI</span></em></strong></p>
<p>Apprezziamo e condividiamo la petizione presentata dall’Associazione <strong>LA GABBIANELLA E</strong><strong> GLI</strong><strong> ALTRI ANIMALI. A nostro parere, onde evitare un aggiramento della normativa in vigore, sarebbe utile specificare che questa petizione riguarda gli affidamenti familiari disposti dai </strong><strong>servizi sociali e</strong><strong>/o dal Tribunale per i Minorenni e che il minore affidato, se dichiarato in stato di adottabilità, ha diritto ad essere adottato con adozione legittimante e non ricorrendo impropriamente all’art. 44 comma d).</strong></p>
<p>Da anni l’ANFAA sostiene quanto esposto nella petizione: la stessa Circolare sugli affidamenti &#8220;a rischio giuridico di adozione&#8221;, proposta dall’Anfaa e  recepita dal Tribunale per i minorenni del Piemonte e Valle d’Aosta nel 1983, rispondeva a questa esigenza.</p>
<p>Inoltre vorremmo ricordare quanto riportato in proposito anche nel 2° Rapporto supplementare alle Nazioni Unite sul monitoraggio della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza in Italia: “<em>È inoltre importante, nell’interesse superiore del minore, che a conclusione dell’affidamento vengano individuate, caso per caso, modalità di passaggio e di mantenimento dei rapporti fra il minore e la famiglia che lo ha accolto, sia quando rientra nella sua famiglia d’origine, sia quando viene inserito in un’altra famiglia affidataria o adottiva o in una comunità. Si ritiene infatti, anche in base a recenti esperienze negative, che vada salvaguardata la continuità dei rapporti affettivi del minore e che debbano essere evitate interruzioni traumatiche. È di fondamentale importanza che sia sempre rigorosamente rispettato l’articolo 5 comma 1 ultima parte della legge citata, il quale dispone che «l’affidatario deve essere sentito nei procedimenti civili in materia di potestà, di affidamento e di adottabilità relativi al minore affidato». Tale norma nella pratica viene spesso disattesa o trascurata, in quanto la sua mancata applicazione non comporta purtroppo alcuna nullità sul piano processuale. Infatti la giurisprudenza ha più volte affermato che gli affidatari non sono parti processuali del procedimento. Tuttavia la loro audizione riveste un’importanza fondamentale per la valutazione dell’interesse del minore, e non dovrebbe mai essere omessa. Qualora <strong>il minore affidato sia successivamente dichiarato adottabile</strong> il Tribunale per i minorenni deve attentamente valutare il suo superiore interesse, e come prescritto dalla legge<sup>1</sup> il giudice minorile «in base alle indagini effettuate, sceglie tra le coppie che hanno presentato domanda quella maggiormente in grado di corrispondere alle esigenze del minore». Pertanto deve prendere in considerazione anche l’eventuale adozione da parte degli affidatari, se idonei e disponibili<sup>2</sup>”</em> (v. pg. 72 del Rapporto, reperibile sul sito: www. gruppocrc.net).</p>
<p>Nella relazione PRINCIPI FONDAMENTALI IN MATERIA DI ADOZIONE E DI AFFIDAMENTO FAMILIARE DI MINORI, che <a href="http://www.lagabbianella.org/wp09/wp-content/uploads/2010/02/Gosso1.pdf">alleghiamo</a>, tenuta da Pier Giorgio Gosso, giurista, Presidente Onorario Aggiunto della Corte di Cassazione e consigliere ANFAA, al Convegno di  Torino del 9 novembre scorso è stata proposta la seguente modifica legislativa dell’art. 4, comma 5 dell’attuale legge n. 184/1983:</p>
<p><span style="text-decoration: underline;">Art. 4, comma 5</span> (nuovo testo) “<strong>L’affidamento familiare cessa, con provvedimento della stessa autorità che lo ha disposto, valutato l’interesse del minore, quando sia venuta meno la situazione di difficoltà della famiglia d’origine che lo ha determinato, ovvero nel caso in cui la prosecuzione di esso rechi pregiudizio al minore. Cessa altresì  quando l’affidato viene dichiarato in stato di adottabilità. In quest’ ultimo caso il tribunale per i minorenni deve prioritariamente prendere in considerazione la disponibilità degli affidatari all’adozione e, in caso di loro impossibilità, deve comunque assicurare il passaggio graduale del minore alla nuova famiglia e l’eventuale mantenimento dei suoi rapporti con gli stessi</strong>”.<strong> </strong></p>
<p><strong>CONFERMIAMO </strong><strong>LA DISPONIBILITÀ DELL</strong><strong>’</strong><strong>ANFAA</strong><strong> A SOSTENERE QUANTO ESPOSTO </strong><strong>NELLA VOSTRA PETIZIONE,  ANCHE IN SEDE PARLAMENTARE, PER  TUTELARE </strong><strong></strong><strong>LA CONTINUITA</strong><strong>’  AFFETTIVA DEI MINORI AFFIDATI DICHIARATI ADOTTABILI.</strong></p>
<p>La presidente Anfaa</p>
<p>Donata Nova Micucci                                                                                                                                          Torino, 16 febbraio 2010</p>
<hr size="1" /><sup>1</sup> Legge 184/1983, articolo 22, comma 5.</p>
<p><sup>2</sup> Si veda in merito il saggio di A. La Spina, dal titolo “Il collocamento temporaneo del minore presso una famiglia”, in <em>Famiglia e Diritto</em>, 2009, n. 7, pagina 719, in cui si evidenzia che: <em>«Il fatto che il minore, temporaneamente collocato presso una famiglia, di regola seguiti a mantenere rapporti con la famiglia d’origine, potrebbe suscitare qualche perplessità circa la convertibilità di questa forma di affidamento in quello preadottivo; inevitabilmente infatti, la famiglia d’origine sarà sempre a conoscenza del luogo ove il minore si trovi. Invero, nonostante i dubbi manifestati da isolata giurisprudenza, pare potersi ritenere che, in ossequio ai principi ispiratori dell’intera disciplina, salvo che tale circostanza non si dimostri, nel caso specifico, di grave </em>pregiudizio<em> per il minore, debba senz’altro prevalere il superiore interesse dello stesso a vedere assicurata la sua normale crescita in una famiglia affettuosa e accogliente. Pertanto, anche in linea con la tendenza degli altri paesi a guardare con favore alle adozioni c.d. aperte (che mantengono rapporti di fatto tra i minori e le famiglie d’origine post adozione), pare potersi concludere che, qualora si accerti che l’adozione risponde al superiore interesse del minore, non osta alla dichiarazione di adozione a favore della famiglia destinataria dell’affidamento c.d. a rischio giuridico il fatto che questa sia nota alla famiglia d’origine».</em></p>
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		<title>Adozione e affidamento familiare a lungo termine. Riflessioni e proposte &#8220;dalla parte dei minori&#8221;. Convegno Nazionale a Torino lunedì 9 novembre 2009</title>
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		<pubDate>Fri, 02 Oct 2009 08:56:46 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[Il convegno, organizzato da Anfaa (Associazione nazionale famiglie adottive e affidatarie) con il patrocinio della Regione Piemonte e la collaborazione della Fondazione Promozione Sociale Onlus e di Prospettive assistenziali, si terrà presso il Centro Incontri Regione Piemonte, Corso Stati Uniti 23, Torino. La partecipazione è gratuita, ma è indispensabile iscriversi in anticipo presso la segreteria Anfaa, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="size-full wp-image-783 alignleft" style="margin-top: 5px; margin-bottom: 5px; margin-right: 10px;" src="http://www.lagabbianella.org/wp09/wp-content/uploads/2009/10/Convegno-Torino.jpg" alt="" width="158" height="162" /></p>
<p>Il convegno, organizzato da Anfaa (Associazione nazionale famiglie adottive e affidatarie) con il patrocinio della Regione Piemonte e la collaborazione della Fondazione Promozione Sociale Onlus e di Prospettive assistenziali, si terrà presso il Centro Incontri Regione Piemonte, Corso Stati Uniti 23, Torino.</p>
<p>La partecipazione è gratuita, ma è indispensabile iscriversi in anticipo presso la segreteria Anfaa, telefonando (011 8122327), inviando un fax (011 8122595) o scrivendo una e-mail (<a href="mailto:segreteria@anfaa.it">segreteria@anfaa.it</a>).</p>
<p>Per saperne di più, <a href="http://www.lagabbianella.org/wp09/wp-content/uploads/2009/10/torino_09112009.pdf">qui</a> trovi il programma dell&#8217;iniziativa.</p>
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		<title>Affido: come prevenire e curare lacerazioni inutili e dolorose</title>
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		<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 18:10:29 +0000</pubDate>
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		<description><![CDATA[Puoi leggere questo articolo della presidente della nostra associazione, Carla Forcolin, nel sito della Fondazione Alessandra Graziottin per la cura del dolore nella donna &#8211; onlus. Si ringrazia la Fondazione Alessandra Graziottin per avere autorizzato il collegamento.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Puoi leggere questo articolo della presidente della nostra associazione, Carla Forcolin, nel <a href="http://www.fondazionegraziottin.org/it/articolo.php?EW_CHILD=12638">sito della Fondazione Alessandra Graziottin per la cura del dolore nella donna &#8211; onlus.</a></p>
<p>Si ringrazia la Fondazione Alessandra Graziottin per avere autorizzato il collegamento.</p>
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