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PETIZIONE: intervista a Carla Forcolin lunedì 15 marzo, a Quasilesette, su Rai 2

venerdì 12 marzo 2010

Le problematiche della conclusione dell’affidamento (trattate nel libro Io non posso proteggerti. Quando l’affido finisce: testimonianze e proposte perché gli affetti possano continuare) e la petizione saranno oggetto di un’intervista alla presidente della “Gabbianella”,  Carla Forcolin, in onda lunedì prossimo, 15 marzo, pochi minuti prima delle 7 (di mattina), a Quasilesette, su Rai 2.

…  è un’ottima occasione per saperne di più!

A proposito della petizione: storia di Beatrice, di Lucrezia Mollica

sabato 6 marzo 2010

L’avv. Lucrezia Mollica, che si occupa di diritto di famiglia e minorile a Milano, ci ha inviato questa storia e alcune note che vogliamo condividere con voi:

Beatrice aspettava Gesù Bambino.

Era il suo primo vero Natale.

Il Natale precedente, a otto mesi, aveva goduto, inconsapevole, del clima di festa che la circondava e si era deliziata con i nastri d’oro, le carte lucide e i fiocchi d’argento. Per nulla interessata  al contenuto dei pacchetti, i suoi compresi.

Ma ormai aveva ben 18 mesi!  E capiva tutto, eccome se capiva. Anzi a dirla tutta si sentiva la protagonista di quel Natale e di quei giorni d’attesa: parlava, camminava, giocava… Eh si, questa volta avrebbe ammirato nastri d’oro carte lucide e fiocchi d’argento, ma subito si sarebbe messa a giocare con i giochi nuovi insieme ai fratelli.

Ma non andò così.

Pochi giorni prima di quell’attesissimo 25 dicembre, mentre ancora “i grandi” correvano, impacchettavano,  nascondevano  pacchetti misteriosi ecco che  Beatrice fu condotta in un asilo dove la attendevano un signore e una signora che le sorrisero e rimasero un po’ con lei.

“Mah, avrà pensato, farà parte  del mistero di questa festa che chiamano Natale, i grandi mi stanno nascondendo tante cose…”

Beatrice dormì male quella notte.

E il mattino dopo successe una cosa molto  brutta.

Beatrice non capì bene: la riportarono da quei signori poi a un certo punto ci fu una gran confusione. Sentì la nonna gridare.

Beatrice non capì bene:  si ritrovò su una macchina e c’erano degli uomini in divisa. Andarono lontano in una casa nuova, forse la casa di quel signore e di quella signora.

Beatrice non capì bene: ma dov’era la sua casa? La mamma, il papà? Non le volevano più bene? Ma se non la volevano più perché almeno non le avevano lasciato le sue cose? Solo il cagnolino di peluche che aveva con sé quel mattino le teneva compagnia in quella  brutta avventura.

Beatrice non capì bene: ma chi le avrebbe cantato la ninna nanna? Se era uno scherzo era durato fin troppo! Dove si erano nascosti tutti ? E il Natale?

Il Natale arrivò. Arrivarono anche tanti bei regali.

Beatrice pensò di aver capito: mamma , papà, nonna, i fratelli non la volevano più. Il Natale, le luci i canti… era stato tutto un imbroglio.  L’avevano lasciata andar via da sola, dopo tante promesse! E senza neppure spiegare a quei  signori che a lei piace di più la pappa dolce di quella salata, che odia la banana schiacciata e che per dormire deve stringere forte la gonna della mamma… E ora ecco questi due signori che si fanno chiamare mamma e papà.

Beatrice pensò di aver capito e buttò in un angolo il cagnolino di peluche che non aveva mai abbandonato.


Grazie! Grazie davvero “ai mille” che hanno sottoscritto la petizione.

Vi chiedo uno sforzo ancora: andiamo avanti, non ci stanchiamo: chiediamo ancora tante sottoscrizioni.

Ho seguito come avvocato l’incredibile vicenda di Beatrice e altre ancora. Ogni volta penso sia l’ultima; alcuni Tribunali, alcuni terapeuti hanno capito. Ma non tutti: c’è ancora chi pensa che il bimbo debba elaborare il lutto, senza che ci sia un morto!!!

Dico Grazie ad Alessandra Graziottin per la bravura e l’impegno, dico grazie ad Elisa Ceccarelli per i suoi preziosi suggerimenti, dico grazie a Francesco Pisano, che guarda troppo avanti. Accontentiamoci per ora di questa piccola-grande modifica. MA cerchiamo davvero di ottenere il risultato concreto. Anche per il sorriso di un solo bambino, sarà valsa la pena!

Andiamo avanti!!

E, ovviamente, grazie e avanti così alla nostra Carla.

Un abbraccio

Lucrezia

GIORNALISTI, GIUDICI E LA NOSTRA PETIZIONE: ansie preventive

domenica 21 febbraio 2010

Il cocktail composto da giornalisti, giudici e la nostra petizione è una miscela esplosiva: i giornalisti, per necessità di mestiere, devono raccontare alla gente cose che fanno notizia o particolari di notizie che ancora non sono noti. I giudici sono tenuti, per deontologia professionale, a rispettare il segreto istruttorio dei casi di cui si devono occupare e comunque la privacy della gente, e per fortuna, checché se ne dica, nella stragrande maggioranza dei casi, lo fanno. Noi, piccola associazione di volontariato, denunciamo un’interpretazione della legge sull’affido/adozione che danneggia in profondità i bambini. Lo facciamo perché sappiamo di molte vicende che hanno lacerato piccoli e grandi senza reale necessità; sappiamo di grandi dolori evitabili con l’accoglienza della nostra petizione e l’aggiunta di un paio di frasi ad un articolo della  legge attuale. Ma vogliamo denunciare il problema, non parlare dei casi particolari, magari già conclusisi, che ci hanno spinto a scendere in campo.

Proponiamo di inserire nella legge, subito, due frasi su cui sono d’accordo in tantissimi, se non proprio tutti, mentre su di una grande riforma si scatenerebbero due visioni della famiglia, nascerebbero polemiche a non finire, integralismi, ideologie…  La legge che abbiamo è vecchiotta ma buona, se solo venisse applicata bene. La si può riformare, ma ci vuole tempo, non lo si può fare in fretta o sotto elezioni. Sulle modalità della sua attuazione si sta lavorando, ci sono dibattiti in merito che attraversano l’intero paese, forse le cose miglioreranno. 

Ma torniamo al cocktail: se noi denunciamo il problema della gestione della fine dell’affidamento è perché veniamo sempre pungolati dalla realtà a seguire vicende in cui dei bambini sono costretti a cambiare famiglia, mentre stavano bene dov’erano. Non la cambiano per tornare nella loro, ma per andare in una terza famiglia, quella adottiva. La causa di questa incongruenza non è la cattiveria dei giudici, ma l’ambiguità della legge stessa che vorremmo fosse precisata. Senza far torto a nessuno, nello stato attuale delle cose, facendo magari prendere a molte coppie sia l’idoneità all’affidamento che all’adozione, o in altri modi “onesti” quando questa via non è praticabile, sarebbe possibile evitare ai bambini dolorosi passaggi di famiglia. Con poco si potrebbe stabilire che i loro affetti vanno rispettati.

I giornalisti, sempre pressati dal poco tempo a loro disposizione (più sono  bravi e famosi più sono di fretta) vogliono subito occuparsi dei “casi” al posto del problema. Da essi, infatti, il problema si capisce più facilmente. Ma anche i casi non sono una realtà lineare. Si legga il mio libro “Io non posso proteggerti”, dove mi sono sforzata di raccontare sotto assoluto anonimato delle storie complicatissime, per capirlo… ogni singola vicenda  riflette, più o meno, la complessità generale.

Al giornalista che ha poco tempo non si può spiegare molto, ma lui chiede informazioni su qualcosa che ha letto, che magari è già stato denunciato con qualche reticenza. Qualcosa di ciò che non si dovrebbe dire, nell’enfasi del discorso, sfugge, lui/lei scrive, qualche giudice che ha seguito in coscienza (anche con crisi di coscienza) riconosce le cose su cui ha lavorato e si offende. Tutti i giudici, che già vengono attaccati sempre e comunque sui giornali e in TV quotidianamente, si ritirano dal dialogo che l’associazione e le associazioni cercano di tenere aperto, feriti. La loro chiusura ci priva di un contributo essenziale. Ma la paura di offenderli ci impedisce di presentare al pubblico certe realtà, e i politici, non più stimolati dai mass-media,  ripongono il problema nel dimenticatoio.

Se non cambia qualcosa in merito torneranno a questa associazione casi disperati tra pochissimo.

Propongo che chi scrive di questi argomenti si documenti prima seriamente sulla complessità del problema (c’è chi lo fa), propongo che non si parli di casi ma delle circostanze che li determinano. Le storie, pur narrate, devono restare sotto anonimato assoluto. Di queste cose si deve discutere, ma lo si deve fare con grande umiltà.

Mi è capitato di criticare assistenti sociali che non avevano dato l’idoneità a delle coppie, ho visto le stesse ricorrere in appello, ottenerla e poi fare danni: avevano ragione le assistenti sociali che non potevano dire come mai avevano agito in un modo apparentemente sbagliato, avevo torto io. Sono diventata cauta, non amo i discorsi di chi sa tutto, non amo chi sbandiera la critica verso intere categorie, cerco di capire perché le cose non funzionano. Per capire ci vuole tempo e un briciolo di umiltà . Concediamocelo: i temi della nostra petizione sono delicatissimi.

Grazie a chi mi vorrà ascoltare.

Carla Forcolin

Venezia, 21 febbraio 2009

PETIZIONE: COMUNICATO STAMPA DELL’ANFAA

mercoledì 17 febbraio 2010

L’Associazione nazionale famiglie adottive e affidatarie – ANFAA- condivide la petizione e ha inviato alla Gabbianella e ad altre associazioni il seguente comunicato stampa con precisazioni della Presidente, Donata Nova Micucci:

 

COMUNICATO STAMPA:

 TUTELARE LA CONTINUITA’ AFFETTIVA DEI MINORI AFFIDATI

DICHIARATI ADOTTABILI

Apprezziamo e condividiamo la petizione presentata dall’Associazione LA GABBIANELLA E GLI ALTRI ANIMALI. A nostro parere, onde evitare un aggiramento della normativa in vigore, sarebbe utile specificare che questa petizione riguarda gli affidamenti familiari disposti dai servizi sociali e/o dal Tribunale per i Minorenni e che il minore affidato, se dichiarato in stato di adottabilità, ha diritto ad essere adottato con adozione legittimante e non ricorrendo impropriamente all’art. 44 comma d).

Da anni l’ANFAA sostiene quanto esposto nella petizione: la stessa Circolare sugli affidamenti “a rischio giuridico di adozione”, proposta dall’Anfaa e  recepita dal Tribunale per i minorenni del Piemonte e Valle d’Aosta nel 1983, rispondeva a questa esigenza.

Inoltre vorremmo ricordare quanto riportato in proposito anche nel 2° Rapporto supplementare alle Nazioni Unite sul monitoraggio della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza in Italia: “È inoltre importante, nell’interesse superiore del minore, che a conclusione dell’affidamento vengano individuate, caso per caso, modalità di passaggio e di mantenimento dei rapporti fra il minore e la famiglia che lo ha accolto, sia quando rientra nella sua famiglia d’origine, sia quando viene inserito in un’altra famiglia affidataria o adottiva o in una comunità. Si ritiene infatti, anche in base a recenti esperienze negative, che vada salvaguardata la continuità dei rapporti affettivi del minore e che debbano essere evitate interruzioni traumatiche. È di fondamentale importanza che sia sempre rigorosamente rispettato l’articolo 5 comma 1 ultima parte della legge citata, il quale dispone che «l’affidatario deve essere sentito nei procedimenti civili in materia di potestà, di affidamento e di adottabilità relativi al minore affidato». Tale norma nella pratica viene spesso disattesa o trascurata, in quanto la sua mancata applicazione non comporta purtroppo alcuna nullità sul piano processuale. Infatti la giurisprudenza ha più volte affermato che gli affidatari non sono parti processuali del procedimento. Tuttavia la loro audizione riveste un’importanza fondamentale per la valutazione dell’interesse del minore, e non dovrebbe mai essere omessa. Qualora il minore affidato sia successivamente dichiarato adottabile il Tribunale per i minorenni deve attentamente valutare il suo superiore interesse, e come prescritto dalla legge1 il giudice minorile «in base alle indagini effettuate, sceglie tra le coppie che hanno presentato domanda quella maggiormente in grado di corrispondere alle esigenze del minore». Pertanto deve prendere in considerazione anche l’eventuale adozione da parte degli affidatari, se idonei e disponibili2 (v. pg. 72 del Rapporto, reperibile sul sito: www. gruppocrc.net).

Nella relazione PRINCIPI FONDAMENTALI IN MATERIA DI ADOZIONE E DI AFFIDAMENTO FAMILIARE DI MINORI, che alleghiamo, tenuta da Pier Giorgio Gosso, giurista, Presidente Onorario Aggiunto della Corte di Cassazione e consigliere ANFAA, al Convegno di  Torino del 9 novembre scorso è stata proposta la seguente modifica legislativa dell’art. 4, comma 5 dell’attuale legge n. 184/1983:

Art. 4, comma 5  (nuovo testo) “L’affidamento familiare cessa, con provvedimento della stessa autorità che lo ha disposto, valutato l’interesse del minore, quando sia venuta meno la situazione di difficoltà della famiglia d’origine che lo ha determinato, ovvero nel caso in cui la prosecuzione di esso rechi pregiudizio al minore. Cessa altresì  quando l’affidato viene dichiarato in stato di adottabilità. In quest’ ultimo caso il tribunale per i minorenni deve prioritariamente prendere in considerazione la disponibilità degli affidatari all’adozione e, in caso di loro impossibilità, deve comunque assicurare il passaggio graduale del minore alla nuova famiglia e l’eventuale mantenimento dei suoi rapporti con gli stessi”.

CONFERMIAMO LA DISPONIBILITÀ DELLANFAA A SOSTENERE QUANTO ESPOSTO  NELLA VOSTRA PETIZIONE,  ANCHE IN SEDE PARLAMENTARE, PER  TUTELARE  LA CONTINUITA’  AFFETTIVA DEI MINORI AFFIDATI DICHIARATI ADOTTABILI.

La presidente Anfaa

Donata Nova Micucci                                                                                                                                          Torino, 16 febbraio 2010

 


1 Legge 184/1983, articolo 22, comma 5.

2 Si veda in merito il saggio di A. La Spina, dal titolo “Il collocamento temporaneo del minore presso una famiglia”, in Famiglia e Diritto, 2009, n. 7, pagina 719, in cui si evidenzia che: «Il fatto che il minore, temporaneamente collocato presso una famiglia, di regola seguiti a mantenere rapporti con la famiglia d’origine, potrebbe suscitare qualche perplessità circa la convertibilità di questa forma di affidamento in quello preadottivo; inevitabilmente infatti, la famiglia d’origine sarà sempre a conoscenza del luogo ove il minore si trovi. Invero, nonostante i dubbi manifestati da isolata giurisprudenza, pare potersi ritenere che, in ossequio ai principi ispiratori dell’intera disciplina, salvo che tale circostanza non si dimostri, nel caso specifico, di grave pregiudizio per il minore, debba senz’altro prevalere il superiore interesse dello stesso a vedere assicurata la sua normale crescita in una famiglia affettuosa e accogliente. Pertanto, anche in linea con la tendenza degli altri paesi a guardare con favore alle adozioni c.d. aperte (che mantengono rapporti di fatto tra i minori e le famiglie d’origine post adozione), pare potersi concludere che, qualora si accerti che l’adozione risponde al superiore interesse del minore, non osta alla dichiarazione di adozione a favore della famiglia destinataria dell’affidamento c.d. a rischio giuridico il fatto che questa sia nota alla famiglia d’origine».

Affido: come prevenire e curare lacerazioni inutili e dolorose

lunedì 28 settembre 2009

Puoi leggere questo articolo della presidente della nostra associazione, Carla Forcolin, nel sito della Fondazione Alessandra Graziottin per la cura del dolore nella donna – onlus.

Si ringrazia la Fondazione Alessandra Graziottin per avere autorizzato il collegamento.