STORIA DI A.

 

Ci sono case-famiglia che in realtà sono piccoli istituti in cui il personale si turna ogni sei ore. Ci sono case-famiglia (poche) in cui i titolari della struttura vivono davvero con i bambini ospitati e dove i titolari sono in origine una normale coppia di sposi con figli o senza. La casa-famiglia di A. è una famiglia normale e aperta, con ben cinque figli naturali, che per undici anni ha accolto in affidamento dei bambini, accompagnandoli poi verso altre famiglie adottive o nella loro stessa famiglia naturale. Questa casa-famiglia in teoria è la situazione ideale per accogliere qualcuno in affido: ambiente familiare e professionalità insieme.

 

Nel luglio 2006 arrivarono nella casa-famiglia tre fratellini rispettivamente di tre anni e mezzo, 15 mesi e 50 giorni. I bambini, pur rivelando clinicamente ritardi evolutivi e disturbi neurologici (positività encefalica all’epilessia), anche per cause di tipo congenito, si integrarono subito nel tessuto familiare. Fu così che, dopo circa un anno dal loro arrivo, la famiglia che li aveva accolti si offrì al Tribunale dei Minori come coppia affidataria disposta ad un affido pre-adottivo per la più piccola, ma non ottenne risposta. Invece, due anni e mezzo dopo, la casa-famiglia ricevette il decreto di adottabilità relativo ai tre fratellini.  Arriviamo così ai nostri giorni.

 

La coppia residente in casa-famiglia, appena ricevuto il decreto di adattabilità, chiede un incontro con la giudice che segue i bambini, per proporsi con maggior forza come coppia adottiva. La risposta del Tribunale dei Minori è di tipo burocratico: “Presentate domanda d’adozione ai sensi dell’art. 44 lettera D”. Quattro mesi dopo la coppia viene convocata da tre giudici onorari, tra cui due che si sarebbero dovuti occupare dell’abbinamento tra la bambina e la sua famiglia adottiva. Questi esprimono parere favorevole alla richiesta ricevuta dalla coppia che gestisce la casa-famiglia, ma precisano che ogni cosa sarebbe poi dipesa dalla volontà del magistrato togato.

 

Nessuno quindi dà risposta definitiva alla loro domanda, ma circa un mese dopo questo incontro tre famiglie adottive già abbinate ai bambini telefonano a casa-famiglia, senza preavvisi ufficiali di nessun tipo, per cominciare a conoscere i piccoli. Le coppie abbinate ai maschietti vengono accolte bene dagli stessi, mentre da subito compaiono difficoltà con la coppia individuata per la più piccina, soprattutto in relazione alla figura femminile. Se ne accorge anche il servizio sociale affidatario, che chiede un colloquio con la giudice, ma non ottiene alcuna risposta.

 

A questo punto verranno inviate al Tribunale in questione varie relazioni sull’andamento degli abbinamenti e altre istanze da parte sia della casa-famiglia (attraverso il suo supervisore, che fa istanza di perizia sulla bambina), sia del Servizio Sociale Affidatario, sia del Servizio Materno Infantile, sezione salute mentale della ASL locale. Anche il Tutore dei 3 minori chiede in settembre che venga valutata la bambina nel suo rapporto con la coppia che l’ha cresciuta e che vengano valutate le conseguenze della separazione dall’ambiente in cui è cresciuta per andare in una famiglia con cui non sembra sia stato fatto un abbinamento felice. Nemmeno il Tutore avrà risposta.

 

In quello stesso periodo la casa-famiglia richiede una consulenza ad un neuropsichiatra già perito del tribunale (che non conosceva prima né la casa-famiglia né la bambina), che depositerà una sentenza il 14 ottobre, in cui si schiera decisamente perché la bambina non lasci la casa in cui è cresciuta. Unitamente a questa perizia, la casa-famiglia deposita una nuova proposta, intesa come male minore, in cui chiede che la bambina, se non potrà rimanere dove già si trova, sia inserita nella famiglia di uno dei fratellini, dove la coppia adottiva appare disponibile e adeguata, e dove la bambina troverebbe almeno il fratello.

 

La risposta del Tribunale dei Minori è un decreto in cui si ordina che la bambina si trasferisca entro il 12 novembre presso la coppia già stabilita dal Tribunale. Non c’è nel decreto ombra di considerazione verso le comunicazioni presentate al Tribunale dei Minori da vari interlocutori ufficiali.