Finalmente si affronta un problema da troppo tempo ignorato: la conclusione degli affidamenti

 

L’affidamento non è la risoluzione per tutti i problemi dei bambini e ragazzi che vivono in famiglie fragili. Prima di tutto queste famiglie vanno sostenute e aiutate a tenersi i loro figli. Se però i bambini nati in famiglie incapaci di cure genitoriali devono essere trascurati, maltrattati al punto di non ricevere le cure essenziali e un briciolo di affetto, se devono venire nella mente dei genitori dopo la dose di eroina e gli sforzi per procurarsela o simili, devono essere posti in adozione. Certo, prima di dichiarare lo stato di abbandono bisogna tentare di recuperare la famiglia, disintossicare ad esempio i genitori tossicodipendenti o alcoolisti, obiettivo per  il cui raggiungimento i tempi sono incerti. E’ qui che scatta la possibilità di porre un bambino bisognoso di cure in affidamento. Se non lo si pone in affidamento rimane solo la comunità, più o meno grande, più o meno attenta a lui, ovviamente meno calda di una famiglia dove l’affetto è personalizzato e il bimbo si sente importante e amato e può crescere armoniosamente.

 

L’affidamento permette di dare al bambino una famiglia sostitutiva per il tempo necessario a capire se i genitori sono recuperabili, dovrebbe non durare più di due anni. Nel 57% dei casi in Italia dura più di questo tempo e ciò significa che o i giudici non si assumono la responsabilità di decidere lo stato di adottabilità dei bambini in tempi ragionevoli o che mancano proprio gli elementi per fare scelte sensate (i genitori magari fanno un percorso di crescita, poi regrediscono…).

 

La nostra attuale legge si rivela inadeguata: l’affidamento e all’adozione come sono intesi oggi non bastano e le nostre comunità sono piene di bambini senza famiglia.

La vera priorità è quella di dare una famiglia a chi non ce l’ha. Il bambino in affidamento però, non può essere trattato come un pacco postale che si spedisce da una famiglia all’altra come se non avesse sentimenti e affetti, come ancora accade quando un piccolo, posto magari dalla nascita in una famiglia affidataria vi cresce, vi sta bene, si sente amato e poi deve traslocare per andare in una famiglia adottiva.

 

L’affidamento deve durare poco, ma se dura tanto di più del previsto è perché il nostro sistema giuridico e i tempi dei servizi e dei tribunali sono quelli che sono, è perché si tratta di lavorare su problemi oggettivamente complessi e difficili, il cui esito spesso è imprevedibile.

 

Meglio sarebbe che i bambini piccoli posti in affidamento venissero in molti casi già sistemati invece in adozioni a rischio giuridico, presso famiglie disposte ad accoglierli più per aiutarli che per appropriarsene. Ma se nessuno ci pensa o queste famiglie scarseggiano, la nostra legge prevede (art. 44 legge 184/83) un’adozione nei casi particolari, che va attuata e che serve appunto a tutelare gli affetti e la stabilità psicologica dei bambini. Si parla di casi particolari, non di regola. Ha ragione chi afferma che l’applicazione regolare dell’art. 44 snaturerebbe sia l’istituto dell’affidamento che quello dell’adozione, ma ciò avviene proprio perché la legge ora è inadeguata a coprire quelle situazioni che finiscono per diventare affidamenti “sine die”. Bisogna lavorare con più attenzione sia alla salvaguardia (non a spese del bambino) della famiglia d’origine, sia alla dichiarazione di stato di abbandono a poca distanza dalla nascita del bambino, che deve passare la sua prima infanzia a contatto di un buon sostituto materno e non in una comunità. Se ciò non è possibile, allo stato attuale delle cose abbiamo solo un grande faro a portare luce su questioni complesse e su diversi diritti che confliggono: il superiore interesse del minore. E’ l’unica cosa chiara.

 

 Un bambino cresciuto presso una famiglia affidataria nella prima parte della vita è seriamente compromesso psicologicamente quando viene costretto a cambiare genitori, fratelli, affetti, casa. Il suo superiore interesse è quello di venire adottato da chi lo ha accolto solo in affidamento. Poco conta che ci siano altri genitori in attesa di adozione e che ne abbiano i requisiti: è quel bambino che conta, non la voglia di genitorialità dei grandi. Se quel bambino, già abbandonato dalla madre, ha instaurato un buon rapporto con la nuova famiglia ha diritto alla continuità degli affetti. La moderna giurisprudenza dice che i minori vanno ascoltati. Si osservi un bambino piccolo per capire dove sta bene e gli si permetta di crescere sereno!

 

Quando la potestà genitoriale viene assunta dal tribunale per i minorenni o da altra autorità dal tribunale delegata, questa diviene il genitore del bambino e deve fare il suo bene. Non può lacerarlo. Già il biblico re Salomone lo aveva capito: il suo ammaestramento è ancora attuale.

 

Meglio una famiglia di una comunità, meglio trasformare un affidamento in adozione che creare dei bambini traumatizzati, ma la soluzione ideale al problema è una revisione della legge 149/01 che la renda almeno parzialmente esigibile e la chiarisca eliminandone i lati ambigui: affido ed adozione possono in qualche caso sovrapporsi (già lo si fa spesso) ? Se non si vuole che chi non ha i requisiti per adottare finisca per farlo attraverso l’affido, si rivedano i requisiti o si precisi che il rapporto instauratosi nell’affido vale di più, compatibilmente con il buon senso, dell’età degli affidatari o del loro stato civile e che comunque il  superiore interesse del minore si ottiene anche e soprattutto dando stabilità alla sua vita e tutelando  i suoi legami affettivi.  

 

Carla Forcolin