Adozione e diritto del bambino di mantenere i pregressi rapporti
significativi
Elisa Ceccarelli già Presidente del Tribunale per i Minorenni
dell’Emilia Romagna
Destano
particolare allarme e doloroso sconcerto, specie nel mondo del volontariato
dedicato all’affidamento familiare, alcune situazioni in cui bambini piccoli,
dopo aver vissuto la maggior parte della loro breve vita con una famiglia a cui
sono stati affidati dai servizi sociali, vengono dichiarati adottabili e per
questo trasferiti in una famiglia diversa scelta tra quelle idonee
all’adozione. A volte il trasferimento avviene in modo drastico, altre volte è
graduale, ma poi è molto difficile che venga mantenuto un rapporto tra il
bambino e coloro con i quali ha vissuto e che lo hanno cresciuto per periodi
spesso lunghi .
Per segnalare la gravità di queste vicende e la dannosità per il sano sviluppo personale dei piccoli
protagonisti sono intervenuti operatori e studiosi di psicologia infantile che
hanno sottolineato come le separazioni e gli abbandoni siano tanto più gravi
quanto più sono precoci, sfatando così il pericoloso luogo comune per cui i
bambini nei primi mesi e anni di vita sarebbero meno sensibili ai legami con
gli adulti di riferimento, che sarebbero quindi facilmente sostituibili. Le
decisioni che spezzano i legami
affettivi, con irrimediabili ferite, deriverebbero secondo questi autori dal
fatto che i giudici sarebbero tenuti ad applicare una legge troppo rigida, non adattabile ai bisogni affettivi dei bambini [1].
E’ bene
invece chiarire che la legge sull’adozione e l’affidamento familiare (legge n. 184/1983 come modificata dalla
legge n. 149/2001) non impone né giustifica provvedimenti di questo genere, ma
anzi, se ben interpretata, offre ai giudici vari strumenti adatti a garantire
ai bambini la continuità necessaria alla loro crescita.
Non è
quindi il caso di modificare la legge, che ha dato buona prova in quasi
vent’anni di applicazione, ma soltanto di integrarla con indicazioni più
precise, che di seguito si cercherà di formulare, allo scopo di favorire una
interpretazione più adeguata alle necessità dei singoli casi.
1) Il collocamento a
rischio giudiziario nel corso del procedimento di adottabilità
Quando un bambino deve essere allontanato dalla sua famiglia,
ritenuta nociva per lui e della quale è in corso la valutazione ai fini
dell’accertamento dell’abbandono, l’art. 10, 3° c. della legge 184/83 (non
modificato dalla legge 149/2001) prevede che il tribunale può disporre il
“collocamento temporaneo presso una famiglia”.
Da questa disposizione è derivato, in via interpretativa, il
cosiddetto “collocamento a rischio giudiziario”, che alcuni tribunali
dispongono scegliendo la coppia più adatta al bambino tra quelle che hanno i
requisiti per una sua eventuale adozione, ma che sono anche in grado di
accettare il rischio di non poterlo tenere definitivamente con sé se invece,
all’esito del procedimento, non potrà essere adottato.
Per disporre questo provvedimento il
tribunale deve preliminarmente effettuare una rigorosa valutazione circa la
probabilità che il procedimento si concluda con una dichiarazione di
adottabilità, in modo da procedere solo quando, in base alle risultanze
processuali, il rischio può ritenersi limitato.
Durante il collocamento “a rischio” è
opportuno adottare le necessarie cautele perché gli eventuali rapporti tra il
bambino e i genitori di nascita avvengano con modalità che non comportino un
contatto indiscriminato con la famiglia affidataria, ma si svolgano in un luogo
neutro. Questa precauzione è necessaria per evitare che, una volta dichiarata
l’adottabilità, vi possano essere interferenze da parte di familiari che
manifestano atteggiamenti aggressivi o violenti.
2) La segretezza dell’adozione non può
prevalere sull’interesse del minore
Anche
quando, all’inizio del procedimento, non appare probabile che si possa arrivare
ad una dichiarazione di adottabilità accade che si ricorra ad un affidamento familiare
per un certo periodo nel quale si verificano contatti non solo del bambino ma
anche degli affidatari, con i genitori. Per esempio se si tratta di ragazze
madri in difficoltà, l’affidamento può riguardare il bambino con la sua mamma
che però, col passar del tempo, non riesce a farsene carico e finisce per
abbandonarlo.
In casi di
questo genere secondo alcuni non sarebbe possibile che l’affidamento si
trasformasse in adozione neppure se gli affidatari ne avessero tutti i
requisiti, perché mancherebbe la segretezza che costituirebbe, per la legge,
una condizione necessaria dell’adozione.
Questa
opinione non può essere in linea di principio condivisa poiché, come è stato
affermato da alcune sentenze, la segretezza dell’adozione non è un criterio che,
nella logica della legge, possa prevalere su quello dell’interesse del bambino:
quando si accerta in concreto che è bene per lui rimanere nella famiglia dove è
cresciuto e che sarebbe invece un grave danno venire spostato in un’altra
famiglia non si può procedere in questo modo solo per mantenere il segreto [2].
Mantenere solo per questa ragione un affidamento familiare in una situazione
consolidata da tempo (magari, trattandosi di piccoli, dalla maggior parte della
vita) e irreversibile sarebbe fuori dalla
legge perché lascerebbe il bambino in condizioni precarie, senza alcun diritto
- al nome, alla famiglia, alla successione - nei confronti di coloro che si è
abituato a considerare i suoi genitori, sebbene biologicamente e legalmente non lo siano.
Se dunque vi sono i presupposti per
la dichiarazione di adottabilità, quando si accerta che il bambino ha un
rapporto radicato e necessario per la sua crescita, la cui interruzione sarebbe
gravemente pericolosa, non é contrario alla legge, ma anzi risponde al suo
fondamentale principio ispiratore, che gli affidatari che ne
hanno i requisiti possano adottarlo
nella forma pienamente legittimante.
3)
Le adozioni in casi particolari
Può tuttavia anche accadere che,
quando vive in condizioni così gravi da richiedere un allontanamento dalla
famiglia, che potrebbe primo o poi portare ad una adottabilità, un bambino sia
affidato dai servizi sociali a coppie
prive dei requisiti per adottarlo oppure a persone singole. Per quanto ciò sia
contrario alle buone regole, di fatto si verifica perché, sull’onda
dell’emergenza, quando si deve trovare una collocazione per un piccolo
“abbandonato”, si ricorre a chi è notoriamente disponibile e capace di
accudirlo, preferendo un nucleo familiare o una persona a una comunità. Questi
affidi che all’inizio si presentano come eccezionali e di breve periodo, in
seguito possono protrarsi anche a lungo, sia per la complessità delle vicende
della famiglia del bambino, sia per difficoltà dei servizi sociali e lungaggini
giudiziarie. Poiché di solito le
procedure giudiziarie non sono calibrate sui tempi di crescita dei bambini, può
verificarsi che quando, dopo la dichiarazione di adottabilità, si deve scegliere una famiglia adottiva, il bambino piccolo
abbia ormai trascorso buona parte della sua vita con qualcuno che non potrebbe
in linea di principio adottarlo.
In questi casi che sono
particolarmente complessi, deve essere chiaro almeno che non si può far
ricadere sul bambino il costo di errori o difficoltà oggettive degli operatori del
sociale o della giustizia minorile:
tutti coloro che hanno determinato in vario modo i fatti non possono non
assumersene la responsabilità, il che comporta una doverosa decisione nel
prevalente interesse del bambino.
Ciò significa valutare attentamente
tutte le circostanze del singolo caso, avuto riguardo all’età e alle caratteristiche evolutive del bambino, alla
durata e al tipo di legame che si è instaurato con chi ha contribuito alla sua
crescita, alla sua utilità e ai rischi della sua frattura per il bambino, alla
possibilità di attutire il suo vissuto di abbandono conseguente a un cambio
dell’ambiente umano in cui ha vissuto.
Se la sua crescita è avvenuta in modo
armonioso e se il rapporto affettivo che si è creato garantisce quanto è
necessario per proseguirla, se il cambio di famiglia può procurargli
irreparabile turbamento, non si può escludere a priori una soluzione che
potrebbe risparmiargli il dolore della separazione, rendendo stabile una
relazione che, per quanto oggettivamente carente (nel caso di affidamento a un
singolo) o giuridicamente meno garantita (nel caso di affidatari privi di
requisiti per l’adozione piena) può risultare nei fatti vitale e costruttiva
per quel determinato bambino. In questo
caso la legge non esclude che, se è contrario al suo interesse cambiare
famiglia, egli possa essere adottato da chi lo ha cresciuto.
L’adozione in casi particolari è
prevista proprio per i casi in cui mancano i requisiti per l’adozione
pienamente legittimante, ma è necessario dare una veste stabile a rapporti duraturi e quando, per le circostanze del caso
concreto, vi sia la constatata
impossibilità di un affidamento preadottivo
(art. 44 legge 184/83).
Questo tipo di adozione si
differenzia da quella piena perché non crea un rapporto equiparato per legge
alla filiazione e alla parentela legittima, con conseguenti diritti anche
ereditari. L’adozione meno piena crea un
rapporto adottivo solo tra il figlio e il genitore che ne assume tutta la responsabilità
mentre il figlio acquista alcuni diritti
che, pur non essendo uguali a quelli del figlio legittimo, sono però molto
importanti per la sua identità e la sua crescita (diritto al cognome adottivo,
al mantenimento, all’eredità del genitore).
Questa
soluzione, prevista dalla legge come eccezionale, non può costituire la regola
né giustificarne un utilizzo indiscriminato, ma può venire in soccorso in
situazioni in cui rappresenti per il minore la soluzione più conveniente o meno
dolorosa per lui.
5) Il mantenimento dei precedenti
rapporti dopo l’adozione
Vi sono
invece altre situazioni in cui per gravi e motivate ragioni, appare evidente
che “cambiare famiglia” sia meglio per un bambino.
In questi
casi occorrerebbe pur sempre non interrompere traumaticamente il suo legame
affettivo con chi in precedenza lo ha cresciuto e mantenere un rapporto
sostanzialmente diverso, ma ugualmente buono, iscritto in un più ampio ambito
di familiarità affettiva. Una tale
eventualità sembra auspicabile e dovrebbe essere possibile a meno che il legame
non si riveli più dannoso che utile per il bambino. Vi possono essere infatti situazioni di
“appropriazione” da parte di affidatari che antepongono all’interesse del
bambino di avere una famiglia a pieno titolo, la propria gratificazione e la
convinzione di essere per lui la migliore soluzione possibile, mentre ciò non
trova riscontro nella realtà e nelle sue stesse condizioni evolutive. In questo
caso il legame simbiotico e acritico dell’adulto può far vivere al bambino come
catastrofico il passaggio ad altri più idonei e inficiare il nuovo rapporto con
i genitori adottivi, oggetto di invidia da parte di chi non può sopportare di
aver perso il “suo” bambino. Sarebbe
quindi conveniente che il passaggio avvenisse con tutte le più opportune
cautele e che il rapporto venisse adeguatamente limitato o se necessario
interrotto fornendo un appropriato aiuto psicologico al bambino per liberarsene
senza danni.
Quando invece la capacità affettiva
degli affidatari si manifesta sia nella validità del rapporto che hanno saputo
instaurare e mantenere con il bambino, sia nella capacità di “lasciarlo andare”
se ciò rappresenta per lui la soluzione migliore, l’accompagnamento da parte di
chi gli è stato vicino e continua ad esserlo, senza rivalità esplicite o
implicite con i genitori adottivi, può costituire un valido sostegno anche
nella costruzione dei nuovi affetti familiari.
Nel
momento in cui il tribunale e i servizi psicosociali del tutore decidono che per
il bambino è meglio cambiare famiglia è necessario che procedano ad una
valutazione approfondita e spassionata che riguardi innanzi tutto il bambino e
le sue esigenze, ma che tenga conto anche delle altre importanti variabili
relative agli adulti che lo hanno cresciuto e che lo cresceranno.
Come si è già detto i primi vanno
considerati per quello che sono, ma anche i futuri genitori devono essere
scelti in relazione alla loro capacità di accogliere un piccolo cresciuto con
altri e di rispettarne il diritto di mantenere rapporti con loro se e
quando possono continuare a dargli un
apporto non esclusivo, ma comunque utile per una serena crescita.
6)
Proposte di modifica alla legge n. 184/1983 sull’adozione
La legge non dà chiare indicazioni su
come si debba procedere in casi come quelli
sopra descritti limitandosi a prevedere che nel corso del procedimento e
fino all’affidamento preadottivo il tribunale può disporre “ogni opportuno
provvedimento provvisorio nell’interesse del
minore, ivi compresi il collocamento temporaneo presso una famiglia o
una comunità di tipo familiare” (art.
10, 3° comma, legge n. 184/1983).
Quanto alla individuazione della
coppia adottiva la legge prevede solo che
il tribunale scelga tra le coppie che hanno presentato domanda “quella
maggiormente in grado di corrispondere alle esigenze del minore” (art. 22, 5°
comma).
Sarebbe opportuno che la legge
fornisse agli interpreti indicazioni più puntuali, per prevenire ed evitare il
più possibile traumi inutili ai bambini.
Le integrazioni alla legge n.
184/1983 potrebbero essere formulate come segue:
All’art. 10, dopo il comma 3, potrebbe essere aggiunto:
La famiglia presso la quale può essere disposto il
collocamento temporaneo deve essere scelta tra quelle aventi i requisiti per
l’adozione e capaci di accettare il rischio connesso al procedimento in corso. Qualora sia
nell’interesse del minore mantenere, nel corso del collocamento, rapporti con i
genitori o i parenti di cui all’art. 12, tali rapporti devono avvenire in luogo
neutro.
All’art. 22, comma 5, potrebbe essere aggiunto:
In ogni caso si deve tenere conto dei rapporti significativi che il
minore abbia instaurato con eventuali
precedenti affidatari. Salvo che ciò risulti in concreto contrario al suo
interesse, il minore ha diritto di mantenere tali rapporti nel modo più opportuno, considerate le sue
condizioni e le sue esigenze evolutive nonché le caratteristiche degli
affidatari. Nella scelta della coppia adottiva si deve tener conto anche della
sua capacità di rispettare tale diritto.
[1] Cfr. la “lettera aperta a chi decide
il destino dei bambini” di C. Artoni e D. Vallino, in Quaderni di psicoterapia infantile, n. 42/2001 e riportata in: C.
Artoni, Adozioni ed oltre, Borla,
2006, pag. 211.
[2] Cfr. tra le altre Tribunale per i
minorenni di Milano: “I rapporti tra l’adottato e la sua famiglia di origine
cessano di regola (oltre che di diritto) anche di fatto quando questo è possibile,
come effetto dell’adozione. Ma non per questo deve escludersi la dichiarazione
di adottabilità laddove sia noto alla famiglia di origine il luogo in cui si
trova il minore adottando, se l’adozione risponda al suo superiore interesse”
sentenza 15/11/04 in Famiglia e Diritto, n. 6/05, pag. 653.