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La gabbianella e altri animali APS

 

STATUTO

ART. 1 – (Denominazione e sede)

E’ costituito, nel rispetto del D. Lgs. 117/2017 del Codice civile e della normativa in materia l’Ente del Terzo Settore denominato: La gabbianella e altri animali APS assume la forma giuridica di associazione riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L’associazione ha sede legale in Calle del Teatro, 1 – Sacca Fisola, nel Comune di Venezia.

Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

ART. 2

(Statuto)

L’associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nei limiti del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117, delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell’ordinamento giuridico.

L’assemblea delibera l’eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3

(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza i soci; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività della organizzazione stessa.

ART. 4

(Interpretazione dello statuto)

Lo statuto è interpretato secondo le regole della interpretazione dei contratti e secondo i criteri dell’articolo 12 delle preleggi al codice civile.

ART. 5 – (Finalità e attività)

L’organizzazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

La/e attività che si propone di svolgere prevalentemente in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell’attività di volontariato dei propri associati è/sono:

1) interventi e servizi sociali ai sensi dell’articolo 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328*, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104**, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112***, e successive modificazioni (rif.lett. A dell’art.5 del DL 3 luglio 2017 – n.117);

* 1. La Repubblica assicura alle persone e alle famiglie un sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuove interventi per garantire la qualità della vita, pari opportunità, non discriminazione e diritti di cittadinanza, previene, elimina o riduce le condizioni di disabilità, di bisogno e di disagio individuale e familiare, derivanti da inadeguatezza di reddito, difficoltà sociali e condizioni di non autonomia, in coerenza con gli articoli 2, 3 e 38 della Costituzione.

2. Ai sensi della presente legge, per “interventi e servizi sociali” si intendono tutte le attività previste dall’articolo 128 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 ( per “servizi sociali” si intendono tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia.)

** Legge-quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate.

*** Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare.

2) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa (rif.lett. D dell’art.5 del DL 3 luglio 2017 – n.117);

3) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo (rif.lett. I dell’art.5 del DL 3 luglio 2017 – n.117);

4) formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa (rif.lett. L dell’art.5 del DL 3 luglio 2017 – n.117);

5) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni**** (rif.lett. N dell’art.5 del DL 3 luglio 2017 – n.117);

****Art. 1 – Oggetto e finalità

1. La cooperazione internazionale per lo sviluppo sostenibile, i diritti umani e la pace, di seguito denominata «cooperazione allo sviluppo», e’ parte integrante e qualificante della politica estera dell’Italia. Essa si ispira ai principi della Carta delle Nazioni

Unite ed alla Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. La sua azione, conformemente al principio di cui all’articolo 11 della Costituzione, contribuisce alla promozione della pace e della giustizia e mira a promuovere relazioni solidali e paritarie tra i popoli fondate sui principi di interdipendenza e partenariato.

2. La cooperazione allo sviluppo, nel riconoscere la centralità della persona umana, nella sua dimensione individuale e comunitaria, persegue, in conformità coi programmi   e   con   le   strategie internazionali   definiti   dalle   Nazioni   Unite,   dalle   altre organizzazioni internazionali e dall’Unione europea, gli obiettivi fondamentali volti a:

a) sradicare la povertà e ridurre le disuguaglianze, migliorare le condizioni di vita delle popolazioni e promuovere uno sviluppo

sostenibile;

b) tutelare e affermare   i   diritti   umani,   la   dignità dell’individuo, l’uguaglianza di genere, le pari opportunità e i principi di democrazia e dello Stato di diritto;

c) prevenire i conflitti, sostenere i processi di pacificazione, di   riconciliazione,   di   stabilizzazione   post-conflitto,   di consolidamento e rafforzamento delle istituzioni democratiche.

3. L’aiuto umanitario e’ attuato secondo i principi del diritto internazionale in materia, in particolare quelli di imparzialità,

neutralità e non discriminazione, e mira a fornire assistenza, soccorso e protezione alle popolazioni di Paesi in via di sviluppo,

vittime di catastrofi.

4. L’Italia promuove l’educazione, la sensibilizzazione e la partecipazione di tutti i cittadini alla solidarietà internazionale,

alla cooperazione internazionale e allo sviluppo sostenibile.

6) alloggio sociale, ai sensi del decreto del Ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonché ogni altra attività di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi (rif.lett. Q dell’art.5 del DL 3 luglio 2017 – n.117);

7) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti (rif.lett. R dell’art.5 del DL 3 luglio 2017 – n.117);

8) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata (rif.lett. V dell’art.5 del DL 3 luglio 2017 – n.117);

9) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici (rif.lett. W dell’art.5 del DL 3 luglio 2017 – n.117);

mediante la realizzazione delle seguenti azioni:

1) sostenere le persone e le famiglie fragili attraverso ogni forma di aiuto, volto a permettere loro di dare ai propri figli le cure materiali e morali di cui i bambini hanno bisogno. Un’attenzione particolare è offerta:

– alle mamme ristrette ed ai bambini che le seguono nella detenzione in carcere;

– ai bambini che sono rimasti privi della loro famiglia, in maniera definitiva o provvisoria e quindi bisognosi rispettivamente di adozione o di affidamento;

– alle famiglie affidatarie, che vengono sostenute ed aiutate.

2) organizzare incontri con esperti che possano formare i soci e i volontari nell’ambito delle loro attività.

3) curare il sito, pubblicare articoli su giornali e riviste, partecipare a trasmissioni televisive o radiofoniche, partecipare con interventi scritti e orali a convegni ed iniziative di altri enti, ecc..

4) collaborare con i Servizi Sociali per individuare i soggetti a rischio di evasione dell’obbligo scolastico

5) mantenere a distanza i bambini che sono vissuti nel carcere nella prima infanzia e sono stati portati all’estero, qualora vivano in povertà, in particolare per quanto riguarda progetti educativi e formativi.

6) ricercare soluzioni abitative, in collaborazione con i Servizi Sociali, per bambini e mamme che abbiano bisogno di essere accolti in case-famiglia o comunità, in affidamento familiare, ecc..

7) ricercare famiglie disponibili all’accoglienza di minori stranieri non accompagnati o anche di intere famiglie in difficoltà.

8) fornire i bambini dei documenti di viaggio, sia per i mezzi ACTV che per altri mezzi che debbano essere da loro usati. Curare, assieme ai Servizi Sociali, l’iscrizione alla scuola primaria per i bambini stessi. Abituare i bambini che vengono accompagnati dall’associazione al rispetto di alcune semplici regole nel rapporto con adulti e coetanei, quando escono con le loro accompagnatrici.

9) tutelare i diritti dell’infanzia, come sanciti dalla convenzione di New York e dalle leggi del nostro paese. Si cercherà, in modo particolare, di proteggere il diritto alla continuità degli affetti; denunciare davanti alle autorità competenti tutte le forme di violazione dei diritti fondamentali dei fanciulli; collaborare con le altre associazioni, le istituzioni e le organizzazioni anche internazionali per la difesa dei diritti dei minori; richiedere modifiche legislative e normative, laddove questo appaia necessario;

L’associazione può esercitare, a norma dell’art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell’Organo di amministrazione.

Per l’attività di interesse generale prestata l’organizzazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

L’associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell’art. 7 del D. Lgs. 117/17.

L’associazione di promozione sociale opera nel territorio nazionale, prevalentemente nel Comune di Venezia e nella Regione Veneto.

ART. 6 – (Ammissione)

Sono associati dell’associazione tutte le persone fisiche che ne condividono le finalità e, mosse da spirito di solidarietà, si impegnano concretamente per realizzarle.

L’ammissione all’associazione è deliberata dall’Organo di amministrazione su domanda dell’interessato.

La deliberazione è comunicata all’interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l’organo di amministrazione comunica la decisione all’interessato entro 60 giorni, motivandola. L’aspirante socio può, entro sessanta giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull’istanza si pronunci l’assemblea in occasione della successiva convocazione.

L’ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Ci sono 3 categorie di associati:

ordinari: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dall’Assemblea,

sostenitori: sono coloro che oltre alla quota ordinaria, erogano contribuzioni volontarie straordinarie,

benemeriti: sono persone nominate tali dall’Assemblea per meriti particolari acquisiti a favore dell’Associazione.

Non è ammessa la categoria dei associati temporanei. La quota associativa è intrasmissibile.

 

ART. 7 – (Diritti e doveri dei soci)

Gli associati dell’organizzazione hanno il diritto di:

  • eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
  • essere informati sulle attività dell’associazione e controllarne l’andamento;
  • prendere atto dell’ordine del giorno delle assemblee, prendere visione del rendiconto economico – finanziario, consultare i verbali, esaminare i libri sociali;
  • votare in Assemblea purché iscritti da almeno tre mesi nel libro degli associati. Ciascun associato ha diritto ad un voto.

e il dovere di:

  • rispettare il presente statuto e l’eventuale regolamento interno;
  • versare la quota associativa secondo l’importo annualmente stabilito.

 

ART. 8

(Qualità di volontario)

L’associato volontario svolge la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà. Tale attività non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’organizzazione.

All’associato volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l’attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall’associazione. Non sono ammessi rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 9 – (Recesso ed esclusione del socio)

L’associato può recedere dall’associazione mediante comunicazione scritta all’organo di amministrazione.

L’associato che contravviene ai doveri stabiliti dallo statuto può essere escluso dall’organizzazione.

L’esclusione è deliberata dall’Assemblea con voto segreto e dopo avere ascoltato le giustificazioni dell’interessato.

E’ comunque ammesso ricorso al giudice ordinario.

ART. 10 – (Organi sociali)

Gli organi dell’associazione sono:

–          Assemblea dei soci,

–          Organo di amministrazione,

–          Presidente,

–          Organo di controllo

–       Organo di revisione (nominato qualora si verifichino le condizioni di cui all’art. 31 del D.Lgs. 117/17)

Tutte le cariche sociali sono gratuite.

ART. 11 – (Assemblea)

L’assemblea è composta da tutti gli associati ed è l’organo sovrano.

L’assemblea è presieduta dal Presidente dell’associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente.

Gli associati possono farsi rappresentare in assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Non sono ammesse più di tre deleghe per ciascun aderente.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell’assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell’associazione, in libera visione a tutti gli associati.

L’assemblea si riunisce almeno una volta all’anno per l’approvazione del bilancio. Negli altri casi su convocazione del Presidente, anche su domanda motivata e altresì su richiesta firmata da almeno un decimo degli associati o quando l’ Organo di amministrazione lo ritiene necessario.

La convocazione avviene mediante comunicazione scritta (a mezzo email), contenente l’ordine del giorno, spedita almeno 15 giorni prima della data fissata per l’assemblea all’indirizzo risultante dal libro degli associati oppure mediante avviso affisso nella sede dell’associazione.

Delle riunioni dell’assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell’associazione, in libera visione a tutti i soci.

L’Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E’ straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell’associazione. E’ ordinaria in tutti gli altri casi.

ART. 12 – (Compiti dell’Assemblea)

L’assemblea:

  • determina le linee generali programmatiche dell’attività dell’associazione;
  • approva il bilancio di esercizio e l’eventuale bilancio sociale;
  • nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
  • nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
  • delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali, ai sensi dell’art. 28 del Codice del terzo settore e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  • delibera sull’esclusione degli associati;
  • delibera sulle modificazioni dell’atto costitutivo o dello statuto;
  • approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
  • delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’associazione;
  • delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 13 -(Assemblea ordinaria)

L’assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L’assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 14 – (Assemblea straordinaria)

L’assemblea straordinaria modifica lo statuto dell’associazione con la presenza di metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno ¾ degli associati.

 

ART. 15 – (Organo di amministrazione)

L’ Organo di amministrazione è l’organo di governo e di amministrazione dell’associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell’assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato.

L’Organo di amministrazione è composto da numero 5 membri eletti dall’assemblea tra i propri associati: Presidente, Vice Presidente, Tesoriere, Segretario ed un Consigliere.

Il Presidente dell’organizzazione è il presidente dell’organo di amministrazione ed è nominato dall’assemblea assieme agli altri componenti

Il Vice Presidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce tutte le volte in cui ce n’è bisogno.

Il Tesoriere:

– predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo e del bilancio consuntivo, che sottopone all’Organo di amministrazione, entro il mese di marzo e comunque 15 giorni prima dell’assemblea annuale;

– provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell’associazione, nonché alla conservazione della documentazione relativa;

– provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni dell’Organo di amministrazione.

Il Segretario coadiuva il Presidente ed è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni degli organi collegiali.

Il Consigliere, come gli altri membri dell’organo di amministrazione, coadiuva il Presidente ed esprime valutazioni e proposte tutte le volte in cui l’Organo di amministrazione si riunisce.

L’organo di amministrazione, a partire dall’approvazione del presente statuto, dura in carica per 1 anno e i suoi componenti possono essere rieletti per non più di 6 mandati consecutivi. Si applica l’articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l’articolo 2475-ter del codice civile.

L’Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti.

L’Organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell’assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

– amministra l’organizzazione,

– attua le deliberazioni dell’assemblea,

– predispone il bilancio di esercizio e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all’approvazione dell’assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla norma,

– predispone tutti gli elementi utili all’assemblea per la previsione e la programmazione economica dell’esercizio,

– autorizza il Presidente a stipulare tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,

– cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,

– è responsabile degli adempimenti connessi all’iscrizione nel Runts (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore), qualora operativo, previsti dalla normativa vigente,

– disciplina l’ammissione e l’esclusione degli associati,

– accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza

 

ART. 16 – (Presidente)

Il Presidente ha la legale rappresentanza dell’associazione, presiede l’organo di amministrazione e l’assemblea; convoca l’assemblea degli associati e l’organo di amministrazione sia in caso di convocazioni ordinarie che straordinarie.

Il presidente dura in carica quanto l’organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall’assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l’assemblea per l’elezione del nuovo presidente e dell’organo di amministrazione.

Il presidente svolge l’ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all’organo di amministrazione in merito all’attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell’esercizio delle sue funzioni.

 

ART. 17

(Organo di controllo)

E’ nominato nei casi previsti dall’art. 30 del D. Lgs 117/2017. E’ formato da un revisore contabile eletto dall’assemblea.

L’organo di controllo:

  • vigila sull’osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi       di corretta amministrazione;
  • vigila sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
  • esercita compiti di monitoraggio dell’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
  • attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all’articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell’organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 19 – (Risorse economiche)

Le risorse economiche dell’associazione sono costituite da:

  • quote associative;
  • contributi pubblici e privati;
  • donazioni e lasciti testamentari;
  • rendite patrimoniali;
  • attività di raccolta fondi;
  • rimborsi da convenzioni;
  • ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017

ART. 20

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L’associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell’art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l’obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell’attività statutaria ai fini dell’esclusivo perseguimento delle finalità previste.

ART. 21  

(Bilancio)

I documenti di bilancio dell’Organizzazione sono annuali e decorrono dal primo gennaio di ogni anno. Sono redatti ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione.

Il bilancio è predisposto dall’organo di amministrazione e viene approvato dall’assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell’esercizio cui si riferisce il consuntivo.

 

ART. 22

(Bilancio sociale)

Al verificarsi delle condizioni previste dall’art. 14 del D.Lgs. 117/17, l’organizzazione redige il bilancio sociale e pone in essere tutti gli adempimenti necessari.

ART. 23

(Personale retribuito)

L’associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall’art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l’associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall’organizzazione.

 

ART. 24

(Assicurazione dei volontari)

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell’art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

 

ART. 25 – (Scioglimento e devoluzione del patrimonio)

L’eventuale scioglimento dell’Associazione sarà deciso soltanto dall’assemblea straordinaria con le modalità di cui all’art. 14. In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall’art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 26 – (Libri sociali)

L’associazione ha l’obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

a) il libro degli associati, tenuto a cura dell’organo di amministrazione;

b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;

c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’organo di amministrazione, dell’organo di controllo, e degli altri organi sociali.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti preso la sede legale dell’ente, entro 7 giorni dalla data della richiesta formulata all’organo di amministrazione.

ART. 27 – (Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell’ordinamento giuridico.

Tutti gli obblighi e gli adempimenti legati all’iscrizione al Registro unico nazionale del terzo settore che risultano essere incompatibili con l’attuale disciplina, acquisteranno efficacia solo all’operatività del Runts medesimo.

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