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RISPETTO PER I SENTIMENTI DEI BAMBINI IN AFFIDAMENTO
Petizione al Parlamento Italiano
Gentili onorevoli, da anni siamo costretti a vedere, dall’osservatorio delle associazioni che si occupano di affidamento, bambini amatissimi costretti a cambiare famiglia, senza poter capire perché ciò avvenga, e famiglie distrutte dal dolore. Ci si riferisce qui alla situazione per cui un bambino piccolo, in affidamento da anni, viene dichiarato adottabile e poi “dato” ad altri genitori e fratelli. Ben si sa che, in alcuni casi, i tribunali e i servizi potrebbero mettere fin da subito quel bambino in adozione a rischio giuridico, evitandogli così il trauma di vedere spezzati i suoi legami affettivi, ma non sempre ciò accade e non sempre si ha a che fare con situazioni prevedibili.
Ci sono tribunali che, pur di non sottoporre i bambini a simile crudele distacco, applicano l’art. 44 della legge 184/83 a queste situazioni, considerando il rapporto con la famiglia affidataria tra i rapporti “stabili e duraturi” precedenti l’abbandono dei genitori di cui si parla in tale articolo e decretano l’adozione nei casi particolari. Altri tribunali ancora, se i genitori affidatari hanno, come spesso succede, i requisiti per l’idoneità all’adozione, suggeriscono loro di chiedere un’adozione “mirata” e di fare il percorso per l’idoneità al fine di applicare l’adozione legittimante a quei bambini che già sono felicemente con loro.
Ma ce ne sono altri, forse la maggioranza, che non vogliono assolutamente accettare che si possa passare in alcun modo dall’affidamento all’adozione e considerano simile interpretazione della legge una forma di tutela per i bambini. Essi infatti ritengono che se si aprisse un varco tra i due istituti, soprattutto nei casi dei bambini piccoli, si permetterebbe di aggirare la legge sull’adozione, che prevede requisiti diversi per adottare o per prendere in affidamento. Essi sostengono che in questo modo:
1) anche persone prive dei requisiti per l’adozione finirebbero per poter adottare;
2) l’idea di adozione, che prevede l’allontanamento dalla famiglia d’origine, finirebbe per essere snaturata.
A noi appare inimmaginabile che ci siano persone che si offrono per un compito tanto pesante come quello dell’affido nella speranza di aggirare la legge e appare invece non sempre necessario l’allontanamento dalla famiglia d’origine.
Tutta la legge 149/01 si riferisce sempre al “superiore interesse del minore” ed è evidente che, quando un bambino si è legato a dei genitori e a dei fratelli, considerandoli la sua famiglia, è nel suo superiore interesse crescere assieme a loro e non sentirsi da loro abbandonato, dopo aver già subito l’abbandono da parte della madre naturale.
Ci sono varie prassi e sentenze che vanno in questa direzione, da parte sia di tribunali che di corti d’appello, ci sono dichiarazioni sui diritti dei bambini ai loro legami affettivi, sancite perfino da convenzioni internazionali, ma non bastano. Alcuni giudici sostengono che i bambini, se seguiti, possono riprendersi dal trauma del distacco dalla famiglia che consideravano la loro. E’ certo che la vita ha il sopravvento e i bambini spesso si risollevano dalla depressione che segue il cambiamento di famiglia, ma ciò non significa che questo cambiamento non li danneggi in profondità e che tali traumi non possano riemergere durante l’adolescenza.
Per questo si propone di inserire un piccolo inciso in calce all’articolo 4, comma 5, della legge 184/83 come riformata dalla legge 149/01, in cui si specifichi che: “Qualora l’affidamento di un minore si risolva in un’adozione, a causa del mancato recupero della famiglia d’origine, vanno protetti i rapporti che nel frattempo si siano costituiti. Salvo rare e motivate eccezioni, i bambini, soprattutto se piccoli, non devono essere costretti a cambiare famiglia, se si sono ben inseriti nella famiglia affidataria e se la stessa accetta di adottarli, nelle forme e nei modi convenuti con il T.M. di riferimento. Le famiglie affidatarie che accoglieranno bambini piccoli e neonati avranno preferibilmente la doppia idoneità all’affidamento e all’adozione oppure saranno invitate dai servizi sociali territoriali a prenderla, laddove se ne ravvisi l’opportunità.”
Associazione “La Gabbianella e altri animali”
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